Articolo 145 - CODICE CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 72/1972Depositata il 19/04/1972
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 570, cpv., n. 2, del codice penale, gia' decisa con la sentenza n. 6 del 12 gennaio 1971.
Norme citate
- codice penale-Art. 570 CPV
- codice civile-Art. 145
Parametri costituzionali
Pronuncia 6/1971Depositata il 20/01/1971
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 570 del codice penale, in relazione all'art. 145 del codice civile, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione. Infatti, a seguito della sentenza della Corte n. 133 del 1970, per cui ogni coniuge e' obbligato a mantenere l'altro coniuge solo se questi non ha mezzi sufficienti, e' venuta meno la ragione del prospettato contrasto con l'art. 3 della Costituzione invocata in sede di applicazione dell'art. 570 c.p..
Norme citate
- codice penale-Art. 570
- codice civile-Art. 145
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 3
- codice civile-Art. 145
Pronuncia 133/1970Depositata il 13/07/1970
Nella sentenza n. 144 del 1967 la Corte, pur rilevando che l'art. 145 del codice civile e' fonte di obblighi sostanzialmente differenziati secondo che si tratti della moglie o del marito, pervenne, alla dichiarazione di non fondatezza sulla base della considerazione che i particolari doveri imposti dalla legge al marito - fra i quali, appunto, quelle derivanti dalla norma de qua - si trovano in rapporto di necessaria correlazione con la situazione di preminenza a lui conferita (specie con l'attribuzione della potesta' maritale), sicche', ferma restando quest'ultima, "nessuna attenuazione potrebbe apporsi negli obblighi, venendo altrimenti meno l'equilibrio voluto costituire nei rapporti reciproci". Nella stessa sentenza, tuttavia, la Corte non manco' di ribadire l'esigenza di una sollecita adeguazione legislativa secondo le direttive tracciate dalla Costituzione.
Norme citate
- codice civile-Art. 145, comma 1
Pronuncia 133/1970Depositata il 13/07/1970
Come e' dimostrato anche dalla disposizione dell'art. 146, cod. civ., circa la prevista sospensione dell'"obbligazione del marito di provvedere al mantenimento della moglie", l'obbligo (posto dall'art. 145 a carico del marito) di somministrare tutto cio' che e' necessario ai bisogni della vita equivale ad obbligo di mantenimento. Se a proposito della moglie si parla di "contributo", cio' avviene perche' la rilevanza dei mezzi economici di cui il marito disponga importa necessariamente che il mantenimento sia totale solo se questi difettino del tutto e parziale se essi sussistano in misura non pienamente sufficiente.
Norme citate
- codice civile-Art. 145
Pronuncia 133/1970Depositata il 13/07/1970
A norma dell'art. 145 del cod. civ. l'obbligo del marito di mantenere la moglie e l'obbligo della moglie di mantenere il marito, pur avendo un contenuto equivalente (somministrazione di quanto occorre ai bisogni della vita in proporzione alle proprie sostanze), restano differenziati in modo sostanziale e assai rilevante, perche' mentre quello posto a carico del marito e' incondizionato, nel senso che esso e' imposto quali che siano le condizioni economiche della moglie, quest'ultima e' tenuta al mantenimento del marito solo se egli non abbia mezzi sufficienti.
Norme citate
- codice civile-Art. 145
Pronuncia 133/1970Depositata il 13/07/1970
Per quanti sforzi si facciano, l'obbligo del marito - posto dall'art. 145, primo comma, del codice civile - di mantenere la moglie se questa disponga di mezzi sufficienti o piu' che sufficienti, in nessun modo riesce ad apparire come strumento necessario all'unita' della famiglia.
Norme citate
- codice civile-Art. 145, comma 1
Parametri costituzionali
Pronuncia 133/1970Depositata il 13/07/1970
La mancata subordinazione, nel primo comma dell'art. 145 del codice civile, dell'obbligo del marito di somministrare alla moglie quanto le e' necessario ai bisogni della vita, alla condizione che la moglie non abbia mezzi sufficienti, da' luogo ad una differenza di trattamento rispetto al corrispondente obbligo della moglie di contribuire al mantenimento del marito, posto invece dallo stesso art. 145, primo comma, cod. civ. a carico della moglie solo in quanto il marito non abbia mezzi sufficienti. Tale differenza di trattamento, pur essendo coerente con una concessione dei rapporti fra marito e moglie gia' dominante in passato, ma radicalmente diversa da quella poi assunta dal legislatore costituente a fondamento della nuova disciplina, appare ora come fonte di un puro privilegio della moglie, non conforme all'odierna valutazione dei rapporti familiari. Ai fini del controllo di legittimita' costituzionale, cio' che tuttavia conta e' che tale diversita' di trattamento, non trovando giustificazione in funzione dell'unita' familiare, contrasta con l'art. 29 della Costituzione. L'art. 145, primo comma, del codice civile, va quindi dichiarato illegittimo nella parte in cui non subordina alla condizione che la moglie non abbia mezzi sufficienti il dovere del marito di somministrarle, in proporzione alle sue sostanze, tutto cio' che e' necessario ai bisogni della vita.
Norme citate
- codice civile-Art. 145, comma 1
Parametri costituzionali
Pronuncia 45/1969Depositata il 26/03/1969
La questione di legittimita' costituzionale della norma dell'art. 156 e dell'art. 145 del Codice civile sulla determinazione, nella separazione giudiziale, del contenuto dell'obbligo di mantenimento a carico del marito colpevole, sollevata in riferimento al principio costituzionale della parita' dei coniugi (art. 29, secondo comma, Cost.), deve essere dichiarata infondata. Se una questione sulla costituzionalita' di una legge sorge in relazione alla emanazione di un provvedimento di diretta competenza del giudice istruttore civile, questi ha il potere di iniziativa del processo incidentale di legittimita' costituzionale.
Norme citate
- codice civile-Art. 145, comma 1
- codice civile-Art. 156, comma 1
Parametri costituzionali
Pronuncia 45/1969Depositata il 26/03/1969
Riguardo all'ordinanza di rinvio (proveniente nella specie dal Tribunale di Milano) con cui la anzidetta questione di legittimita' costituzionale (dell'art. 156, primo comma, in relazione all'art. 145, primo comma, del Codice civile) sia stata sollevata dal giudice istruttore di una causa di separazione proposta dalla moglie per colpa del marito, in vista dei provvedimenti da emettere, ad eventuale modifica di quelli presidenziali, ai sensi dell'art. 708, ultimo comma, del Codice di procedura civile, non puo' dirsi che manchi il giudizio sulla rilevanza della questione stessa nel processo a quo, ne' che il giudizio di rilevanza sia inficiato da un vizio tale da giustificare una pronuncia di inammissibilita' da parte della Corte costituzionale, qualora nella ordinanza del giudice istruttore si sia messo in evidenza che la norma denunciata preclude all'autorita' giudiziaria di tener conto delle condizioni economiche della moglie, non soltanto nella pronuncia definitiva sulla separazione, ma anche in occasione dei provvedimenti provvisori.
Norme citate
- codice civile-Art. 156, comma 1
- codice civile-Art. 145, comma 1
Parametri costituzionali
Pronuncia 144/1967Depositata il 15/12/1967
Non e' costituzionalmente illegittimo l'art. 145, primo comma, cod. civ., che, in relazione all'ipotesi dei coniugi non separati legalmente ne' consensualmente, stabilisce l'obbligo del marito di somministrare alla moglie quanto sia necessario ai bisogni di lei, senza considerazione delle sue condizioni economiche, laddove la moglie e' tenuta soltanto a contribuire al mantenimento del marito, se questi non ha mezzi sufficienti. La diversita' della distribuzione degli oneri fra i due coniugi trova fondamento nella diversa posizione che il vigente codice di diritto privato, ritenendola necessaria ad assicurare l'unita' della famiglia, conferisce loro e che si concreta nell'attribuzione al marito di una "potesta' maritale", cui giustamente corrisponde un suo maggior onere per quanto attiene agli obblighi di mantenimento.
Norme citate
- codice civile-Art. 145, comma 1
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.