Articolo 515 - CODICE PROCEDURA CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 312/2008Depositata il 30/07/2008
E' manifestamente inammissibile, in riferimento agli articoli 2, 3 e 18 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 515, terzo comma, del codice di procedura civile nella parte in cui non estende il limite di un quinto (quando il presumibile valore degli altri beni non appaia sufficiente per la soddisfazione del credito) alla pignorabilità di strumenti, oggetti e libri indispensabili all'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore anche alle associazioni nelle quali si svolgono diritti fondamentali della personalità di rilevanza costituzionale, allorché tali beni siano indispensabili per la esistenza e sopravvivenza delle associazioni medesime. Il giudice a quo omette di effettuare la necessaria e preliminare disamina delle condizioni poste dalla censurata disposizione, limitandosi ad affermare che esse sono pacificamente verificate in relazione alla natura giuridica del soggetto debitore. Inoltre, il giudice a quo motiva la non manifesta infondatezza in modo insufficiente e tale da porre sullo stesso piano l'esercizio dei diritti fondamentali e la stessa libertà di associarsi e di riunirsi, come se in qualsiasi associazione fosse rinvenibile - e necessariamente tutelabile - una situazione giuridica di rilevanza costituzionale.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 515, comma 3
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.