Pronuncia 65/1964

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 116 del Codice penale, promosso con ordinanza emessa il 13 gennaio 1964 dal Tribunale di Livorno sull'incidente di esecuzione proposto da Piram Aldo, iscritta al n. 27 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 67 del 14 marzo 1964. Visti gli atti di costituzione in giudizio di Piram Aldo e d'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; udita nell'udienza pubblica del 3 giugno 1964 la relazione del Giudice Biagio Petrocelli; uditi l'avv. Remo Pannain, per il Piram, e il vice avvocato generale dello Stato Dario Foligno, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 116 del Codice penale in riferimento all'art. 27, primo comma, della Costituzione, sollevata dal Tribunale di Livorno con ordinanza del 13 gennaio 1964. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1964. GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

Relatore: Biagio Petrocelli

Data deposito: Tue Jun 30 1964 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: AMBROSINI

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Massime

SENT. 65/64. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' SOLLEVATA IN UN GIUDIZIO INSTAURATO AL SOLO SCOPO DI OTTENERE LA DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA' DI UNA NORMA - INAMMISSIBILITA'.

L'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dispone che le questioni di legittimita' costituzionale possono essere sollevate dinanzi ad una autorita' giurisdizionale "nel corso di un giudizio". Cio' importa che dev'essere in corso un giudizio avente un proprio oggetto e la possibilita' di autonoma soluzione, al di fuori della proposizione, soltanto eventuale, di una questione di legittimita' costituzionale. Deve pertanto ritenersi inammissibile la questione di legittimita' costituzionale proposta sollevando un incidente di esecuzione ai sensi degli artt. 628 e segg. cod. proc. pen., allorche' l'incidente non abbia altro oggetto se non la proposizione della questione stessa (incidente di esecuzione sollevato da chi sia stato condannato in base all'art. 116 c. p. e avente per unico oggetto la istanza relativa alla illegittimita' costituzionale di detto articolo).

Parametri costituzionali