Articolo 50 - CODICE PROCEDURA CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 391/2002Depositata il 23/07/2002
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2758, secondo comma, del codice civile, come sostituito dall'art. 5 della legge 29 luglio 1975, n. 426, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, in quanto attribuisce ai crediti di rivalsa verso il cessionario, previsti dalle norme relative all'imposta sul valore aggiunto, il privilegio speciale sui beni che hanno formato oggetto della cessione, anziché il privilegio sulla generalità dei beni mobili del debitore. Infatti il giudice rimettente, in quanto giudice istruttore, non è chiamato a fare applicazione della norma censurata, essendo la causa di opposizione allo stato passivo attribuita alla cognizione del tribunale in composizione collegiale.
Norme citate
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.