Articolo 180 - CODICE PROCEDURA CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 429/2005Depositata il 25/11/2005
E? manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza nel giudizio a quo la questione di legittimità costituzionale degli artt. 180, secondo comma, terzo periodo, censurato nella parte in cui prevede che (il giudice istruttore) in ogni caso fissa a data successiva la prima udienza di trattazione, e 183 del codice di procedura civile, sollevata in riferimento agli artt. 3, comma primo, 24, comma secondo, e 111, comma secondo, della Costituzione. Il rimettente lamenta di dovere, in base al consolidato orientamento della Corte di Cassazione, necessariamente fissare l?udienza di trattazione per ciò solo che il convenuto è stato dichiarato contumace, ma riferisce che, nel giudizio pendente dinanzi a lui, l?attore, nell?udienza di prima comparizione, non aveva chiesto l?immediata assunzione o ammissione dei mezzi di prova, bensì la fissazione di un?udienza successiva per poter articolare le sue istanze istruttorie: pertanto, nella specie, l?esigenza di fissare l?udienza di trattazione non deriva dal censurato consolidato orientamento della Suprema Corte, ma dalla legittima richiesta dell?attore di uno spatium deliberandi per definire le sue istanze istruttorie.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 180, comma 2
- codice di procedura civile-Art. 183
Parametri costituzionali
Pronuncia 3/2002Depositata il 30/01/2002
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell?art. 180, secondo comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui, a differenza delle previsioni contenute negli artt. 163, comma terzo, numero 7), e 292 cod. proc. civ., non prevederebbe l?onere per l?attore di notificare al convenuto contumace il verbale che assegna a quest?ultimo un termine perentorio per proporre le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d?ufficio e che fissa l?udienza per l?interrogatorio libero, ai sensi del primo comma dell?art. 183 cod. proc. civ. Infatti, il rimettente mostra consapevolezza in ordine alla possibilità di attribuire alla norma censurata altri significati conformi a Costituzione, sicché la questione appare sollevata all?evidente e improprio fine di sollecitare un?attività interpretativa della Corte, che spetta invece al giudice 'a quo'. - Sulla possibilità per il giudice di pervenire, nell?esercizio dei suoi poteri interpretativi, ad una lettura della norma 'secundum Constitutionem' anche in presenza di un orientamento giurisprudenziale univoco, v. ordinanze n. 367/2001 e n. 158/2000.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 180, comma 2
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.