Pronuncia 189/2019
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Giorgio LATTANZI; Giudici : Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 570-bis del codice penale, introdotto dall'art. 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 1° marzo 2018, n. 21, recante «Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103», nonché degli artt. 2, comma 1, lettera c), e 7, comma 1, lettere b) e o), dello stesso decreto legislativo, promossi dal Tribunale ordinario di Nocera Inferiore, dalla Corte di appello di Milano, dalla Corte di appello di Trento e dal Tribunale ordinario di Civitavecchia, con ordinanze del 26 aprile, del 22 ottobre, del 21 settembre, dell'8 ottobre, del 12 ottobre, del 9 ottobre e del 25 settembre 2018, iscritte rispettivamente ai numeri 109 e 191 del registro ordinanze 2018 e ai numeri 4, 10, 24, 26 e 33 del registro ordinanze 2019 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numero 35, prima serie speciale, dell'anno 2018 e numeri 3, 5, 6, 8, 9 e 10, prima serie speciale, dell'anno 2019; Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 5 giugno 2019 il Giudice relatore Francesco Viganò.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, 1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 1° marzo 2018, n. 21, recante «Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103», sollevate dalla Corte d'appello di Trento, in riferimento agli artt. 25 e 76 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe; 2) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 570-bis del codice penale, degli artt. 2, comma 1, lettera c), e 7, comma 1, lettera o), del d.lgs. n. 21 del 2018, sollevate dal Tribunale ordinario di Nocera Inferiore, dalla Corte di appello di Milano, dalla Corte di appello di Trento e dal Tribunale ordinario di Civitavecchia, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, 30 e 76 Cost., con le ordinanze indicate in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 2019. F.to: Giorgio LATTANZI, Presidente Francesco VIGANÒ, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 18 luglio 2019. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA
Relatore: Francesco Viganò
Data deposito: Thu Jul 18 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: LATTANZI
Massime
Reati e pene - Omesso versamento dell'assegno per il mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio - Asserita abolitio criminis, introdotta con decreto legislativo - Denunciata violazione del principio della riserva di legge in materia penale e contrasto con la legge di delega - Difetto di rilevanza - Inammissibilità delle questioni.
Norme citate
- decreto legislativo-Art. 7, comma 1
Parametri costituzionali
Interpretazione della norma censurata - Interpretazione secundum constitutionem - Motivata esclusione da parte dei rimettenti in ragione del tenore letterale - Verifica della correttezza dell'esegesi da questi presupposta - Attinenza al merito - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Norme citate
- codice penale-Art. 570 BIS
- decreto legislativo-Art. 2, comma 1
- decreto legislativo-Art. 7, comma 1
Prospettazione della questione incidentale - Premessa ermeneutica del rimettente - Conformità al diritto vivente - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Norme citate
- decreto legislativo-Art. 2, comma 1
Prospettazione della questione incidentale - Omessa estensione delle censure ad altra disposizione - Insussistenza di aberratio ictus - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Norme citate
- decreto legislativo-Art. 2, comma 1
Delegazione legislativa - Decreto legislativo abrogativo di fattispecie criminosa - Sindacabilità per violazione dei limiti di oggetto o dei principi e criteri direttivi della legge delega - Sussistenza, benché l'eventuale accoglimento della questione comporti un effetto estensivo della punibilità - Conformità di tale risultato al principio di legalità in materia penale, volto a salvaguardare le scelte del Parlamento in ordine ai fatti da sottoporre a pena e delle sanzioni ad essi applicabili.
Norme citate
- codice penale-Art. 570 BIS
- decreto legislativo-Art. 2, comma 1
- decreto legislativo-Art. 7, comma 1
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 76
- Costituzione-Art. 25
- legge-Art. 1
Reati e pene - Omesso versamento dell'assegno per il mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio - Asserita abolitio criminis, introdotta con decreto legislativo - Denunciata violazione del principio della riserva di legge in materia penale, contrasto con la legge di delega e disparità di trattamento tra figli legittimi e nati fuori dal matrimonio - Insussistenza, sulla base dell'interpretazione giurisprudenziale di legittimità - Non fondatezza delle questioni, nei sensi di cui in motivazione.
Norme citate
- codice penale-Art. 570 BIS
- decreto legislativo-Art. 2, comma 1
- decreto legislativo-Art. 7, comma 1