Pronuncia 6/1971
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Prof. GIUSEPPE BRANCA, Presidente - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 707, primo comma, e 708, terzo comma, del codice di procedura civile, e dell'art. 570 del codice penale in relazione all'art. 145 del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 21 febbraio 1969 dal pretore di Bordighera nel procedimento penale a carico di Pandolfi Francesco, iscritta al n. 208 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 152 del 18 giugno 1969. Udito nella camera di consiglio del 9 dicembre 1970 il Giudice relatore Vincenzo Michele Trimarchi.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 707, primo comma, e 708, terzo comma, del codice di procedura civile, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, proposta con l'ordinanza indicata in epigrafe; dichiara non fondata la questione (sollevata con la stessa ordinanza) di legittimità costituzionale dell'art. 570 del codice penale in relazione all'art. 145 del codice civile, in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1971. GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
Relatore: Vincenzo Trimarchi
Data deposito: Wed Jan 20 1971 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: BRANCA
Massime
SENT. 6/71 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - MOTIVAZIONE VIZIATA NELL'IMPOSTAZIONE E NEL PROCEDIMENTO - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE - FATTISPECIE - COD. PROC. CIV., ARTT. 707, PRIMO COMMA, E 708, TERZO COMMA - PROCEDIMENTO DI SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI.
Norme citate
Parametri costituzionali
- legge-Art. 23
SENT. 6/71 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - LEGITTIMAZIONE A PROPORLO - GIUDICE COMPETENTE AD EMANARE UN ATTO IN BASE ALLA NORMA IMPUGNATA. (LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ART. 23).
Parametri costituzionali
- legge-Art. 23