Pronuncia 422/1987

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art.530, primo e secondo comma del codice penale, promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 24 ottobre 1984 dal Pretore di Nicosia nel procedimento penale a carico di Pirrone Giuseppe, iscritta al n. 1272 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 80- bis dell'anno 1985; 2) ordinanza emessa il 26 novembre 1984 dal Pretore di Leonforte nel procedimento penale a carico di Cocuzza Gaetano, iscritta al n. 33 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.137- bis dell'anno 1985; 3) ordinanza emessa il 22 gennaio 1986 dal Pretore di Fermo nel procedimento penale a carico di Fratalocchi Leonardo, iscritta al n. 817 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5 prima ss. dell'anno 1987; Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nell'Udienza pubblica del 13 ottobre 1987 il Giudice relatore Ettore Gallo; Udito l'Avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 530 cod. pen. sollevate dal Pretore di Nicosia con ordinanza 24 ottobre 1984 (n. 1272/84 reg. ord.), dal Pretore di Leonforte con ordinanza 26 novembre 1984 (n. 33/85 reg. ord.), dal Pretore di Fermo con ordinanza 22 gennaio 1986 (n. 817/86 reg. ord.), tutte con riferimento all'art. 3 Cost. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1987. Il Presidente: SAJA Il Redattore: GALLO Depositata in cancelleria il 26 novembre 1987. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Relatore: Ettore Gallo

Data deposito: Thu Nov 26 1987 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: SAJA

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Massime

SENT. 422/87. CORRUZIONE DI MINORENNI - MATURITA' ETICA ED INTELLETTUALE DEL MINORE ULTRAQUATTORDICENNE ED INFRASEDICENNE - VALUTAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

La corruzione di minorenni di cui all'art. 530 cod. pen., a differenza delle fattispecie previste dagli artt. 519 e 521 cod. pen. presuppone la presenza di un valido consenso al compimento di atti di libidine, da parte del minore ultraquattordicenne ma infrasedicenne, cui e` riconosciuto il diritto di autodeterminazione sessuale. In tal modo, il legislatore ha inteso tutelare l'integrita` etica del minore in un momento delicato dello sviluppo dell'eta` evolutiva (quello appunto fra i 14 e i 16 anni), prefigurando una fattispecie di pericolo presunto o di condotta pericolosa, in cui la punibilita` non e` subordinata al concreto verificarsi di una contaminazione spirituale bensi` al mero comportamento tipizzato dalla norma. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 530 cod. pen.,nella parte in cui non consente al giudice di valutare, ai fini dell'eventuale applicazione della scriminante di cui all'art. 50 cod. pen., la maturita` etico-intellettuale del minore infrasedicenne ed ultraquattordicenne). - v. S. nn. 151/1973 e 209/1983.

Parametri costituzionali