Articolo 659 - CODICE PROCEDURA CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 659 del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede espressamente che le cause di lavoro introdotte con intimazione di sfratto per il rilascio dell'immobile di servizio debbano essere trattate sin dall'inizio e decise, anche nella fase monitoria, dal giudice del lavoro, quale giudice naturale. Il giudice rimettente muove infatti dall'erroneo presupposto secondo cui rientrebbero tra le questioni di competenza anche quelle inerenti alla sfera di ripartizione dei compiti e delle attribuzioni fra sezioni o fra magistrati dello stesso ufficio giudiziario. M.R.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 31 e 41 Cost., della legge 27 luglio 1978, n. 392 nel suo complesso e in relazione agli artt. 30 e 82 nonche' dei capi I e III del titolo I, inoltre, degli artt. da 657 a 669 c.p.c. e dei titoli I e IV del capo II stesso codice in materia di locazioni e dei procedimenti giurisdizionali speciali a tali materie relativi, in quanto il giudice a quo ha omesso qualunque motivazione sulla rilevanza delle stesse, contravvenendo al disposto dell'art. 23 l. 11 marzo 1953, n. 87. - Con la stessa ordinanza la Corte ha dichiarato manifestamente infondata, perche' gia' decisa, la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost., dell'art. 3 l. 27 luglio 1978, n. 392, in relazione agli artt. 29, 38 e 56 st. l. (s. n. 252/1983).
Questione gia' dichiarata non fondata. - S. nn. 238/1975, 89/1972, 94/1973 e 171/1974.
Non sono fondate le questioni di legittimita' costituzionale concernenti l'art. 659 c.p.c. - di riflesso - l'art. 665 c.p.c. sollevate, in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo dell'irrazionale disparita' di trattamento (in relazione all'interesse primario a disporre di una casa di abitazione) determinata in danno di coloro che si trovano a godere di un immobile in dipendenza dell'attivita' di lavoro da essi svolta, esposti al rischio di dover rilasciare senza indugio l'immobile alla cessazione del rapporto di lavoro, anche per causa ad essi non imputabile; in confronto della generalita' degli altri conduttori che possono invece beneficiare del regime ben piu' favorevole della proroga legale. Infatti l'art. 659 c.p.c. puo' ricevere applicazione solo quando la cessazione del rapporto di prestazione d'opera non e' piu' controversa: non v'e' quindi ragione di dolersi della mancata distinzione tra le varie ipotesi di scioglimento del rapporto dal momento che, in ogni caso, il rilascio dell'immobile, puo' essere ordinato solo quando relativamente allo scioglimento non sussista piu' contestazione. E, d'altro canto, con esso il legislatore ha inteso riferirsi a quelle situazioni in cui il godimento dell'immobile non trova la sua fonte in un distinto contratto di locazione ma in un contratto di lavoro, laddove la disciplina vincolistica delle locazioni presuppone proprio l'esistenza di un tipico contratto di locazione.
L'art. 2 Cost. si limita a proclamare in via generale l'inderogabile valore di quei diritti che formano il patrimonio inderogabile della persona umana mentre e' nelle norme successive che essi sono poi presi singolarmente in considerazione e, come tali, garantiti e tutelati: vanno pertanto dichiarate non fondate le questioni di legittimita' costituzionale sollevate con riferimento a tale disposizione senza alcun collegamento diretto ed immediato con altre norme della Costituzione (nella specie la questione di legittimita' costituzionale aveva ad oggetto gli artt. 659 e 665 c.p.c. concernenti il procedimento per convalida di sfratto).