Articolo 634 - CODICE PENALE
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(Turbativa violenta del possesso di cose immobili)
Chiunque, fuori dei casi indicati ((negli articoli 633 e 633-bis)), turba, con violenza alla persona o con minaccia, l'altrui pacifico possesso di cose immobili, e' punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa da lire mille a tremila.
Il fatto si considera compiuto con violenza o minaccia quando e' commesso da piu' di dieci persone.
Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa e' incapace, per eta' o per infermita'.
(7) (96) (125) (233)
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