Articolo 116 - CODICE PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 42/1965Depositata il 31/05/1965
La responsabilita' del compartecipe per fatto diverso o piu' grave di quello voluto, sancita dall'art. 116 del codice penale, si fonda non solo su un rapporto di casualita' materiale, ma anche su un rapporto di casualita' psichica, nel senso che il reato diverso o piu' grave commesso del concorrente deve rappresentarsi alla psiche dell'agente come uno sviluppo logicamente prevedibile di quello voluto. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 116 del codice penale in riferimento all'art. 27, primo comma, della Costituzione.
Norme citate
- codice penale-Art. 116
Parametri costituzionali
Pronuncia 65/1964Depositata il 30/06/1964
L'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dispone che le questioni di legittimita' costituzionale possono essere sollevate dinanzi ad una autorita' giurisdizionale "nel corso di un giudizio". Cio' importa che dev'essere in corso un giudizio avente un proprio oggetto e la possibilita' di autonoma soluzione, al di fuori della proposizione, soltanto eventuale, di una questione di legittimita' costituzionale. Deve pertanto ritenersi inammissibile la questione di legittimita' costituzionale proposta sollevando un incidente di esecuzione ai sensi degli artt. 628 e segg. cod. proc. pen., allorche' l'incidente non abbia altro oggetto se non la proposizione della questione stessa (incidente di esecuzione sollevato da chi sia stato condannato in base all'art. 116 c. p. e avente per unico oggetto la istanza relativa alla illegittimita' costituzionale di detto articolo).
Norme citate
- codice penale-Art. 116
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 27
- legge-Art. 23
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.