Pronuncia 189/2019

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Giorgio LATTANZI; Giudici : Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 570-bis del codice penale, introdotto dall'art. 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 1° marzo 2018, n. 21, recante «Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103», nonché degli artt. 2, comma 1, lettera c), e 7, comma 1, lettere b) e o), dello stesso decreto legislativo, promossi dal Tribunale ordinario di Nocera Inferiore, dalla Corte di appello di Milano, dalla Corte di appello di Trento e dal Tribunale ordinario di Civitavecchia, con ordinanze del 26 aprile, del 22 ottobre, del 21 settembre, dell'8 ottobre, del 12 ottobre, del 9 ottobre e del 25 settembre 2018, iscritte rispettivamente ai numeri 109 e 191 del registro ordinanze 2018 e ai numeri 4, 10, 24, 26 e 33 del registro ordinanze 2019 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numero 35, prima serie speciale, dell'anno 2018 e numeri 3, 5, 6, 8, 9 e 10, prima serie speciale, dell'anno 2019; Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 5 giugno 2019 il Giudice relatore Francesco Viganò.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, 1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 1° marzo 2018, n. 21, recante «Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103», sollevate dalla Corte d'appello di Trento, in riferimento agli artt. 25 e 76 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe; 2) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 570-bis del codice penale, degli artt. 2, comma 1, lettera c), e 7, comma 1, lettera o), del d.lgs. n. 21 del 2018, sollevate dal Tribunale ordinario di Nocera Inferiore, dalla Corte di appello di Milano, dalla Corte di appello di Trento e dal Tribunale ordinario di Civitavecchia, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, 30 e 76 Cost., con le ordinanze indicate in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 2019. F.to: Giorgio LATTANZI, Presidente Francesco VIGANÒ, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 18 luglio 2019. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA

Relatore: Francesco Viganò

Data deposito: Thu Jul 18 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: LATTANZI

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Massime

Reati e pene - Omesso versamento dell'assegno per il mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio - Asserita abolitio criminis, introdotta con decreto legislativo - Denunciata violazione del principio della riserva di legge in materia penale e contrasto con la legge di delega - Difetto di rilevanza - Inammissibilità delle questioni.

Sono dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Corte d'appello di Trento in riferimento agli artt. 25 e 76 Cost. - dell'art. 7, comma 1, lett. b ), del d.lgs. n. 21 del 2018, nella parte in cui è abrogata la previsione incriminatrice della violazione degli obblighi di assistenza familiare da parte del genitore non coniugato. La disposizione censurata ha abrogato l'art. 12- sexies della legge n. 898 del 1970, richiamato solo quoad poenam dall'art. 3 della legge n. 54 del 2006, l'unico che veniva in considerazione nel processo a quo e che è stato abrogato dalla distinta previsione contenuta nella lettera o ) dell'art. 7, comma 1.

Norme citate

  • decreto legislativo-Art. 7, comma 1

Interpretazione della norma censurata - Interpretazione secundum constitutionem - Motivata esclusione da parte dei rimettenti in ragione del tenore letterale - Verifica della correttezza dell'esegesi da questi presupposta - Attinenza al merito - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per omessa sperimentazione di un'interpretazione costituzionalmente orientata - delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 570- bis cod. pen. e degli artt. 2, comma 1, lett. c ), e 7, comma 1, lett. o ), del d.lgs. n. 21 del 2018. I rimettenti chiariscono perché a loro avviso non sia possibile estendere la portata del nuovo art. 570- bis cod. pen. alla violazione degli obblighi di natura economica nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, ciò su cui si appuntano i motivi di censura, ostando a tale soluzione l'indicazione del solo "coniuge" come soggetto attivo del reato. Per giurisprudenza costante, l'effettivo esperimento del tentativo di una interpretazione costituzionalmente orientata - ancorché risolto dal giudice a quo con esito negativo per l'ostacolo ravvisato nella lettera della disposizione denunciata - consente di superare il vaglio di ammissibilità della questione incidentale sollevata. La correttezza o meno dell'esegesi presupposta dal rimettente - e, più in particolare, la superabilità o non superabilità degli ostacoli addotti a un'interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione impugnata - attiene invece al merito, e cioè alla successiva verifica di fondatezza della questione stessa. ( Precedenti citati: sentenze n. 135 del 2018, n. 255 del 2017, n. 53 del 2017, n. 262 del 2015 e n. 221 del 2015 ).

Norme citate

Prospettazione della questione incidentale - Premessa ermeneutica del rimettente - Conformità al diritto vivente - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lett. c ), del d.lgs. n. 21 del 2018, nella parte in cui non prevede che il nuovo art. 570- bis cod. pen. si applichi anche al genitore che violi gli obblighi di natura economica disposti nei procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio. Contrariamente a quanto eccepito, l'interpretazione giurisprudenziale estensiva dell'abrogato art. 3 della legge n. 54 del 2006 posta dal rimettente a base delle censure - pur in difetto di una decisione delle sezioni unite della Cassazione, evidentemente considerata non necessaria stante l'avvenuto superamento del contrasto all'interno della sesta sezione, competente per materia - ben può considerarsi espressiva di diritto vivente.

Norme citate

  • decreto legislativo-Art. 2, comma 1

Prospettazione della questione incidentale - Omessa estensione delle censure ad altra disposizione - Insussistenza di aberratio ictus - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per aberratio ictus - delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lett. c ), del d.lgs. n. 21 del 2018, nella parte in cui non prevede che il nuovo art. 570- bis cod. pen. si applichi anche al genitore che violi gli obblighi di natura economica disposti nei procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio. Il rimettente non avrebbe avuto alcuna ragione di censurare anche l'art. 4, comma 2, della legge n. 54 del 2006, che - nel vigore dell'art. 3 della legge n. 54 del 2006 - consentiva di estenderne la portata alla violazione degli obblighi di natura economica nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, possibilità che egli reputa ora preclusa dall'avvenuta abrogazione del menzionato art. 3.

Norme citate

  • decreto legislativo-Art. 2, comma 1

Delegazione legislativa - Decreto legislativo abrogativo di fattispecie criminosa - Sindacabilità per violazione dei limiti di oggetto o dei principi e criteri direttivi della legge delega - Sussistenza, benché l'eventuale accoglimento della questione comporti un effetto estensivo della punibilità - Conformità di tale risultato al principio di legalità in materia penale, volto a salvaguardare le scelte del Parlamento in ordine ai fatti da sottoporre a pena e delle sanzioni ad essi applicabili.

Il principio della riserva di legge in materia penale sancito dall'art. 25, secondo comma, Cost. non osta all'ammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate, in riferimento all'art. 76 Cost., per violazione dei limiti o dei principi e criteri direttivi della legge delega, ancorché l'eventuale accoglimento di esse - con la conseguente caducazione delle disposizioni delegate oggetto di censura - abbia un effetto in malam partem estensivo della punibilità. (Nella specie, sono state ritenute ammissibili le questioni di costituzionalità degli artt. 570- bis cod. pen., 2, comma 1, lett. c , e 7, comma 1, lett. o , del d.lgs. n. 21 del 2018, censurati in quanto - in contrasto con il criterio direttivo posto dall'art. 1, comma 85, lett. q, della legge delega n. 103 del 2017 - avrebbero operato una parziale abolitio criminis, modificando le scelte di penalizzazione compiute dal Parlamento). Il principio di legalità in materia penale (art. 25, secondo comma, Cost.) rimette al legislatore, nella figura del soggetto-Parlamento, la scelta dei fatti da sottoporre a pena e delle sanzioni da applicare, di talché tale principio è violato qualora quella scelta sia invece effettuata dal Governo in assenza o fuori dai limiti di una valida delega legislativa. L'abrogazione della fattispecie criminosa mediante un decreto legislativo, adottato in carenza o in eccesso di delega, si pone dunque in contrasto con l'art. 25, secondo comma, Cost., che demanda in via esclusiva al Parlamento, in quanto rappresentativo dell'intera collettività nazionale, la scelta dei fatti da sottoporre a pena e delle sanzioni loro applicabili, precludendo al Governo scelte di politica criminale autonome o contrastanti con quelle del legislatore delegante. Se si escludesse il sindacato costituzionale sugli atti legislativi adottati dal Governo anche nel caso di violazione dell'art. 76 Cost., si consentirebbe allo stesso di incidere, modificandole, sulle valutazioni del Parlamento relative al trattamento penale di alcuni fatti. ( Precedente citato: sentenza n. 5 del 2014 ).

Norme citate

Parametri costituzionali

Reati e pene - Omesso versamento dell'assegno per il mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio - Asserita abolitio criminis, introdotta con decreto legislativo - Denunciata violazione del principio della riserva di legge in materia penale, contrasto con la legge di delega e disparità di trattamento tra figli legittimi e nati fuori dal matrimonio - Insussistenza, sulla base dell'interpretazione giurisprudenziale di legittimità - Non fondatezza delle questioni, nei sensi di cui in motivazione.

Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Nocera Inferiore, dalla Corte di appello di Milano, dalla Corte di appello di Trento e dal Tribunale di Civitavecchia in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, 30 e 76 Cost. - dell'art. 570- bis cod. pen., e degli artt. 2, comma 1, lett. c ), e 7, comma 1, lett. o ), del d.lgs. n. 21 del 2018, nella parte in cui complessivamente non prevedono - a seguito dell'abrogazione dell'art. 3 della legge n. 54 del 2006 - che la nuova fattispecie di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio si applichi anche nei confronti di colui che non adempia alle prestazioni di natura economica stabilite in favore dei figli (minorenni, ovvero maggiorenni ma non ancora autosufficienti) nati fuori dal matrimonio. La soluzione interpretativa della giurisprudenza di legittimità, sopravvenuta alle ordinanze di rimessione e ormai stabilizzatasi - l'unica armonizzabile con il sistema normativo, univocamente orientato alla piena equiparazione tra la posizione dei figli legittimi e nati fuori dal matrimonio, che trova conforto anche nell'art. 8 del d.lgs. n. 21 del 2018 - esclude la denunciata abolitio criminis , stante la perdurante vigenza dell'art. 4, comma 2, della legge n. 54 del 2006 e del rinvio "dinamico" in esso contenuto, da intendersi oggi riferito al nuovo art. 570- bis cod. pen., nel quale il previgente art. 3 è stato integralmente trasfuso e che abbraccia così - oltre al fatto compiuto dal «coniuge» - anche quello compiuto dal genitore nei confronti del figlio nato fuori dal matrimonio.

Norme citate

Reati e pene - Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio - Estensione, riconosciuta dal diritto vivente, all'omesso versamento dell'assegno per il mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio - Auspicata novella, ai fini di una più immediata riconoscibilità del precetto penale - Invito al legislatore.

Stante la necessità di ricostruire il contenuto dell'art. 570- bis cod. pen. alla luce del combinato disposto di due ulteriori disposizioni situate al di fuori del codice penale (artt. 4, comma 2, della legge n. 54 del 2006 e 8 del d.lgs. n. 21 del 2018), è auspicabile che il legislatore intervenga direttamente sul testo dell'art. 570- bis cod. pen., per esplicitarne l'applicabilità - già oggi riconosciuta dal diritto vivente - anche alla condotta omissiva del genitore che non adempia i propri obblighi economici nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, in omaggio all'obiettivo - rilevante ex art. 25, secondo comma, Cost. - di una più immediata riconoscibilità del precetto penale da parte dei suoi destinatari.

Parametri costituzionali