Pronuncia 140/1998

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: dott. Renato GRANATA; Giudici: prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 599, comma secondo, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 31 gennaio 1997 dal pretore di Latina nel procedimento penale a carico di M. P., iscritta al n. 421 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 1997. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 28 gennaio 1998 il giudice relatore Guido Neppi Modona.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 599, comma secondo, del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Latina, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1998. Il Presidente: Granata Il redattore: Neppi Modona Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 23 aprile 1998. Il direttore della cancelleria: Di Paola

Relatore: Guido Neppi Modona

Data deposito: Thu Apr 23 1998 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: GRANATA

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Massime

SENT. 140/98. REATO IN GENERE - OLTRAGGIO - NON CONSENTITA APPLICABILITA', PER TALE DELITTO, DELLA ESIMENTE DELLA PROVOCAZIONE PREVISTA PER INGIURIA E DIFFAMAZIONE - DENUNCIATA CONSEGUENTE VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - QUESTIONE FORMULATA SUL NON PIU' CONDIVISIBILE PRESUPPOSTO INTERPRETATIVO DI UNA SOSTANZIALE INSUPERABILE DIFFERENZA TRA LA SUDDETTA ESIMENTE E LA CAUSA DI GIUSTIFICAZIONE DELLA REAZIONE AD ATTI ARBITRARI DEL PUBBLICO UFFICIALE - NON FONDATEZZA NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.

Deve dichiararsi non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., nei confronti dell'art. 599, comma secondo, cod. pen., nella parte in cui non prevede che la ivi contemplata causa di giustificazione dello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui e subito dopo di esso, si applichi al delitto di oltraggio a pubblico ufficiale. La premessa interpretativa da cui muove il giudice 'a quo', secondo cui, nel caso di specie, nonostante la "estrema animosita' verbale" e la "patente scorrettezza" che avevano caratterizzato il comportamento del pubblico ufficiale, non ricorrevano gli estremi della esimente della reazione ad atti arbitrati del pubblico ufficiale di cui all'art. 4 del d.lgs. lgt. 14 settembre 1944, n. 288, non puo' essere condivisa. Alla luce della legislazione concernente, a vario titolo (v. ad es. l'art. 13 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, nonche' l'impianto ispiratore della legge 7 agosto 1990, n. 241) i comportamenti dei pubblici impiegati e i rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione; delle ragioni storico-politiche che hanno indotto il legislatore a reintrodurre sin dal 1944 nell'ordinamento penale la causa di giustificazione degli atti arbitrari, e degli interventi della Corte costituzionale volti a rendere le norme del codice penale sui delitti dei privati contro la pubblica amministrazione compatibili con l'assetto dei rapporti tra autorita' e cittadino propri di un ordinamento democratico, il rigoroso indirizzo tuttora prevalente nella giurisprudenza di legittimita', secondo il quale i comportamenti dei pubblici ufficiali, anche se inurbani, sconvenienti o scorretti, non sono qualificabili come atti arbitrari -indirizzo fatto proprio nel caso dal giudice rimettente e che, se seguito, determinerebbe il contrasto con il principio di eguaglianza da lui denunciato - puo' infatti ritenersi superato dall'opposto orientamento - a cui non sono di ostacolo ne' la formulazione letterale della norma, ne' considerazioni di ordine sistematico - di alcune decisioni di legittimita', meno frequenti ma non isolate, e della stragrande maggioranza delle decisioni di merito, secondo le quali la convenienza e la urbanita' dei modi debbono ritenersi in ogni caso dovere dei pubblici ufficiali e, di conseguenza, la mera scorrettezza e villania delle modalita' con cui gli atti del pubblico ufficiale, anche se di per se' non difformi dalle norme di legge, vengono compiuti, si traducono in un eccesso dai limiti delle sue attribuzioni e vanno considerati anch'essi arbitrari. Emerge dunque, tra la illegittimita'-arbitrarieta' del comportamento del pubblico ufficiale che ha dato causa alla reazione oltraggiosa del privato e il fatto ingiusto altrui di cui all'art. 599, comma secondo, cod. pen., una sostanziale coincidenza, cui consegue che, poiche' nei casi di oltraggio a pubblico ufficiale nei quali, per le modalita' e le circostanze del fatto, sarebbe applicabile - per effetto della estensione, reclamata dalla ordinanza di rimessione, dell'art. 599, comma secondo, cod. pen. - la esimente della provocazione, e' applicabile, con il medesimo risultato, - in base all'art. 4 del d.lgs. lgt. n. 288 del 1944 - la causa di giustificazione della reazione ad atti arbitrari del pubblico ufficiale, la sollevata questione di costituzionalita' non ha ragion d'essere. - V., in particolare, riguardo al delitto di oltraggio, S. n. 341/1994. red.: S. Pomodoro

Norme citate

Parametri costituzionali