Articolo 179 - CODICE PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 276/1996Depositata il 22/07/1996
Manifesta inammissibilita', per irrilevanza, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 179 cod. pen., denunziato, in riferimento all'art. 3 Cost., in quanto prevede che il termine per proporre l'istanza di riabilitazione decorra dal giorno in cui la pena e' stata eseguita, senza distinguere tra pena detentiva e pena pecuniaria e senza dare rilevanza ai motivi per cui la pena non e' stata tempestivamente eseguita. Risulta infatti dalla stessa ordinanza di rimessione, che il condannato era gravato da una seconda condanna con applicazione della norma sulla recidiva specifica (art. 99, secondo comma, cod. pen.), dal cui passaggio in giudicato non era ancora decorso il termine decennale previsto in tale caso dall'art. 179, secondo comma, cod. pen., per la proposizione dell'istanza di riabilitazione. red.: A.M. Marini
Norme citate
- codice penale-Art. 179
Parametri costituzionali
Pronuncia 276/1996Depositata il 22/07/1996
Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 179 cod. pen., denunziato, in riferimento all'art. 3 Cost., in quanto prevede che il termine per proporre l'istanza di riabilitazione decorra dal giorno in cui la pena e' stata eseguita, senza distinguere tra pena detentiva e pena pecuniaria e senza dare rilevanza ai motivi per cui la pena non e' stata tempestivamente eseguita. In ordine al caso di specie, nel quale la pena detentiva non e' soggetta a conversione perche' applicata ad un reato commesso dopo la pronuncia di incostituzionalita' dell'art. 136 cod. pen., ma prima dell'entrata in vigore della legge n. 689 del 1981, va rilevata l'erroneita' della premessa interpretativa da cui muove il giudice remittente, poiche' l'art. 111, secondo comma, di tale legge prevede che la pena della multa inflitta per reati commessi prima dell'entrata in vigore della legge medesima si estingua col decorso del termine di dieci anni dalla predetta data o dal passaggio in giudicato della sentenza, se successivo, cosicche' l'esecuzione della pena - e conseguentemente il termine per chiedere la riabilitazione - non puo' essere ritardata all'infinito. Del resto, nell'ipotesi di mancata esecuzione della pena pecuniaria, la ritardata decorrenza del termine per chiedere la riabilitazione, in relazione al periodo di tempo necessario per l'estinzione della pena, non da' luogo ad una irragionevole disparita' di trattamento, rispetto al caso in cui la pena pecuniaria sia eseguita, corrispondendo ad una situazione obiettivamente diversa. - S. n. 131/1979. red.: A.M. Marini
Norme citate
- codice penale-Art. 179
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.