Articolo 244 - CODICE PENALE
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(Atti ostili verso uno Stato estero, che espongono lo Stato italiano al pericolo di guerra)
Chiunque, senza l'approvazione del Governo, fa arruolamenti o compie altri atti ostili contro uno Stato estero, in modo da esporre lo Stato italiano al pericolo di una guerra, e' punito con la reclusione da ((sei a diciotto anni)); se la guerra avviene, e' punito con l'ergastolo.
Qualora gli atti ostili siano tali da turbare soltanto le relazioni con un Governo estero, ovvero da esporre lo Stato italiano o i suoi cittadini, ovunque residenti, al pericolo di rappresaglie o di ritorsioni, la pena e' della reclusione da ((tre a dodici anni)). Se segue la rottura delle relazioni diplomatiche, o se avvengono le rappresaglie o le ritorsioni, la pena e' della reclusione da ((cinque a quindici anni)).
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