Articolo 439 - CODICE PROCEDURA CIVILE
.
(Cambiamento del rito in appello).
La corte di appello, se ritiene che il procedimento in primo grado non si sia svolto secondo il rito prescritto, procede a norma degli articoli 426 e 427. (88) ((90))
Caricamento annuncio...
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.