Articolo 182 - CODICE PROCEDURA CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 179/1974Depositata il 19/06/1974
Non e' fondata - in riferimento all'art. 24 Cost. - la questione (sollevata con ordinanza 22 febbraio 1972 del G. I. presso il tribunale di Napoli) di legittimita' costituzionale dell'art. 182 c. p. c., nella parte in cui tale norma, relativamente ai vizi della rappresentanza faculta unicamente - e non obbliga - il giudice istruttore ad assegnare, alla parte interessata, un termine per la regolarizzazione dei vizi stessi. Nessuna violazione del "diritto di difesa" e', infatti, ipotizzabile nella specie, inquantoche' la facolta' di cui al capoverso dell'articolo denunziato, non si traduce in mero arbitrio bensi' unicamente risponde all'esigenza di "adeguare la ragione di equita' alla varieta' dei casi pratici" tra l'altro, impedendo l'automatica sanatoria di casi in cui il vizio della rappresentanza non appaia dipendente da errore scusabile, onde la sua regolarizzazione - ove, in ipotesi, ammessa - oltreche' pregiudicare l'interesse della parte contrapposta, finirebbe con il derogare al principio della ritualita' del contraddittorio, oltre il limite in cui tale deroga appare consentita dalla concorrente esigenza di collaborazione tra il giudice e le parti.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 182
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.