Indice1233-bis456789101112131415161718192020-bis21222324252627282930313232-bis32-ter32-quater32-quinquies333435353637383940414243444546474849505152535455565757-bis5858-bis59606161-bis6262-bis6364656667686969-bis707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131131-bis132133133-bis133-ter134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161161-bis162162-bis162-ter163164165166167168168-bis168-ter168-quater169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211211-bis212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240240-bis241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270270-bis270-bis270-ter270-quater270-quater270-quinquies270-quinquies270-quinquies270-quinquies270-sexies270-septies271272273274275276277278279280280-bis280-ter281282283284285286287288289289-bis289-ter290290-bis291292292-bis293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314314-bis315316316-bis316-ter317317-bis318319319-bis319-ter319-quater320321322322-bis322-ter322-ter322-quater323323-bis323-ter324325326327328329330331332333334335335-bis336337337-bis338339339-bis340341341-bis342343343-bis344345346346-bis347348349350351352353353-bis354355356357358359360361362363364365366367368369370371371-bis371-ter372373374374-bis375376377377-bis378379379-bis380381382383383-bis384384-bis384-ter385386387387-bis388388-bis388-ter389390391391-bis391-ter392393393-bis394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414414-bis415415-bis416416-bis416-bis416-ter417418419420421421-bis422423423-bis423-ter423-quater424425426427428429430431432433433-bis434434-bis435436437438439440441442443444445446447448449450451452452-bis452-ter452-quater452-quinquies452-sexies452-septies452-octies452-novies452-decies452-undecies452-duodecies452-terdecies452-quaterdecies453454455456457458459460461462463464465466466-bis467468469470471472473474474-bis474-ter474-quater475476477478479480481482483484485486487488489490491491-bis492493493-bis493-ter493-quater494495495-bis495-ter496497497-bis497-ter498499500501501-bis502503504505506507508509510511512512-bis513513-bis514515516517517-bis517-ter517-quater517-quinquies518518-bis518-ter518-quater518-quinquies518-sexies518-septies518-octies518-novies518-decies518-undecies518-duodecies518-terdecies518-quaterdecies518-quinquiesdecies518-sexiesdecies518-septiesdecies518-duodevicies518-undevicies519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544544-bis544-ter544-quater544-quinquies544-sexies545546547548549550551552553554555556557558558-bis559560561562563564565566567568569570570-bis570-ter571572573574574-bis574-ter575576577578579580581582583583-bis583-ter583-quater583-quinquies584585586586-bis587588589589-bis589-ter590590-bis590-ter590-quater590-quinquies590-sexies591592593593-bis593-ter594595596596-bis597598599600600-bis600-ter600-quater600-quater600-quinquies600-sexies600-septies600-septies600-septies600-octies601601-bis602602-bis602-ter602-quater603603-bis603-bis603-bis603-ter604604-bis604-ter605606607608609609-bis609-ter609-quater609-quinquies609-sexies609-septies609-octies609-nonies609-decies609-undecies609-duodecies610611612612-bis612-ter613613-bis613-ter614615615-bis615-ter615-quater615-quinquies616617617-bis617-ter617-quater617-quinquies617-sexies617-septies618619620621622623623-bis623-ter623-quater624624-bis625625-bis626627628629630631632633633-bis634634-bis635635-bis635-ter635-quater635-quater635-quinquies636637638639639-bis639-ter640640-bis640-ter640-quater640-quinquies641642643644644-bis644-ter645646647648648-bis648-ter648-ter648-quater649649-bis650651652653654655656657658659660661662663663-bis664665666667668669669-bis670671672673674675676677678678-bis679679-bis680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706707707-bis708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727727-bis728729730731732733733-bis734734-bis

Articolo 570 - CODICE PENALE

. (Violazione degli obblighi di assistenza famigliare) Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla ((responsabilita' genitoriale)), alla tutela legale, o alla qualita' di coniuge, e' punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire mille a diecimila. Le dette pene si applicano congiuntamente a chi: 1° malversa o dilapida i beni del figlio minore o del pupillo o del coniuge; 2° fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di eta' minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa. Il delitto e' punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato e' commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma. Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto e' preveduto come piu' grave reato da un'altra disposizione di legge.
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Massime della Corte Costituzionale

Trovate 10 massime

Pronuncia 189/2019Depositata il 18/07/2019

Interpretazione della norma censurata - Interpretazione secundum constitutionem - Motivata esclusione da parte dei rimettenti in ragione del tenore letterale - Verifica della correttezza dell'esegesi da questi presupposta - Attinenza al merito - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per omessa sperimentazione di un'interpretazione costituzionalmente orientata - delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 570- bis cod. pen. e degli artt. 2, comma 1, lett. c ), e 7, comma 1, lett. o ), del d.lgs. n. 21 del 2018. I rimettenti chiariscono perché a loro avviso non sia possibile estendere la portata del nuovo art. 570- bis cod. pen. alla violazione degli obblighi di natura economica nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, ciò su cui si appuntano i motivi di censura, ostando a tale soluzione l'indicazione del solo "coniuge" come soggetto attivo del reato. Per giurisprudenza costante, l'effettivo esperimento del tentativo di una interpretazione costituzionalmente orientata - ancorché risolto dal giudice a quo con esito negativo per l'ostacolo ravvisato nella lettera della disposizione denunciata - consente di superare il vaglio di ammissibilità della questione incidentale sollevata. La correttezza o meno dell'esegesi presupposta dal rimettente - e, più in particolare, la superabilità o non superabilità degli ostacoli addotti a un'interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione impugnata - attiene invece al merito, e cioè alla successiva verifica di fondatezza della questione stessa. ( Precedenti citati: sentenze n. 135 del 2018, n. 255 del 2017, n. 53 del 2017, n. 262 del 2015 e n. 221 del 2015 ).

Norme citate

Pronuncia 189/2019Depositata il 18/07/2019

Delegazione legislativa - Decreto legislativo abrogativo di fattispecie criminosa - Sindacabilità per violazione dei limiti di oggetto o dei principi e criteri direttivi della legge delega - Sussistenza, benché l'eventuale accoglimento della questione comporti un effetto estensivo della punibilità - Conformità di tale risultato al principio di legalità in materia penale, volto a salvaguardare le scelte del Parlamento in ordine ai fatti da sottoporre a pena e delle sanzioni ad essi applicabili.

Il principio della riserva di legge in materia penale sancito dall'art. 25, secondo comma, Cost. non osta all'ammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate, in riferimento all'art. 76 Cost., per violazione dei limiti o dei principi e criteri direttivi della legge delega, ancorché l'eventuale accoglimento di esse - con la conseguente caducazione delle disposizioni delegate oggetto di censura - abbia un effetto in malam partem estensivo della punibilità. (Nella specie, sono state ritenute ammissibili le questioni di costituzionalità degli artt. 570- bis cod. pen., 2, comma 1, lett. c , e 7, comma 1, lett. o , del d.lgs. n. 21 del 2018, censurati in quanto - in contrasto con il criterio direttivo posto dall'art. 1, comma 85, lett. q, della legge delega n. 103 del 2017 - avrebbero operato una parziale abolitio criminis, modificando le scelte di penalizzazione compiute dal Parlamento). Il principio di legalità in materia penale (art. 25, secondo comma, Cost.) rimette al legislatore, nella figura del soggetto-Parlamento, la scelta dei fatti da sottoporre a pena e delle sanzioni da applicare, di talché tale principio è violato qualora quella scelta sia invece effettuata dal Governo in assenza o fuori dai limiti di una valida delega legislativa. L'abrogazione della fattispecie criminosa mediante un decreto legislativo, adottato in carenza o in eccesso di delega, si pone dunque in contrasto con l'art. 25, secondo comma, Cost., che demanda in via esclusiva al Parlamento, in quanto rappresentativo dell'intera collettività nazionale, la scelta dei fatti da sottoporre a pena e delle sanzioni loro applicabili, precludendo al Governo scelte di politica criminale autonome o contrastanti con quelle del legislatore delegante. Se si escludesse il sindacato costituzionale sugli atti legislativi adottati dal Governo anche nel caso di violazione dell'art. 76 Cost., si consentirebbe allo stesso di incidere, modificandole, sulle valutazioni del Parlamento relative al trattamento penale di alcuni fatti. ( Precedente citato: sentenza n. 5 del 2014 ).

Norme citate

Parametri costituzionali

Pronuncia 189/2019Depositata il 18/07/2019

Reati e pene - Omesso versamento dell'assegno per il mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio - Asserita abolitio criminis, introdotta con decreto legislativo - Denunciata violazione del principio della riserva di legge in materia penale, contrasto con la legge di delega e disparità di trattamento tra figli legittimi e nati fuori dal matrimonio - Insussistenza, sulla base dell'interpretazione giurisprudenziale di legittimità - Non fondatezza delle questioni, nei sensi di cui in motivazione.

Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Nocera Inferiore, dalla Corte di appello di Milano, dalla Corte di appello di Trento e dal Tribunale di Civitavecchia in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, 30 e 76 Cost. - dell'art. 570- bis cod. pen., e degli artt. 2, comma 1, lett. c ), e 7, comma 1, lett. o ), del d.lgs. n. 21 del 2018, nella parte in cui complessivamente non prevedono - a seguito dell'abrogazione dell'art. 3 della legge n. 54 del 2006 - che la nuova fattispecie di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio si applichi anche nei confronti di colui che non adempia alle prestazioni di natura economica stabilite in favore dei figli (minorenni, ovvero maggiorenni ma non ancora autosufficienti) nati fuori dal matrimonio. La soluzione interpretativa della giurisprudenza di legittimità, sopravvenuta alle ordinanze di rimessione e ormai stabilizzatasi - l'unica armonizzabile con il sistema normativo, univocamente orientato alla piena equiparazione tra la posizione dei figli legittimi e nati fuori dal matrimonio, che trova conforto anche nell'art. 8 del d.lgs. n. 21 del 2018 - esclude la denunciata abolitio criminis , stante la perdurante vigenza dell'art. 4, comma 2, della legge n. 54 del 2006 e del rinvio "dinamico" in esso contenuto, da intendersi oggi riferito al nuovo art. 570- bis cod. pen., nel quale il previgente art. 3 è stato integralmente trasfuso e che abbraccia così - oltre al fatto compiuto dal «coniuge» - anche quello compiuto dal genitore nei confronti del figlio nato fuori dal matrimonio.

Norme citate

Pronuncia 189/2019Depositata il 18/07/2019

Reati e pene - Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio - Estensione, riconosciuta dal diritto vivente, all'omesso versamento dell'assegno per il mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio - Auspicata novella, ai fini di una più immediata riconoscibilità del precetto penale - Invito al legislatore.

Stante la necessità di ricostruire il contenuto dell'art. 570- bis cod. pen. alla luce del combinato disposto di due ulteriori disposizioni situate al di fuori del codice penale (artt. 4, comma 2, della legge n. 54 del 2006 e 8 del d.lgs. n. 21 del 2018), è auspicabile che il legislatore intervenga direttamente sul testo dell'art. 570- bis cod. pen., per esplicitarne l'applicabilità - già oggi riconosciuta dal diritto vivente - anche alla condotta omissiva del genitore che non adempia i propri obblighi economici nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, in omaggio all'obiettivo - rilevante ex art. 25, secondo comma, Cost. - di una più immediata riconoscibilità del precetto penale da parte dei suoi destinatari.

Parametri costituzionali

Pronuncia 535/1987Depositata il 17/12/1987

ORD. 535/87. ASSISTENZA FAMILIARE (DELITTI CONTRO LA) - CONDOTTA CONTRARIA ALLA MORALE DELLA FAMIGLIA - PROCEDIBILITA' A QUERELA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

La diversa rilevanza dei reati attinenti ai rapporti familiari al fine della scelta delle modalita` di impulso processuale e` materia di politica legislativa e sfugge a censure di legittimita` costituzionale sotto l'aspetto della conformita` all' art. 29 Cost.. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 29 Cost. - dell'art. 570 cod.pen. che prevede la procedibilita` a querela per il reato di condotta contraria alla morale della famiglia). - cfr. sent. n. 46/1970.

Norme citate

  • codice penale-Art. 570, comma 3

Parametri costituzionali

Pronuncia 102/1983Depositata il 18/04/1983

ORD. 102/83. REATI CONTRO LA FAMIGLIA - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - MANCATA PREVISIONE DI CAUSE DI ESTINZIONE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - MOTIVAZIONE PER RELATIONEM - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3, 29 e 31 Cost., dell'art. 570 cod. pen. (violazione degli obblighi di assistenza familiare), censurato per la mancata previsione "di una causa di estinzione del reato e non di una causa di non punibilita' dello stesso", in quanto il giudice a quo ha motivato mediante il semplice rinvio alla motivazione di altra ordinanza in precedenza emesse, con cio' violando il disposto dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Norme citate

  • codice penale-Art. 570

Pronuncia 157/1982Depositata il 29/07/1982

ORD. 157/82. REATI CONTRO LA FAMIGLIA - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - ALLONTANAMENTO DALLA RESIDENZA FAMILIARE - OMESSA PREVISIONE DELL'AVVENUTA RICONCILIAZIONE TRA I CONIUGI QUALE CAUSA DI NON PUNIBILITA' DEL REATO DI VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - NON PUNIBILITA' DELLA VIOLAZIONE, MEDIANTE ABBANDONO DEL DOMICILIO, DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA INERENTI ALLA QUALITA' DI CONIUGE - ASSERITO CONTRASTO CON I PRINCIPI DI UGUAGLIANZA, PARITA' DEI CONIUGI E TUTELA DELLA FAMIGLIA - IUS SUPERVENIENS - PROCEDIBILITA' A QUERELA DELLA PERSONA OFFESA IN LUOGO DELLA PROCEDIBILITA' DI UFFICIO - NECESSITA' DI NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AI GIUDICI A QUIBUS.

Vanno restituiti ai giudici remittenti gli atti relativi alle questioni di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 2, 3, 29 e 31 Cost. - dell'art. 570, primo comma, cod. pen., nella parte in cui tale norma non prevede quale causa di non punibilita' del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare l'avvenuta riconciliazione tra i coniugi, e del combinato disposto degli artt. 570, primo comma, cit. e 146, secondo comma, cod. civ., nella parte in cui punisce la violazione, mediante abbandono del domicilio, degli obblighi di assistenza inerenti alla qualita' di coniuge, salvo il caso in cui l'allontanamento dalla residenza familiare segua alla presentazione di una delle domande di cui al detto art. 146 (separazione, annullamento, scioglimento, cessazione degli effetti civili), essendo entrata in vigore, successivamente alla pronuncia delle ordinanze di rimessione, la legge 24 novembre 1981, n. 689 (contenente modifiche al sistema penale), che, all'art. 90, ha reso procedibile soltanto a querela della persona offesa il reato previsto dall'art. 570, primo comma, cod. pen., precedentemente perseguibile d'ufficio, per cui si rende necessario che i giudici a quibus riesaminino la rilevanza delle questioni proposte, tenendo conto di tale nuova normativa.

Norme citate

Pronuncia 129/1982Depositata il 08/07/1982

ORD. 129/82. REATI CONTRO LA FAMIGLIA - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - ABBANDONO DEL DOMICILIO DOMESTICO - ASSERITO CONTRASTO CON PRINCIPI COSTITUZIONALI - IUS SUPERVENIENS - PROCEDIBILITA' A QUERELA DELLA PERSONA OFFESA IN LUOGO DELL'ANTERIORE PROCEDIBILITA' DI UFFICIO - NECESSITA' DI UNA NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AI GIUDICI A QUIBUS.

Vanno restituiti ai giudici remittenti gli atti relativi alle questioni di legittimita' costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 3, 27, 29, 31, 70 e 101 Cost. - dell'art. 570, comma primo, cod. pen., nella parte in cui tale norma considera penalmente illecita la condotta del coniuge che abbandona il domicilio coniugale; della medesima disposizione, anche con riguardo all'altra previsione di reato in essa contemplata, cioe' la condotta contraria all'ordine e alla morale delle famiglie; dello stesso art. 570, primo comma, e dell'art. 146, secondo comma, cod. civ., nella parte in cui, dal loro combinato disposto, viene punito l'abbandono del domicilio domestico, a meno che l'allontanamento della residenza familiare segua alla presentazione di un ricorso per separazione. Successivamente alla pronuncia delle ordinanze di rimessione e' infatti entrata in vigore la legge 24 novembre 1981, n. 689 (contenente modifiche del sistema penale), il cui art. 90 ha reso procedibile soltanto a querela della persona offesa il reato previsto dal citato art. 570, comma primo, precedentemente perseguibile d'ufficio, e, di conseguenza. si rende necessario che i giudici a quibus riesaminimo la rilevanza delle questioni proposte, tenendo conto di tale nuova normativa.

Norme citate

Pronuncia 160/1972Depositata il 15/11/1972

ORD. 160/72. REATI E PENE - DELITTI CONTRO LA FAMIGLIA - COD. PEN., ART. 570 PRIMO COMMA - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, PRIMO COMMA, 13, PRIMO COMMA, 25, SECONDO COMMA, E 29, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 570, primo comma, del codice penale, sollevata in relazione agli artt. 3, 13, 25 e 29 Cost., e gia' decisa con la sentenza n. 42 del 24 febbraio 1972.

Norme citate

  • codice penale-Art. 570, comma 1

Pronuncia 72/1972Depositata il 19/04/1972

ORD. 72/72. FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - COD. PEN., ART. 570 CPV., N. 2, IN RELAZIONE ALLA GIA' DICHIARATA ILLEGITTIMITA' PARZIALE DELL'ART. 145 DEL COD. CIVILE - NON VIOLA IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 570, cpv., n. 2, del codice penale, gia' decisa con la sentenza n. 6 del 12 gennaio 1971.

Parametri costituzionali

Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.