Indice12345678910111213141515-bis161718192021222324252626-bis2728293030-bis313233343536373839404142434445464748495050-bis50-ter50-quater515253545556575858-bis5960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127127-bis127-ter128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159159160161162163163-bis164165166167168168-bis169170171171-bis171-ter172173174175176177178179180181182183183-bis183-ter183-quater184184-bis185185-bis186186-bis186-ter186-quater187188189190190-bis191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257257-bis258259260261262263264265266267268269270271272273274274-bis275275-bis276277278279280281281-bis281-ter281-quater281-quinquies281-sexies281-septies281-octies281-nonies281-decies281-undecies281-duodecies281-terdecies282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348348-bis348-ter349349-bis350350-bis351352353354355356357358359360360-bis361362363363-bis364365366366-bis367368369370371371-bis372373374375376377378379380380-bis380-bis380-ter381382383384385386387388389390391391-bis391-ter391-quater392393394395396397398399400401402403404405406407408409410410-bis411412412-bis412-ter412-quater413414415416417417-bis418419420420-bis421422423424425426427428429430431432433434435436436-bis437438439440441441-bis441-ter441-quater442443444445445-bis446447447-bis448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-ter474475476477478479480481482483484485486487488489490491492492-bis493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521521-bis522523524525526527528529530531532533534534-bis534-ter535536537538539540540-bis541542543544545546547548549550551551-bis552553554555556557558559560561562563564565566567568568-bis569569-bis570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590590-bis591591-bis591-ter592593594595596597598599600601602603604605606607608608-bis609610611612613614614-bis615616617618618-bis619620621622623624624-bis625626627628629630631631-bis632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669669-bis669-ter669-quater669-quinquies669-sexies669-septies669-octies669-novies669-decies669-undecies669-duodecies669-terdecies669-quaterdecies670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696696-bis697698699700701702702-bis702-ter702-quater703704705706707708709709-bis709-ter710711712713714715716717718719720720-bis721722723724725726727728729730731732733734735736736-bis737738739740741742742-bis743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791791-bis792793794795796797798799800801802803804805806807808808-bis808-ter808-quater808-quinquies809810811812813813-bis813-ter814815816816-bis816-bis816-ter816-quater816-quinquies816-sexies816-septies817817-bis818818-bis818-ter819819-bis819-ter819-quater820821822823824824-bis825826827828829830831832833834835836837838838-bis838-ter838-quater838-quinquies839840840-bis840-ter840-quater840-quinquies840-sexies840-septies840-octies840-novies840-decies840-undecies840-duodecies840-terdecies840-quaterdecies840-quinquiesdecies840-sexiesdecies

Articolo 707 - CODICE PROCEDURA CIVILE

. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197))
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Massime della Corte Costituzionale

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Pronuncia 26/2012Depositata il 16/02/2012

Procedimento civile - Separazione giudiziale dei coniugi - Udienza presidenziale per l'esperimento del tentativo di conciliazione - Previsione che i coniugi debbano comparire personalmente con l'assistenza del difensore - Asserita impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione ove una parte non sia munita di assistenza legale - Difetto di adeguata motivazione sull'oggetto - Inosservanza dell'obbligo di interpretazione costituzionalmente conforme - Uso improprio dell'incidente di costituzionalità per finalità di avallo interpretativo - Evocazione apodittica dei parametri - Manifesta inammissibilità della questione.

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 707, primo comma, e 708, primo comma, cod. proc. civ. - come sostituiti dall'art. 2, comma 3, lettera e-ter ), del d.l. 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti nell'àmbito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 - e dell'articolo 708, intero testo, dello stesso codice, sollevata in riferimento agli articoli 3, 24, 29, 30, 31 e 111 Cost. - nella parte in cui si prevedono che i coniugi "debbono" (e non "possono") comparire personalmente davanti al presidente con l'assistenza del difensore, con la conseguenza di non poter ascoltare il convenuto che si presenti non munito di difensore, e di non poter esperire il tentativo di conciliazione previsto dalla legge: l'ordinanza di rimessione è priva di adeguata motivazione in ordine alla ragione per cui il rimettente abbia inteso estendere anche all'art. 708 cod. proc. civ. (censurato nel primo comma e nell'intero testo) i dubbi di legittimità costituzionale riguardanti propriamente solo la previsione dell'assistenza dei difensori operata dal primo comma dell'art. 707 cod. proc. civ.; in ordine all'incidenza dell'invocata pronuncia al solo svolgimento del tentativo di conciliazione o anche riguardo al successivo momento processuale della emanazione dei provvedimenti presidenziali (nel qual caso la questione sarebbe prematura); in ordine alla portata e alle conseguenze applicative (con modalità di partecipazione dei coniugi ai due momenti caratterizzanti la fase dell'udienza presidenziale) della previsione dell'assistenza del difensore; in ordine alle ricadute processuali della eventuale scelta di dar luogo comunque alla audizione del coniuge comparso ma non assistito; e inoltre per non aver sperimentato - in un contesto caratterizzato dall'ampia discrezionalità di cui gode il legislatore in tema di disciplina processuale - una interpretazione costituzionalmente conforme delle norme impugnate, nel tentativo di ottenere dalla Corte un avallo interpretativo. sull'inammissibilità della medesima per indeterminatezza del petitum : ord. n. 21 del 2011; sull'inammissibilità della questione prematura: ord. n. 176 del 2011, n. 363 e n. 96 del 2010; sull'inammissibilità della questione in mancanza di tentativo di interpretazione costituzionalmente conforme: ord. n. 101, n. 103 e n. 212 del 2011; sull'inammissibilità della questione senza argomentazione in ordine alle cause di violazione dei parametri indicati: ord. n. 106 del 2011 e n. 343 del 2010.

Norme citate

Pronuncia 21/2011Depositata il 20/01/2011

Procedimento civile - Separazione personale dei coniugi - Obbligo di comparizione personale delle parti davanti al presidente con l'assistenza del difensore, con conseguente impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione nel caso in cui il convenuto non sia munito di assistenza legale - Denunciata lesione dei principi di ragionevolezza e del giusto processo, nonché asserita violazione del diritto di difesa e dell'interesse primario alla tutela del matrimonio e della famiglia - Indeterminatezza del petitum - Manifesta inammissibilità della questione.

E' manifestamente inammissibile, per indeterminatezza del petitum , la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 707, primo comma, e 708, primo comma, cod. proc. civ. - come sostituiti dall'art. 2, comma 3, lettera e-ter ), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 - e dell'art. 708, intero testo, cod. proc. civ., sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 29, 30, 31 e 111 della Costituzione, nella parte in cui tali norme prevedono che i coniugi debbano comparire davanti al presidente del tribunale, nel giudizio di separazione personale, con l'assistenza del difensore; la stessa formulazione dell'ordinanza di rimessione, infatti, si presenta ambigua, auspicando che la Corte risolva la questione o con un intervento manipolativo ovvero con una pronuncia interpretativa di accoglimento. Sull'inammissibilità della questione per indeterminatezza del petitum v., di recente, le ordinanze n. 54 del 2008 e n. 155 del 2009.

Norme citate

Pronuncia 389/1996Depositata il 05/11/1996

ORD. 389/96. SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - PROCEDIMENTO - UDIENZA PRESIDENZIALE - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE - ESITO NEGATIVO - RITENUTA POSSIBILITA', SECONDO DIFFUSA INTERPRETAZIONE GIURISPRUDENZIALE, DI ESPLETARE ULTERIORE TENTATIVO DIRETTO A TRAMUTARE LA SEPARAZIONE GIUDIZIALE IN CONSENSUALE, SENZA LA PRESENZA DEI DIFENSORI - DEDOTTA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - INSUSSISTENZA - DOVERE DEL GIUDICE DI INTERPRETARE LE NORME IN SENSO CONFORME ALLA COSTITUZIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Manifesta infondatezza della questione, in quanto - premesso che, come gia' chiarito dalla Corte, il diritto di farsi assistere dal difensore durante lo svolgimento dell'udienza presidenziale nel giudizio di separazione sorge per le parti successivamente al fallimento del tentativo di conciliazione, poiche' solo a quel punto "diventa attuale il contrasto, concreto o potenziale, tra i contendenti sulla base delle domande avanzate con il ricorso introduttivo o delle pretese direttamente prospettate al presidente del tribunale"; e considerato che e' tuttora ravvisabile la distinzione operata dalle sentenze nn. 151 e 201 del 1971 tra la prima e la seconda fase dell'udienza presidenziale nel procedimento di separazione personale - il giudice rimettente avrebbe dovuto, in assenza di un contrario diritto vivente ed in armonia con i principi affermati dalla Corte, interpretare le norme censurate in senso conforme alla Costituzione, consentendo l'assistenza da parte dei difensori durante la seconda fase dell'udienza presidenziale e, tuttavia, non rinunciando alla funzione che gli e' propria, ossia quella di tentare ogni strada idonea al superamento della crisi del nucleo familiare. - V. S. nn. 151/1971 e 201/1971, sopra citate. In particolare, con la prima, la Corte ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale degli artt. 707, primo comma, e 708 cod. proc. civ., nella parte in cui ai coniugi comparsi personalmente davanti al presidente del tribunale, e in caso di mancata conciliazione, e' inibito di essere assistiti dai rispettivi difensori. red.: G. Leo

Norme citate

Parametri costituzionali

Pronuncia 201/1971Depositata il 16/12/1971

SENT. 201/71. SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - PROCEDIMENTO - COMPARIZIONE DAVANTI AL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE - COD. PROC. CIV., ART. 707, PRIMO COMMA - DIVIETO DI ESSERE ASSISTITI DA DIFENSORE DAVANTI AL PRESIDENTE PER ESSERE SENTITI PRIMA SEPARATAMENTE E POI CONGIUNTAMENTE E PER IL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - INSUSSISTENZA - GIUSTIFICAZIONE DELLA DISPOSIZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Con il divieto posto ai coniugi dall'art. 707, comma primo del codice di procedura civile di farsi assistere dal difensore durante l'audizione, prima separata e poi congiunta ed il tentativo di conciliazione, non si viola l'art. 24 della Costituzione. Tale divieto, infatti, che non vuole e non puo' significare sfiducia nell'opera del difensore, tende a garantire, nel concorso e nel gioco degli interessi che stanno a base della norma, il preminente interesse, di natura pubblica, ad una pacifica continuazione della convivenza tra i coniugi in modo tale che il bene del matrimonio sia permanentemente ed integralmente assicurato.

Norme citate

  • codice di procedura civile-Art. 707, comma 1

Parametri costituzionali

Pronuncia 151/1971Depositata il 30/06/1971

SENT. 151/71. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - OGGETTO - DIFFERENTE PROSPETTAZIONE DELLA STESSA QUESTIONE - RIUNIONE DEI GIUDIZI. DIRITTO DI DIFESA - PROCEDIMENTO PER LA SEPARAZIONE DEI CONIUGI - COD. PROC. CIV., ARTT. 707, PRIMO COMMA, E 708 - COMPARIZIONE PERSONALE DELLE PARTI DAVANTI AL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE - FASE SUCCESSIVA DELLA MANCATA CONCILIAZIONE - DIVIETO DI ASSISTENZA DEL DIFENSORE - VIOLAZIONE DELL'ART. 24, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - SUSSISTENZA DELLE PREMESSE E DELLE CONDIZIONI PERCHE' LA GARANZIA DEBBA ESSERE ASSICURATA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

E' costituzionalmente illegittima, per contrasto con l'art. 24 della Costituzione, la norma di cui agli artt. 707, comma primo e 708 del codice di procedura civile, nella parte in cui dispone che ai coniugi comparsi personalmente davanti al Presidente del Tribunale e in caso di mancata conciliazione e' inibito di essere assistiti dai rispettivi difensori. Infatti nella fase presidenziale del procedimento di separazione personale dei coniugi successiva alla non riuscita conciliazione, le parti hanno diritto, a sensi dell'art. 24 della Costituzione, di essere assistite dal difensore. La mancanza del difensore, attesa la natura e l'incidenza che i provvedimenti presidenziali presentano, costituisce, a danno delle parti, un ingiustificato ostacolo alla regolare e piena instaurazione del contraddittorio, pur nelle forme e nei limiti consentiti dalla natura e funzione dell'udienza presidenziale, alla corretta e completa prospettazione, in termini giuridici, delle ragioni e richieste delle parti, ed alla migliore e piu' appropriata cognizione ad opera del giudice della realta' giuridica sostanziale e processuale.

Norme citate

Parametri costituzionali

Pronuncia 150/1971Depositata il 30/06/1971

SENT. 150/71. DIRITTO DI DIFESA - PROCEDIMENTO PER LA SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - COD. PROC. CIV., ART. 707, PRIMO COMMA - COMPARIZIONE PERSONALE DELLA PARTE SENZA ASSISTENZA DEL DIFENSORE - QUESTIONE SOLLEVATA DAL GIUDICE PENALE - DIFETTO DI RILEVANZA - INAMMISSIBILITA'. (LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ART. 23).

E' inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione incidentale di legittimita' costituzionale dell'art. 707 comma primo, del codice di procedura civile, nella parte in cui con l'inciso "senza assistenza del difensore" sancisce il divieto della rappresentanza tecnica davanti al presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale dei coniugi, sollevata nel corso di un procedimento penale per violazione degli artt. 81 e 388 c.p. ed a carico di un marito che si era piu' volte rifiutato di consegnare la figlia alla moglie cui era stata affidata dal Presidente del tribunale medesimo. Il giudice penale, infatti, dovendo decidere circa l'applicabilita' dell'art. 388 c.p. non ha alcun potere di sindacato in ordine alla legittimita' del provvedimento giurisdizionale del giudice civile, del quale deve accertare soltanto l'esistenza e la immediata esecutivita'.

Norme citate

Parametri costituzionali

Pronuncia 6/1971Depositata il 20/01/1971

SENT. 6/71 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - MOTIVAZIONE VIZIATA NELL'IMPOSTAZIONE E NEL PROCEDIMENTO - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE - FATTISPECIE - COD. PROC. CIV., ARTT. 707, PRIMO COMMA, E 708, TERZO COMMA - PROCEDIMENTO DI SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI.

La Corte ha il potere di dichiarare inammissibile per difetto di rilevanza una questione di legittimita' costituzionale, ancorche' sul punto il giudice a quo abbia motivato, qualora la motivazione risulti chiaramente viziata nell'impostazione e nel procedimento. (Nella specie e' stata ritenuta non rilevante la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 708, terzo comma, in relazione all'art. 707, primo comma, del codice di procedura civile, sollevata nel corso di un procedimento penale promosso a carico di un marito che aveva omesso di versare alla moglie l'assegno mensile fissato dal Presidente del tribunale in sede di procedimento per separazione dei coniugi (art. 570 c.p.).

Norme citate

Parametri costituzionali

  • legge-Art. 23

Pronuncia 60/1970Depositata il 28/04/1970

SENT. 60/70. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - PROCEDIMENTO DI SEPARAZIONE DEI CONIUGI - COD. PROC. CIV., ART. 707, PRIMO COMMA - COMPARIZIONE PERSONALE DELLE PARTI DAVANTI AL PRESIDENTE SENZA ASSISTENZA DEI DIFENSORI - PRETESA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - QUESTIONE SOLLEVATA DAL GIUDICE ISTRUTTORE - INAMMISSIBILITA'. (COSTITUZIONE, ART. 134; LEGGE 9 FEBBRAIO 1948, N. 1, ART. 1; LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ART. 23).

Il giudice istruttore ha il potere di promuovere questioni di legittimita' costituzionale soltanto quando la legge prevede l'emanazione di un provvedimento decisorio attribuito alla sua diretta competenza. Nel procedimento di separazione personale dei coniugi, la disposizione di cui all'art. 707, primo comma, del cod. proc. civile - che prevede la comparizione personale delle parti davanti al presidente senza l'assistenza del difensore - e' applicata dal presidente, nella cui competenza, di natura giurisdizionale, rientra il potere di sollevare questione di legittimita' costituzionale, ove egli ritenga che dinanzi a lui l'assistenza del difensore non soddisfi le garanzie dell'art. 24, secondo comma, della Costituzione, mentre al giudice istruttore competono i poteri di (condizionata) modifica dei provvedimenti presidenziali, ai sensi dell'art. 708, quarto comma, cod. proc. civile, in una fase nella quale la difesa tecnica e' garantita. E' pertanto inammissibile, perche' irrilevante, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 707, primo comma, cod. proc.civile, sollevata in riferimento all'art. 24, secondo comma della Costituzione, dal giudice istruttore.

Norme citate

  • codice di procedura civile-Art. 707, comma 1

Parametri costituzionali

Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.