Pronuncia 102/1983

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 570 cod. pen. (Violazione degli obblighi di assistenza familiare), promosso con ordinanza emessa il 25 settembre 1978 dal Pretore di Nardò, nel procedimento penale a carico di Rao Raffaele, iscritta al n. 670 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 59 del 28 febbraio 1979. Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1983 il Giudice relatore Giovanni Conso. Rilevato che il Pretore di Nardò, con ordinanza del 25 settembre 1978, ha denunciato, in relazione agli artt. 2, 3, 29 e 31 della Costituzione, l'illegittimità dell'art. 570 c.p.; e che la proposta questione risulta motivata mediante il semplice rinvio alla motivazione di due ordinanze emesse dallo stesso giudice a qno il 27 aprile 1978 e il 12 giugno 1978, con "l'unica precisazione" - peraltro, indeterminata - che, nell'ipotesi di reato già consumato, si riscontrerebbe la "mancanza di previsione di una causa di estinzione del reato e non di una causa di non punibilità dello stesso"; considerato che, non risultando espresso alcun diretto apprezzamento sulla non manifesta infondatezza della questione, resta del tutto insoddisfatta la prescrizione dell'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, per il quale l'autorità giurisdizionale che sollevi questione di legittimità costituzionale deve riferire, mediante l'ordinanza di rimessione, i termini e i motivi della questione medesima (da ultimo: sentenze n. 158 del 1982 e n. 170 del 1982); visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 570 c.p., sollevata, in relazione agli artt. 2, 3, 29 e 31 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 marzo 1983. F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Relatore: Giovanni Conso

Data deposito: Mon Apr 18 1983 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: O

Presidente: ELIA

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Massime

ORD. 102/83. REATI CONTRO LA FAMIGLIA - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - MANCATA PREVISIONE DI CAUSE DI ESTINZIONE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - MOTIVAZIONE PER RELATIONEM - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3, 29 e 31 Cost., dell'art. 570 cod. pen. (violazione degli obblighi di assistenza familiare), censurato per la mancata previsione "di una causa di estinzione del reato e non di una causa di non punibilita' dello stesso", in quanto il giudice a quo ha motivato mediante il semplice rinvio alla motivazione di altra ordinanza in precedenza emesse, con cio' violando il disposto dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.