Articolo 660 - CODICE PROCEDURA CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
Sono dichiarate inammissibili, per insufficiente e perplessa motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Modena in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., degli artt. 660, sesto comma, e 663 cod. proc. civ e dell'art. 55, quinto comma, della legge n. 392 del 1978, che prevedono la facoltà, e non l'obbligo, per il conduttore intimato, di nominare un avvocato nella fase sommaria del procedimento. Le questioni sono state sollevate in un momento processuale nel quale un'eventuale pronuncia di accoglimento della Corte costituzionale non potrebbe produrre alcuna incidenza per la definizione del giudizio (ovvero nell'udienza fissata per la verifica dell'esatto adempimento del conduttore a seguito della concessione del termine di grazia); né il rimettente si è confrontato con la giurisprudenza di legittimità che ritiene la richiesta del termine di grazia non compatibile con l'opposizione alla convalida e comunque ne comporta la implicita rinuncia, rilevandosi, infine, una sostanziale contraddittorietà del petitum .
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 660, ultimo comma, cod. proc. civ., denunciato in quanto, col richiedere, in ogni caso, riguardo al procedimento per convalida di licenza (o per finita locazione) che, se l'intimazione non sia notificata "in mani proprie", l'ufficiale giudiziario spedisca al destinatario un avviso a mezzo di lettera raccomandata, allegandone ricevuta all'originale dell'atto, nell'ipotesi - ricorrente nella specie - in cui, essendo stata la notificazione effettuata, per obiettiva irreperibilita' del destinatario, ai sensi dell'art. 143 cod. proc. civ., mediante deposito dell'atto nella casa comunale, il prescritto ulteriore avviso a mezzo posta si dimostri impossibile, impedisce ingiustamente all'intimante, ad avviso del giudice 'a quo' - peraltro plausibilmente motivato alla stregua dei comuni canoni dell'interpretazione - di avvalersi della procedura semplificata. La contestata previsione della necessita' dell'avviso a mezzo posta, risponde infatti all'esigenza - predominante nella disciplina del procedimento di convalida, ispirata essenzialmente a cautela - di imputare i previsti effetti sfavorevoli della mancata comparizione o della mancata opposizione solo ad un comportamento volontario 'ex informata conscientia' dell'intimato, e pertanto - se si considera che il medesimo intento e' alla base, nella medesima disciplina, anche dell'esclusione della notificazione dell'intimazione al domicilio eletto (art. 660, primo comma, cod. proc. civ.) e dell'attribuzione al giudice del potere di ordinare la rinnovazione della citazione ove risulti od appaia probabile la mancata conoscenza di questa (art. 663, primo comma, cod. proc. civ.), nonche', in altro campo, dell'incompatibilita' tra procedimento per decreto penale di condanna ed irreperibilita' dell'imputato, sancita dall'art. 460, quarto comma, cod. proc. pen. - non puo' dirsi viziata da irrazionalita'. Ne', d'altro canto, sussiste - data l'evidente disomogeneita' delle situazioni poste a raffronto - la anche asserita ingiustificata disparita' di trattamento rispetto al locatore che abbia potuto notificare l'intimazione, nell'ipotesi di irreperibilita' solo soggettiva e temporanea, ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ.. Mentre, quanto alla prospettata lesione del diritto di azione e di difesa e' sufficiente ricordare che rientra nella discrezionalita' del legislatore differenziare, con riguardo alle particolarita' del rapporto da tutelare, i modi della tutela giurisdizionale, nella specie comunque assicurata giacche' il locatore, pur nell'ipotesi di oggettiva irreperibilita' del conduttore, puo' sempre esperire l'ordinaria azione contrattuale. - Riguardo alla disciplina del procedimento 'de quo', v., in particolare, S. n. 171/1974 e n. 89/1972.
E' manifestamente infondata, in riferimento all'art. 24 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 660, quinto comma, cod. proc. civ., che consentendo alle parti, nello speciale procedimento di convalida dello sfratto, di costituirsi anche in udienza, senza rispettare i termini di costituzione previsti per il processo di cognizione ordinario, renderebbe difficoltosa la difesa in giudizio. Difatti il contenuto della domanda ed i termini in cui essa e' proposta dal locatore sono gia' conosciuti dalla parte intimata con la notifica della citazione e il termine di comparizione assicura l'esercizio della difesa; inoltre rientra nella discrezionalita' del legislatore conformare gli istituti del processo con il limite della non irrazionalita' della disciplina, limite che non risulta superato, dovendosi considerare - accanto alla particolare disciplina del procedimento per convalida di sfratto, che attribuisce all'intimato la facolta' di comparire personalmente in udienza per opporsi alla convalida - che in tale procedimento non sono previste preclusioni o decadenze, destinate ad operare solo nell'eventuale giudizio di cognizione che segue in caso di opposizione. - Cfr., sulla discrezionalita' del legislatore in relazione all'opera di conformazione del processo, sentenza n. 94/1996 ed ordinanza n. 305/1998. red.: S. Evangelista
Vanno dichiarate manifestamente infondate le questioni di legittimita` costituzionale gia` dichiarate infondate con precedenti pronunce quando il giudice a quo non prospetti argomenti nuovi o diversi rispetto a quelli gia` esaminati dalla Corte. Le lamentate carenze o inadeguatezze di uno strumento processuale non sono risolvibili se non tramite una pronuncia additiva, creatrice di un testo normativo suscettibile di molteplici, possibili, formulazioni quale puo` risultare esclusivamente dall'attivita` legislativa. Nel procedimento per convalida di sfratto non sono rilevanti le questioni relative all'impugnazione dell'ordinanza di convalida. (Manifesta infondatezza delle questioni di legittimita` costituzionale degli artt. 660, 663, comma primo, e 668 c.p.c. in riferimento agli artt. 3, comma primo, 24, comma secondo, e 111, comma primo, Cost.). - cfr. sentenze nn. 89/1972, 171/1974 e 94/1979.
Questione gia' dichiarata non fondata. - S. n. 121/1984.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 31 e 41 Cost., della legge 27 luglio 1978, n. 392 nel suo complesso e in relazione agli artt. 30 e 82 nonche' dei capi I e III del titolo I, inoltre, degli artt. da 657 a 669 c.p.c. e dei titoli I e IV del capo II stesso codice in materia di locazioni e dei procedimenti giurisdizionali speciali a tali materie relativi, in quanto il giudice a quo ha omesso qualunque motivazione sulla rilevanza delle stesse, contravvenendo al disposto dell'art. 23 l. 11 marzo 1953, n. 87. - Con la stessa ordinanza la Corte ha dichiarato manifestamente infondata, perche' gia' decisa, la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost., dell'art. 3 l. 27 luglio 1978, n. 392, in relazione agli artt. 29, 38 e 56 st. l. (s. n. 252/1983).
A parte la possibilita' di ricorrere a modalita' di notificazione diverse da quella contemplata dall'art. 140 c.p.c. - prevista dall'art. 660, comma terzo c.p.c. - per l'intimazione di licenza o di sfratto, e' comunque consentito, al giudice, dall'art. 663, comma primo, c.p.c., di disporre la rinnovazione della intimazione anche se appare probabile che l'intimato non ne abbia avuto conoscenza. Spetta al potere discrezionale del legislatore fissare modalita' temporali di comparizione diversificate in ragione del carattere monocratico o collegiale del giudice ovvero del rito ordinario o speciale dal giudizio. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale - proposto in relazione agli artt. 3 e 24 Cost. - del combinato disposto degli artt. 140, 313 comma secondo e 660 c.p.c. anche alla luce della sentenza costituzionale n. 89 del 1972 che ha dichiarato l'illegittimita' dell'art. 668 comma secondo c.p.c. nella parte in cui non consentiva la tardiva opposizione dell'intimato che, pur avendo avuto conoscenza dell'intimazione, non fosse potuto comparire all'udienza per caso fortuito o forza maggiore. - Cfr. sent. n. 89/1972.