Articolo 565 - CODICE PROCEDURA CIVILE
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(Intervento tardivo).
I creditori chirografari che intervengono oltre l'udienza indicata ((nell'articolo 564)) ma prima di quella prevista nell'articolo 596, concorrono alla distribuzione di quella parte della somma ricavata che sopravanza dopo soddisfatti i diritti del creditore pignorante e di quelli intervenuti in precedenza e a norma dell'articolo seguente.((113a))((115))((116))
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