Articolo 663 - CODICE PROCEDURA CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 205/2021Depositata il 28/10/2021
Sono dichiarate inammissibili, per insufficiente e perplessa motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Modena in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., degli artt. 660, sesto comma, e 663 cod. proc. civ e dell'art. 55, quinto comma, della legge n. 392 del 1978, che prevedono la facoltà, e non l'obbligo, per il conduttore intimato, di nominare un avvocato nella fase sommaria del procedimento. Le questioni sono state sollevate in un momento processuale nel quale un'eventuale pronuncia di accoglimento della Corte costituzionale non potrebbe produrre alcuna incidenza per la definizione del giudizio (ovvero nell'udienza fissata per la verifica dell'esatto adempimento del conduttore a seguito della concessione del termine di grazia); né il rimettente si è confrontato con la giurisprudenza di legittimità che ritiene la richiesta del termine di grazia non compatibile con l'opposizione alla convalida e comunque ne comporta la implicita rinuncia, rilevandosi, infine, una sostanziale contraddittorietà del petitum .
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 660, comma 6
- codice di procedura civile-Art. 663
- legge-Art. 55, comma 5
Parametri costituzionali
Pronuncia 448/1998Depositata il 28/12/1998
E' manifestamente infondata, in riferimento all'art. 24 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 660, quinto comma, cod. proc. civ., che consentendo alle parti, nello speciale procedimento di convalida dello sfratto, di costituirsi anche in udienza, senza rispettare i termini di costituzione previsti per il processo di cognizione ordinario, renderebbe difficoltosa la difesa in giudizio. Difatti il contenuto della domanda ed i termini in cui essa e' proposta dal locatore sono gia' conosciuti dalla parte intimata con la notifica della citazione e il termine di comparizione assicura l'esercizio della difesa; inoltre rientra nella discrezionalita' del legislatore conformare gli istituti del processo con il limite della non irrazionalita' della disciplina, limite che non risulta superato, dovendosi considerare - accanto alla particolare disciplina del procedimento per convalida di sfratto, che attribuisce all'intimato la facolta' di comparire personalmente in udienza per opporsi alla convalida - che in tale procedimento non sono previste preclusioni o decadenze, destinate ad operare solo nell'eventuale giudizio di cognizione che segue in caso di opposizione. - Cfr., sulla discrezionalita' del legislatore in relazione all'opera di conformazione del processo, sentenza n. 94/1996 ed ordinanza n. 305/1998. red.: S. Evangelista
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 667
- decreto-legge-Art.
- codice di procedura civile-Art. 660, comma 6
- codice di procedura civile-Art. 660, comma 3
- codice di procedura civile-Art. 663, comma 1
- codice di procedura civile-Art. 660, comma 1
- codice di procedura civile-Art. 660, comma 5
- legge-Art.
Parametri costituzionali
Pronuncia 286/1992Depositata il 17/06/1992
Nel procedimento per convalida di sfratto il terzo interveniente ai sensi dell'art. 105, primo comma, cod. proc. civ., puo' essere legittimato a proporre opposizione con gli stessi effetti della comparizione e della opposizione dell'intimato solo se titolare di uno dei rapporti tipici previsti dall'art. 657 stesso codice. Pertanto non puo' dirsi assolto l'obbligo di motivazione della rilevanza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento ai principi di eguaglianza e diritto di difesa, dell'art. 663 cod. proc. civ., nella parte in cui non prevede quale motivo di reiezione della istanza di convalida di sfratto per morosita', in caso di mancata comparizione dell'intimato, anche la opposizione dispiegata dal terzo intervenuto, qualora il giudice rimettente, nel sollevarla, abbia omesso - come nella specie - di accertare la posizione sostanziale dell'interveniente. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 663 cod. proc. civ., in parte qua, in riferimento agli artt. 3 e 24, primo e secondo comma, Cost.).
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 663
Parametri costituzionali
Pronuncia 69/1988Depositata il 21/01/1988
Vanno dichiarate manifestamente infondate le questioni di legittimita` costituzionale gia` dichiarate infondate con precedenti pronunce quando il giudice a quo non prospetti argomenti nuovi o diversi rispetto a quelli gia` esaminati dalla Corte. Le lamentate carenze o inadeguatezze di uno strumento processuale non sono risolvibili se non tramite una pronuncia additiva, creatrice di un testo normativo suscettibile di molteplici, possibili, formulazioni quale puo` risultare esclusivamente dall'attivita` legislativa. Nel procedimento per convalida di sfratto non sono rilevanti le questioni relative all'impugnazione dell'ordinanza di convalida. (Manifesta infondatezza delle questioni di legittimita` costituzionale degli artt. 660, 663, comma primo, e 668 c.p.c. in riferimento agli artt. 3, comma primo, 24, comma secondo, e 111, comma primo, Cost.). - cfr. sentenze nn. 89/1972, 171/1974 e 94/1979.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 668
- codice di procedura civile-Art. 660
- codice di procedura civile-Art. 663, comma 1
Pronuncia 67/1988Depositata il 21/01/1988
Il giudizio di legittimita` costituzionale non e` ammissibile quando la rilevanza della questione si presenti meramente eventuale in quanto legata alla soluzione di questioni pregiudi- ziali non affrontate dal giudice a quo - successione nel contrat- to nel caso di fallimento del conduttore ed effetti processuali della comparizione in udienza del curatore del fallimento; manca- to apprezzamento circa la applicabilita` alla fattispecie del- l'art. 6, secondo comma, della legge 27 luglio 1978 n. 392 -. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costi- tuzionale dell'art. 663 c.p.c. in riferimento all'art. 24 Cost.).
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 663
Parametri costituzionali
Pronuncia 350/1987Depositata il 29/10/1987
La mancata prospettazione, da parte del giudice a quo, di ragioni tali da far deflettere dai motivi gia' esposti nel rigettare analoga questione, rende inammissibile la questione sollevata (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - degli artt. 140, 313, 663 del codice procedura civile; in combinato disposto in quanto si interpretino nel senso che il momento perfezionativo della notifica dell'intimazione di sfratto, in caso di irreperibilita' del destinatario, e' quello della spedizione dell'avviso, senza che abbia rilievo la consegna della raccomandata al destinatario o l'allegazione dell'avviso di ricevimento all'originale dell'atto). - cfr. S. 121/1984
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 663
- codice di procedura civile-Art. 313
- codice di procedura civile-Art. 140
Parametri costituzionali
Pronuncia 123/1984Depositata il 30/04/1984
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 31 e 41 Cost., della legge 27 luglio 1978, n. 392 nel suo complesso e in relazione agli artt. 30 e 82 nonche' dei capi I e III del titolo I, inoltre, degli artt. da 657 a 669 c.p.c. e dei titoli I e IV del capo II stesso codice in materia di locazioni e dei procedimenti giurisdizionali speciali a tali materie relativi, in quanto il giudice a quo ha omesso qualunque motivazione sulla rilevanza delle stesse, contravvenendo al disposto dell'art. 23 l. 11 marzo 1953, n. 87. - Con la stessa ordinanza la Corte ha dichiarato manifestamente infondata, perche' gia' decisa, la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost., dell'art. 3 l. 27 luglio 1978, n. 392, in relazione agli artt. 29, 38 e 56 st. l. (s. n. 252/1983).
Norme citate
- legge-Art.
- codice di procedura civile-Art. 658
- codice di procedura civile-Art. 663
- codice di procedura civile-Art. 665
- codice di procedura civile-Art. 657
- codice di procedura civile-Art. 659
- codice di procedura civile-Art. 661
- codice di procedura civile-Art. 660
- codice di procedura civile-Art. 667
- codice di procedura civile-Art. 666
- codice di procedura civile-Art. 669
- codice di procedura civile-Art. 662
- codice di procedura civile-Art. 664
- codice di procedura civile-Art. 668
Parametri costituzionali
Pronuncia 94/1979Depositata il 26/07/1979
Il giudice rimettente omette di motivare in ordine alla estensione dell'asserita inimpugnabiita` dell'ordinanza di convalida anche al capo del provvedimento in cui egli ha disposto circa la concessione del termine di grazia, che e` punto decisivo della controversia. (Inammissibilita`, per difetto di motivazione circa la rilevanza, della questione di legittimita` costituzionale, sollevata in relazione all'art. 24 Cost., dell'art. 663 c.p.c. nella parte in cui non consentirebbe la facolta` di impugnare l'ordinanza di convalida della licenza o dello sfratto anche quando l'ordinanza stessa sia viziata per violazione di legge).
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 663
Parametri costituzionali
Pronuncia 171/1974Depositata il 19/06/1974
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 663 e 665 del codice di procedura civile in relazione agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, essendo stata gia' la stessa questione dichiarata non fondata dalla Corte con le sentenze nn. 89 del 1972 e 94 del 1973.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 663
- codice di procedura civile-Art. 665
Parametri costituzionali
Pronuncia 89/1972Depositata il 18/05/1972
Non sono fondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 663 primo comma C.P.C. proposte in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, assumendo, rispettivamente, che la norma: a) violerebbe il principio di uguaglianza, sia per il trattamento differenziato che ne deriva, a seconda che l'intimato compaia o non all'udienza, ovvero a seconda che il procedimento adottato sia quello ordinario di cognizione o quello di convalida, sia perche' opererebbe la risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive, in modo difforme da quanto prescrivono gli artt. 1454 e 1455 codice civile; b) fa derivare dalla mancata comparizione dell'intimato la convalida della licenza o dello sfratto, mentre nel giudizio ordinario di cognizione la stessa mancata comparizione produce effetti ben diversi; c) violerebbe l'art. 111 Cost. in quanto il meccanismo automatico comparizione - convalida escluderebbe una seria motivazione del provvedimento, che non sia quella del richiamo agli articoli di legge. Ed invero, il trattamento differenziato e' giustificato dalla particolare struttura del procedimento speciale. Il diritto di difesa e' assicurato dall'obbligo della citazione, che comporta per l'intimato la facolta' di instaurare o meno il contraddittorio; dall'obbligo di rinnovare la citazione qualora il giudice accerti o ritenga probabile che l'intimato non ne abbia avuto conoscenza o non sia potuto comparire; ed infine dalla possibilita' di esprimere la tardiva opposizione nei casi previsti dall'art. 668 del codice di procedura civile. E non e' violato neppure l'art. 111 Cost. dal momento che, il provvedimento di convalida deve essere motivato con l'accertamento dei presupposti che lo legittimano.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 663, comma 1
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.