Articolo 295 - CODICE PROCEDURA CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 182/2004Depositata il 22/06/2004
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 295 del codice di procedura civile, sollevata in riferimento all'art. 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la sospensione necessaria del processo civile in attesa della definizione del processo penale quando il giudice civile debba giudicare di un fatto-reato. Il giudice rimettente, infatti, pur avendo l'obiettivo di reintrodurre il vecchio principio della prevalenza del giudizio penale su quello civile, si limita ad enunciare la duplice pendenza dei giudizi senza motivare sul rapporto tra i due processi, quantomeno in termini di ?influenza? dell'uno sull'altro; conseguentemente, la questione proposta difetta di motivazione sulla rilevanza, atteso che l'ordinanza di rimessione non spiega come l'eventuale accoglimento della questione sia destinato a spiegare effetto sulla causa pendente in sede civile, data, appunto, la mancata dimostrazione di una ?influenza? fra le controversie.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 295
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.