Pronuncia 157/1982

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 570, primo comma, cod. pen. (Violazione degli obblighi di assistenza familiare) e dell'art. 146, secondo comma cod. civ. (Allontanamento dalla residenza familiare) promossi con le ordinanze emesse il 27 aprile e il 25 maggio 1978 dal Pretore di Nardò e il 29 gennaio 1979 dal Pretore di Venafro, rispettivamente iscritte ai nn. 434 e 475 del registro ordinanze 1978 e al n. 278 del registro ordinanze 1979 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 1979. Udito nella camera di consiglio del 19 luglio 1982 il Giudice relatore Giovanni Conso. Rilevato che il Pretore di Nardò, con ordinanze 27 aprile 1978 e 25 maggio 1978, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 29 e 31 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 570, primo comma, c.p., nella parte in cui tale norma non prevede quale causa di non punibilità delreato di violazione degli obblighi di assistenza familiare l'avvenuta riconciliazione tra i coniugi; che il Pretore di Venafro, con ordinanza 29 gennaio 1979 ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 570, primo comma, c.p. e 146, secondo comma, c.c., nella parte in cui punisce la violazione, mediante abbandono del domicilio, degli obblighi di assistenza inerenti alla qualità di coniuge, salvo il caso in cui l'allontamento dalla residenza familiare segua alla presentazione di una delle domande di cui all'art. 146 C.C. (separazione, annullamento, scioglimento, cessazione degli effetti civili); Considerato che, successivamente alla pronuncia delle ordinanze in epigrafe, è entrata in vigore la legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), che, all'art. 90, ha reso procedibile soltanto a querela della persona offesa il reato previsto dall'art. 570, primo comma, c.p., precedentemente perseguibile d'ufficio; Ritenuto che, conseguentemente, si rende necessario (v. ordinanza di questa Corte n. 129 del 1982) che i giudici aquibus riesaminino la rilevanza delle questioni proposte, tenendo conto di tale nuova normativa, e che, quindi, occorre disporre la restituzione degli atti.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE ordina la restituzione degli atti ai giudici indicati in epigrafe. Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 luglio 1982. F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Relatore: Giovanni Conso

Data deposito: Thu Jul 29 1982 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: O

Presidente: ELIA

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Massime

ORD. 157/82. REATI CONTRO LA FAMIGLIA - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - ALLONTANAMENTO DALLA RESIDENZA FAMILIARE - OMESSA PREVISIONE DELL'AVVENUTA RICONCILIAZIONE TRA I CONIUGI QUALE CAUSA DI NON PUNIBILITA' DEL REATO DI VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - NON PUNIBILITA' DELLA VIOLAZIONE, MEDIANTE ABBANDONO DEL DOMICILIO, DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA INERENTI ALLA QUALITA' DI CONIUGE - ASSERITO CONTRASTO CON I PRINCIPI DI UGUAGLIANZA, PARITA' DEI CONIUGI E TUTELA DELLA FAMIGLIA - IUS SUPERVENIENS - PROCEDIBILITA' A QUERELA DELLA PERSONA OFFESA IN LUOGO DELLA PROCEDIBILITA' DI UFFICIO - NECESSITA' DI NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AI GIUDICI A QUIBUS.

Vanno restituiti ai giudici remittenti gli atti relativi alle questioni di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 2, 3, 29 e 31 Cost. - dell'art. 570, primo comma, cod. pen., nella parte in cui tale norma non prevede quale causa di non punibilita' del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare l'avvenuta riconciliazione tra i coniugi, e del combinato disposto degli artt. 570, primo comma, cit. e 146, secondo comma, cod. civ., nella parte in cui punisce la violazione, mediante abbandono del domicilio, degli obblighi di assistenza inerenti alla qualita' di coniuge, salvo il caso in cui l'allontanamento dalla residenza familiare segua alla presentazione di una delle domande di cui al detto art. 146 (separazione, annullamento, scioglimento, cessazione degli effetti civili), essendo entrata in vigore, successivamente alla pronuncia delle ordinanze di rimessione, la legge 24 novembre 1981, n. 689 (contenente modifiche al sistema penale), che, all'art. 90, ha reso procedibile soltanto a querela della persona offesa il reato previsto dall'art. 570, primo comma, cod. pen., precedentemente perseguibile d'ufficio, per cui si rende necessario che i giudici a quibus riesaminino la rilevanza delle questioni proposte, tenendo conto di tale nuova normativa.