Articolo 599 - CODICE PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 140/1998Depositata il 23/04/1998
Deve dichiararsi non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., nei confronti dell'art. 599, comma secondo, cod. pen., nella parte in cui non prevede che la ivi contemplata causa di giustificazione dello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui e subito dopo di esso, si applichi al delitto di oltraggio a pubblico ufficiale. La premessa interpretativa da cui muove il giudice 'a quo', secondo cui, nel caso di specie, nonostante la "estrema animosita' verbale" e la "patente scorrettezza" che avevano caratterizzato il comportamento del pubblico ufficiale, non ricorrevano gli estremi della esimente della reazione ad atti arbitrati del pubblico ufficiale di cui all'art. 4 del d.lgs. lgt. 14 settembre 1944, n. 288, non puo' essere condivisa. Alla luce della legislazione concernente, a vario titolo (v. ad es. l'art. 13 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, nonche' l'impianto ispiratore della legge 7 agosto 1990, n. 241) i comportamenti dei pubblici impiegati e i rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione; delle ragioni storico-politiche che hanno indotto il legislatore a reintrodurre sin dal 1944 nell'ordinamento penale la causa di giustificazione degli atti arbitrari, e degli interventi della Corte costituzionale volti a rendere le norme del codice penale sui delitti dei privati contro la pubblica amministrazione compatibili con l'assetto dei rapporti tra autorita' e cittadino propri di un ordinamento democratico, il rigoroso indirizzo tuttora prevalente nella giurisprudenza di legittimita', secondo il quale i comportamenti dei pubblici ufficiali, anche se inurbani, sconvenienti o scorretti, non sono qualificabili come atti arbitrari -indirizzo fatto proprio nel caso dal giudice rimettente e che, se seguito, determinerebbe il contrasto con il principio di eguaglianza da lui denunciato - puo' infatti ritenersi superato dall'opposto orientamento - a cui non sono di ostacolo ne' la formulazione letterale della norma, ne' considerazioni di ordine sistematico - di alcune decisioni di legittimita', meno frequenti ma non isolate, e della stragrande maggioranza delle decisioni di merito, secondo le quali la convenienza e la urbanita' dei modi debbono ritenersi in ogni caso dovere dei pubblici ufficiali e, di conseguenza, la mera scorrettezza e villania delle modalita' con cui gli atti del pubblico ufficiale, anche se di per se' non difformi dalle norme di legge, vengono compiuti, si traducono in un eccesso dai limiti delle sue attribuzioni e vanno considerati anch'essi arbitrari. Emerge dunque, tra la illegittimita'-arbitrarieta' del comportamento del pubblico ufficiale che ha dato causa alla reazione oltraggiosa del privato e il fatto ingiusto altrui di cui all'art. 599, comma secondo, cod. pen., una sostanziale coincidenza, cui consegue che, poiche' nei casi di oltraggio a pubblico ufficiale nei quali, per le modalita' e le circostanze del fatto, sarebbe applicabile - per effetto della estensione, reclamata dalla ordinanza di rimessione, dell'art. 599, comma secondo, cod. pen. - la esimente della provocazione, e' applicabile, con il medesimo risultato, - in base all'art. 4 del d.lgs. lgt. n. 288 del 1944 - la causa di giustificazione della reazione ad atti arbitrari del pubblico ufficiale, la sollevata questione di costituzionalita' non ha ragion d'essere. - V., in particolare, riguardo al delitto di oltraggio, S. n. 341/1994. red.: S. Pomodoro
Norme citate
- codice penale-Art. 599, comma 2
- decreto legge luogotenenziale-Art. 4
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.