Pronuncia 46/1958

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Dott. GAETANO AZZARITI, Presidente - Avv. GIUSEPPE CAPPI - Prof. TOMASO PERASSI- Prof. GASPARE AMBROSINI - Prof. ERNESTO BATTAGLINI - Dott. MARIO COSATTI - Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 333 del Cod. pen., promosso con ordinanza 21 novembre 1956 del Pretore di Napoli emessa nel procedimento penale a carico di Iorio Giuseppe, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27 del 30 gennaio 1957 ed iscritta al n. 1 del Registro ordinanze 1957. Udita nell'udienza pubblica dell'11 giugno 1958 la relazione del Giudice Biagio Petrocelli.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione, proposta dall'ordinanza 21 novembre 1956 del Pretore di Napoli, nel procedimento penale a carico di Iorio Giuseppe, sulla legittimità costituzionale dell'art. 333 del Cod. pen., in riferimento all'art. 40 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1958. GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI - ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA.

Relatore: Biagio Petrocelli

Data deposito: Wed Jul 02 1958 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: AZZARITI

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Massime

SENT. 46/58. SCIOPERO E SERRATA - DIRITTO DI SCIOPERO - ABBANDONO INDIVIDUALE DI UN PUBBLICO UFFICIO, SERVIZIO O LAVORO - ART. 333 COD. PEN. - PROSPETTATO CONTRASTO CON L'ART. 40 COST. - CONFIGURABILITA' DI QUESTIONE DI MERA INTERPRETAZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

E' infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 333 Cod. pen., che prevede genericamente l'abbandono dell'ufficio, servizio o lavoro al fine di turbarne la continuita' e la regolarita', sollevata in riferimento all'art. 40 della Costituzione, secondo il quale "il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano". Non si tratta di questione di legittimita' costituzionale del citato art. 333, bensi' di questione di pura interpretazione di tale norma, nel senso che essa non puo' trovare applicazione allorche' l'abbandono dell'ufficio, servizio o lavoro costituisca semplice partecipazione ad uno sciopero, se e in quanto questo possa essere considerato legittimo.

Parametri costituzionali