Articolo 171 - CODICE PROCEDURA CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 461/1997Depositata il 30/12/1997
Manifesta infondatezza della questione, non potendosi configurare la prospettata violazione del principio di eguaglianza, in quanto le fattispecie di rinvio della prima udienza di comparizione considerate nel quarto e nel quinto comma dell'art. 168-'bis' cod. proc. civ. non sono riconducibili ad una 'ratio' comune e non puo' dirsi irragionevole la previsione di una deroga alla disciplina del termine di costituzione in giudizio del convenuto. Deve altresi' escludersi l'asserita lesione del diritto di difesa, poiche', come la Corte ha piu' volte affermato, <<la garanzia del diritto di difesa non puo' implicare che sia illegittimo imporre all'esercizio di facolta' o poteri limitazioni temporali, al fine di accelerazione del corso della giustizia>> (ordinanza n. 900 del 1988). - Cfr., pure, S. n. 471/1992, in cui si sottolinea che <<la imposizione di una disciplina generale relativa alla costituzione del convenuto risponde ad evidenti ragioni di certezza, nelle quali si individua quello specifico interesse pubblico che giustifica l'adozione da parte del legislatore di limitazioni temporali immutabili e irreversibili nell'esercizio di facolta' e di poteri processuali>>. red.: G. Leo
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 167, comma 2
- codice di procedura civile-Art. 269, comma 2
- codice di procedura civile-Art. 166
- codice di procedura civile-Art. 167, comma 3
- codice di procedura civile-Art. 171, comma 2
Parametri costituzionali
Pronuncia 168/1997Depositata il 04/06/1997
E' manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 171, comma secondo, cod. proc. civ., nella parte in cui prevede un regime di preclusioni e decadenze solo per il convenuto tardivamente costituitosi e non anche per l'attore tardivamente costituitosi, sollevata con riferimento agli artt. 3, 24 e 97 Cost., sia perche' la questione stessa, con riferimento agli artt. 3 e 24, e' stata prospettata in via meramente ipotetica, sia perche', con riferimento all'art. 97 Cost., il principio di buon andamento della pubblica amministrazione e' assolutamente estraneo all'esercizio della funzione giurisdizionale nel suo complesso. - O. nn. 18/1996, 147/1996 e 275/1996, 7/1997. red.: S. Di Palma
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 171, comma 2
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.