Articolo 282 - CODICE PROCEDURA CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 232/2004Depositata il 16/07/2004
Il capo della sentenza che definisce le spese di lite costituisce corollario e non accessorio nel senso di cui all?art. 31 cod. proc. civ. della sentenza stessa, atteso che la pronuncia sulle spese non presuppone, affinché il giudice possa adottarla, una domanda di parte, ma essa ha il suo titolo esclusivamente nel contenuto della decisione sul merito della controversia, in applicazione del principio della soccombenza, di cui all?art. 91 cod. proc. civ. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 282 e 474 del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede che sia titolo provvisoriamente esecutivo anche il capo della sentenza di primo grado di condanna al pagamento delle spese di lite, quando è accessorio a declaratoria di rigetto della domanda o di incompetenza, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, secondo comma, della Costituzione, nonché all?art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell?uomo e delle libertà fondamentali.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 282
- codice di procedura civile-Art. 474
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 3
- Costituzione-Art. 24
- Costituzione-Art. 111
- convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)-Art. 6
Pronuncia 76/1981Depositata il 26/05/1981
La concessione della esecutivita' provvisoria delle sentenze di primo grado di condanna disposta per i crediti di lavoro trova il suo fondamento nella particolare natura dei crediti di lavoro, i quali sono destinati alla soddisfazione di esigenze primarie del lavoratore, che il legislatore ha inteso agevolare, predisponendo strumenti idonei alla sollecita realizzazione del credito. Tali peculiarita' non sussistono per gli altri crediti pecuniari e pertanto e' razionalmente giustificato il diverso trattamento ad essi riservato dalla regola, di carattere generale, contenuta nella disposizione impugnata, che peraltro offre possibilita' di ampia applicazione nell'ambito del processo ordinario. (Infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 282 c.p.c. sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 282
Parametri costituzionali
Pronuncia 40/1974Depositata il 27/02/1974
Neppure e' fondata, con riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 489 del cod. proc. penale in relazione agli artt. 282, 283 e 373 del cod. proc. civ., sotto il profilo del diverso regime concernente la esecutivita' della sentenza civile e quella delle disposizioni della sentenza penale di condanna relative ai danni. Ed invero, poiche' rientra nella discrezionalita' del legislatore statuire i casi ed il momento in cui la sentenza diventa titolo esecutivo, non puo' ritenersi irrazionale la scelta del legislatore di assoggettare a unicita' di regime la sentenza emessa in un processo penale, senza distinguere le sue disposizioni, secondo che cadano sull'azione penale ovvero su quella civile. La differente disciplina stabilita dal legislatore in ordine alla esecutivita' della sentenza civile e alla esecutivita' delle disposizioni della sentenza penale di condanna relativa ai danni, e' stata comunque notevolmente attenuata dalla legge 15 dicembre 1972 n. 773, (art. 9), che ha introdotto il principio secondo cui la provvisionale, a seconda dei casi, puo' oppure deve essere munita dalla clausola di provvisoria esecuzione.
Norme citate
- codice di procedura penale 1930-Art. 489
- codice di procedura civile-Art. 373
- codice di procedura civile-Art. 283
- codice di procedura civile-Art. 282
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.