Articolo 291 - CODICE PROCEDURA CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 118/2005Depositata il 18/03/2005
E? manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 291, terzo comma, e 307, terzo comma, del codice di procedura civile, ?nella parte in cui prevedono, al fine di impedire la cancellazione della causa dal ruolo e la conseguente estinzione, che laddove la parte si sia avvalsa della notifica a mezzo ufficiale giudiziario, è necessario che nel termine prescritto si sia perfezionata la rinotifica e non anche che sia sufficiente la consegna dell?atto da rinotificare all?ufficiale giudiziario?, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione a causa della denunciata disparità di trattamento rispetto alla notifica a mezzo posta e della lesione del diritto di difesa dell?attore, esposto a conseguenze pregiudizievoli derivanti da cause a lui non imputabili. E? erroneo, invero, il presupposto interpretativo da cui muove il rimettente, in quanto, per effetto della giurisprudenza della Corte costituzionale, risulta ormai presente nell?ordinamento processuale civile, fra le norme generali sulle notificazioni degli atti, il principio secondo il quale ? relativamente alla funzione che sul piano processuale, cioè come atto della sequenza del processo, la notificazione è destinata a svolgere per il notificante, - il momento in cui la notifica si deve considerare perfezionata per il medesimo deve distinguersi da quello in cui essa si perfeziona per il destinatario e va individuato, nelle notificazioni effettuate a mezzo dell?ufficiale giudiziario, nel momento della consegna dell?atto allo stesso ufficiale giudiziario. - Vedi, citate, sentenza n. 28/2004, ordinanze n. 153, n. 132 e n. 97/2004, sentenza n. 28/2002.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 291, comma 3
- codice di procedura civile-Art. 307, comma 3
Parametri costituzionali
Pronuncia 60/1975Depositata il 12/03/1975
L'art. 291 c.p.c., nella parte in cui consente la dichiarazione di contumacia anche nell'ipotesi di accertato impedimento di fatto, non contrasta con l'art. 24 Cost., rispondendo all'esigenza che il procedimento contumaciale sia disciplinato in modo che la tutela dei diritti del contumace non vada a danno dell'altra parte e della speditezza del giudizio. Una diversa normativa che consentisse al giudice di differire la dichiarazione di contumacia, nel caso di impedimento involontario, con l'effetto di paralizzare lo svolgimento del giudizio fino al momento in cui venisse meno la causa di detto impedimento, non troverebbe giustificazione nell'art. 24, secondo comma, della Costituzione, e anzi contrasterebbe con l'esigenza non meno valida di tutela dei diritti della controparte.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 291
Parametri costituzionali
Pronuncia 60/1975Depositata il 12/03/1975
Non sussiste alcuna violazione del principio di eguaglianza, per la pretesa disparita' di considerazione dell'impedimento di fatto quando sia accertato anteriormente ovvero successivamente alla dichiarazione di contumacia. L'art. 291 del codice di procedura civile dispone la rinnovazione della notificazione nell'ipotesi in cui il convenuto non si costituisca e il giudice rilevi un vizio di nullita' della notificazione della citazione. L'art. 294 disciplina invece la facolta' del contumace di chiedere la rimessione in termini per compiere attivita' istruttorie ormai precluse, dimostrando che la sua tempestiva costituzione fu impedita da causa a lui non imputabile: trattasi dunque di ipotesi normativa ben diversa, rispetto alla quale non sussiste la prospettata disparita' di valutazione o di trattamento.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 291
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.