Articolo 530 - CODICE PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 355/1997Depositata il 21/11/1997
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 l. 15 febbraio 1996, n. 66 (Norme contro la violenza sessuale), nella parte in cui dispone l'abrogazione dell'art. 530 cod. pen., sollevata con riferimento agli artt. 2, 29, comma primo, 31, comma secondo, e 32 Cost., in quanto contrasta con il principio di stretta legalita' in materia di reati e di pene, sancito dall'art. 25, comma 2, Cost., una questione di legittimita' costituzionale il cui accoglimento si concreti nella creazione, ovvero nel ripristino, di fattispecie incriminatrici diverse o ulteriori rispetto a quella configurata dal legislatore. - S. nn. 108/1981, 42/1977, O. n. 288/1996. red.: S. Di Palma
Norme citate
- legge-Art. 1
- codice penale-Art. 530
Parametri costituzionali
Pronuncia 422/1987Depositata il 26/11/1987
La corruzione di minorenni di cui all'art. 530 cod. pen., a differenza delle fattispecie previste dagli artt. 519 e 521 cod. pen. presuppone la presenza di un valido consenso al compimento di atti di libidine, da parte del minore ultraquattordicenne ma infrasedicenne, cui e` riconosciuto il diritto di autodeterminazione sessuale. In tal modo, il legislatore ha inteso tutelare l'integrita` etica del minore in un momento delicato dello sviluppo dell'eta` evolutiva (quello appunto fra i 14 e i 16 anni), prefigurando una fattispecie di pericolo presunto o di condotta pericolosa, in cui la punibilita` non e` subordinata al concreto verificarsi di una contaminazione spirituale bensi` al mero comportamento tipizzato dalla norma. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 530 cod. pen.,nella parte in cui non consente al giudice di valutare, ai fini dell'eventuale applicazione della scriminante di cui all'art. 50 cod. pen., la maturita` etico-intellettuale del minore infrasedicenne ed ultraquattordicenne). - v. S. nn. 151/1973 e 209/1983.
Norme citate
- codice penale-Art. 530
Parametri costituzionali
Pronuncia 27/1973Depositata il 01/03/1973
L'art. 542, terzo comma, n. 2, del codice penale, nella parte in cui stabilisce che, per il delitto di corruzione di minorenni, si procede d'ufficio se il fatto e' connesso con altro delitto perseguibile di ufficio, non contrasta con il principio di eguaglianza, perche' la disparita' di trattamento, in ragione della connessione, tra cittadini che commettono lo stesso reato trova giustificazione in un motivo del tutto razionale: ed invero, la ragione che ha indotto il legislatore a lasciare arbitre le persone offese dai delitti che offendono la liberta' e l'onore sessuale, di portare o no alla pubblica conoscenza fatti riguardanti la loro vita intima, viene a cadere quando la connessione materiale di tali delitti con altri perseguibili di ufficio rende necessario l'accertamento e la diffusa conoscenza anche di quei fatti; ne consegue che non vi e' piu' alcun motivo per sottrarre i colpevoli di quei delitti alla regola generale relativa alla iniziativa pubblica nella persecuzione dei reati.
Norme citate
- codice penale-Art. 542, comma 3
- codice penale-Art. 530
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.