Articolo 661 - CODICE PROCEDURA CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
La competenza territoriale inderogabile stabilita dall'art. 661 cod. proc. civ. per lo speciale procedimento di convalida di sfratto, corrisponde al generale criterio del foro del convenuto e si rende necessaria in vista delle gravi conseguenze che la legge ricollega alla mancata comparizione dell'intimato, a cagione delle quali sono previste particolari cautele; cio` non esclude, peraltro,che il locatore possa avvalersi della clausola di deroga convenzionale della competenza, agendo nelle forme ordinarie. (Manifesta infondatezza - in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 661, 38, comma terzo, e 28 cod. proc. civ., nella parte in cui, per i procedimenti di convalida di sfratto, stabiliscono la competenza inderogabile del giudice del luogo in cui si trova la cosa locata).
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 31 e 41 Cost., della legge 27 luglio 1978, n. 392 nel suo complesso e in relazione agli artt. 30 e 82 nonche' dei capi I e III del titolo I, inoltre, degli artt. da 657 a 669 c.p.c. e dei titoli I e IV del capo II stesso codice in materia di locazioni e dei procedimenti giurisdizionali speciali a tali materie relativi, in quanto il giudice a quo ha omesso qualunque motivazione sulla rilevanza delle stesse, contravvenendo al disposto dell'art. 23 l. 11 marzo 1953, n. 87. - Con la stessa ordinanza la Corte ha dichiarato manifestamente infondata, perche' gia' decisa, la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost., dell'art. 3 l. 27 luglio 1978, n. 392, in relazione agli artt. 29, 38 e 56 st. l. (s. n. 252/1983).