Articolo 413 - CODICE PENALE
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(Uso illegittimo di cadavere)
Chiunque disseziona o altrimenti adopera un cadavere, o una parte di esso, a scopi scientifici o didattici, in casi non consentiti dalla legge, e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire cinquemila.
La pena e' aumentata se il fatto e' commesso su un cadavere, o su una parte di esso, che il colpevole sappia essere stato da altri mutilato, occultato o sottratto.
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