Pronuncia 145/1988
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, prof. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 333 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 12 gennaio 1984 dal Pretore di San Donà di Piave, iscritta al n. 362 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 259 dell'anno 1984; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1987 il Giudice relatore Ettore Gallo; Ritenuto che il Pretore di S. Donà di Piave, con ordinanza 12 gennaio 1984, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 333 c.p. (Abbandono individuale di un pubblico ufficio, servizio o lavoro) nel corso di procedimento penale che vede imputati del suddetto reato medici liberi professionisti convenzionati che hanno abbandonato il servizio per protestare contro il mancato rinnovo dell'accordo collettivo nazionale; che, secondo il rimettente, dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione si evincerebbe che la titolarità del diritto di sciopero spetta solo ai lavoratori dipendenti e non anche a quelli autonomi e pertanto i suddetti imputati, quali lavoratori autonomi, non potrebbero beneficiare della esimente ex art. 51 c.p., con conseguente violazione degli artt. 3, 39 e 40 della Costituzione; Considerato che dalla giurisprudenza costituzionale in tema di diritto di sciopero non si evince minimamente l'assunto-presupposto della questione sollevata e che anzi la sentenza n. 222 del 17 luglio 1975 contiene un'interpretazione contraria a tale assunto; che altrettanto può dirsi per la giurisprudenza della Corte di Cassazione (la cui sentenza n. 3278 del 29 giugno 1978 - Sez. lavoro ha anzi affermato che costituisce esercizio del diritto di sciopero proprio il ricorso ad azioni dirette riguardanti le convenzioni dei medici convenzionati con l'INAM); che pertanto la questione di legittimità costituzionale appare manifestamente infondata;
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 333 cod. pen. sollevata dal Pretore di S. Donà di Piave con ord. 12 gennaio 1984, in riferimento agli art.li 3, 39 e 40 della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: GALLO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI
Relatore: Ettore Gallo
Data deposito: Tue Feb 02 1988 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: O
Presidente: SAJA