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Articolo 251 - CODICE PROCEDURA CIVILE

. (Giuramento dei testimoni). I testimoni sono esaminati separatamente. Il giudice istruttore ammonisce il testimone sulla importanza religiosa e morale del giuramento e sulle conseguenze penali delle dichiarazioni false o reticenti, e legge la formula: "consapevole della responsabilita' che con il giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di dire la verita', null'altro che la verita'". Quindi il testimone, in piedi, presta il giuramento pronunciando le parole: "lo giuro". (33) ((74))
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Massime della Corte Costituzionale

Trovate 8 massime

Pronuncia 149/1995Depositata il 05/05/1995

SENT. 149/95. PROCEDIMENTO CIVILE - GIURAMENTO DI TESTIMONI - FORMULA - AMMONIZIONE SULL'IMPORTANZA RELIGIOSA DELL'ATTO, SE CREDENTE, E OBBLIGO DEL TESTE DI PRONUNCIARE LE PAROLE "LO GIURO" - MANCATA PREVISIONE DI SEMPLICE FORMULA D'IMPEGNO A DIRE LA VERITA' SIMILE A QUELLA DEL NUOVO PROCESSO PENALE - INGIUSTIFICATA DIVERSITA' DI DISCIPLINA NELLA GARANZIA DELLA LIBERTA' DI COSCIENZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE - ASSORBIMENTO DI ALTRO PROFILO.

L'asimmetria sussistente nell'ordinamento quanto alla differente tutela accordata alla liberta' di coscienza del testimone nel processo penale e in quello civile manifesta un'irragionevole disparita' di trattamento in relazione alla protezione di un diritto inviolabile dell'uomo, la liberta' di coscienza, che, come tale, esige una garanzia uniforme o, almeno omogenea nei vari ambiti in cui si esplica. Pertanto al fine di assicurare tale pari tutela al valore della liberta' di coscienza riguardo all'obbligo del testimone di impegnarsi a dire la verita', si impone l'estensione all'art. 251, secondo comma, cod. proc. civ. della disciplina e della formula previste dall'art. 497, secondo comma, cod. proc. pen., - assunte dal giudice rimettente a 'tertium comparationis' - le quali sono scevre da qualsiasi riferimento a prestazioni di giuramento. Del resto, anche se il particolare profilo sottoposto al presente giudizio non consente di oltrepassare i confini del giuramento del testimone e di affrontare il problema del giuramento in generale (anche alla luce dell'art. 54 della Costituzione), non e' senza significato sottolineare che la soluzione prescelta dal legislatore per il processo penale rappresenta un'attuazione del "principio supremo della laicita' dello Stato, che e' uno dei profili della forma di Stato delineata nella Carta costituzionale della Repubblica": principio che - come la Corte ha affermato - "implica non indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni, ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della liberta' di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale". Pertanto - assorbito il profilo dedotto in riferimento all'art. 24 Cost. - deve dichiararsi la illegittimita' costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 19 Cost., dell'art. 251, secondo comma, codice di procedura civile: a) nella parte in cui prevede che il giudice istruttore <<ammonisce il testimone sull'importanza religiosa se credente, e morale del giuramento e sulle>> anziche' stabilire che il giudice istruttore <<avverte il testimone dell'obbligo di dire la verita' e delle>>; b) nella parte in cui prevede che il giudice istruttore <<legge la formula: "Consapevole della responsabilita' che con il giuramento assumete davanti a Dio, se credente, e agli uomini, giurate di dire la verita', null'altro che la verita'">> anziche' stabilire che il giudice istruttore <<lo invita a rendere la seguente dichiarazione: "Consapevole della responsabilita' morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verita' e a non nascondere nulla di quanto e' a mia conoscenza">>; c) nella parte in cui prevede: <<Quindi il testimone, in piedi, presta il giuramento pronunciando le parole: "lo giuro">>. - v. S. nn. 203/1989; 195/1993; 259/1990; 117/1979; 467/1991; 422/1993; 234/1994. red.: G. Leo

Norme citate

  • codice di procedura civile-Art. 251, comma 2

Pronuncia 234/1984Depositata il 30/07/1984

SENT. 234/84 B. PROVA PENALE - TESTIMONIANZA - GIURAMENTO DEL TESTIMONE - IMPOSIZIONE, PENALMENTE SANZIONATA, DI PRONUNCIARE LE PAROLE "LO GIURO" - REGIME APPLICABILE ANCHE NEI CONFRONTI DELLA PERSONA LA CUI FEDE RELIGIOSA IMPEDISCA DI PRONUNCIARE TALI PAROLE - RICHIESTA ALLA CORTE DI APPORTARE INTEGRAZIONI E VARIAZIONI DELLA NORMATIVA DIPENDENTI DA SCELTE DISCREZIONALI RISERVATE AL LEGISLATORE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale congegnata in termini tali da comportare, qualora dovesse ritenersi fondata, l'apprestamento di integrazioni e variazioni della normativa in vigore, strettamente dipendenti da una pluralita' di scelte discrezionali individuabili dal solo legislatore. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 251 c.p.c., 142 e 449 c.p.p., nella parte in cui non prevedono forme equipollenti al giuramento per i testimoni appartenenti a confessioni religiose le quali, dando rilevanza religiosa ad ogni giuramento, prescrivono di non pronunciare mai le parole "lo giuro"). - Cfr. S.n. 117/1979.

Norme citate

  • codice di procedura penale 1930-Art. 449
  • codice di procedura civile-Art. 251
  • codice di procedura penale 1930-Art. 142

Pronuncia 117/1979Depositata il 10/10/1979

SENT. 117/79 A. PROCESSO CIVILE - GIURAMENTO DEI TESTIMONI - AMMONIZIONE E FORMULA CON RIFERIMENTI DI CARATTERE RELIGIOSO - COD.PROC.CIV. ART. 251, SECONDO COMMA - CONTRASTO CON L'ART. 19 COST. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE -

La tutela della c.d. liberta` di coscienza dei non credenti rientra nella piu` ampia liberta` in materia religiosa assicurata dall'art. 19 Cost. e dall'art. 21 Cost. (liberta` di opinione religiosa del non credente intesa quale manifestazione del pensiero) anche in senso negativo, escludendo il nostro ordinamento costituzionale ogni differenziazione di tutela della libera esplicazione sia della fede religiosa sia dell'ateismo - L'ammonizione e la formula del giuramento dei testimoni di cui all'art. 251, comma secondo, c.p.c., nella parte in cui fanno riferimento rispettivamente all'importanza religiosa del giuramento e alla responsabilita` assunta davanti a Dio, violano, rispetto ai non credenti la suddetta liberta` di coscienza - Conseguentemente e` costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 19 Cost. - l'art. 251, comma secondo, c.p.c. nella parte in cui dopo le parole "il giudice istruttore ammonisce il testimone sull'importanza religiosa..." e dopo le parole "consapevole della responsabilita` che con il giuramento assumete davanti a Dio..." non e` contenuto l'inciso "se credente". - Cfr. sent. n. 58 del 1960, ord. n. 15 del 1961. - V. sent. n. 85 del 1963, sent. n. 12 del 1972.

Norme citate

  • codice di procedura civile-Art. 251, comma 2

Parametri costituzionali

Pronuncia 85/1963Depositata il 08/06/1963

SENT. 85/63 A. PROCEDIMENTO CIVILE - COD. PROC. CIVILE, ART. 251 - OBBLIGO DEL TESTIMONE DI PRESTARE GIURAMENTO SECONDO UNA CERTA FORMULA - NON VIOLA IL PRINCIPIO DELLA EGUALE LIBERTA' DELLE CONFESSIONI RELIGIOSE DAVANTI ALLA LEGGE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. (COST., ART. 8 E 21, PRIMO COMMA).

L'art. 251 cod. proc. civ., che impone ai testimoni l'obbligo - sanzionato penalmente dall'art. 366, comma secondo, cod. pen. - di giurare secondo una certa formula, non contrasta con l'art. 8 Cost., poiche' non viola la eguale liberta' delle confessioni religiose davanti alla legge, dato che esso ha come destinatari tutti i cittadini, quale che sia la religione da loro professata, ne' interferisce negli ordinamenti statutari delle confessioni non cattoliche o nel procedimento previsto per la disciplina dei rapporti tra queste confessioni e lo Stato.

Norme citate

  • codice di procedura civile-Art. 251

Parametri costituzionali

Pronuncia 85/1963Depositata il 08/06/1963

SENT. 85/63 B. PROCEDIMENTO CIVILE - COD. PROC. CIVILE, ART. 251 - OBBLIGO DEL TESTIMONE DI PRESTARE GIURAMENTO SECONDO UNA CERTA FORMULA - NON VIOLA IL PRINCIPIO DELLA LIBERTA' DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. (COST., ARTT. 8 E 21, PRIMO COMMA).

L'art. 251 cod. proc. civ., che impone ai testimoni l'obbligo-sanzionato penalmente dall'art. 366, comma secondo, cod. pen.- di giurare secondo una certa formula, non contrasta con l'art. 21 Cost., poiche' non ferisce il diritto che tutti hanno di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione, diritto che resta in tutta la sua ampiezza garantito ai cittadini ai quali l'ordinamento imponga un comportamento della natura di quello previsto dalla norma denunciata.

Norme citate

  • codice di procedura civile-Art. 251

Parametri costituzionali

Pronuncia 85/1963Depositata il 08/06/1963

SENT. 85/63 C. LIBERTA' RELIGIOSA - COSTITUZIONE, ART. 19 - INTERPRETAZIONE - COMPRENDE ANCHE LA LIBERTA' DA OGNI COERCIZIONE CHE IMPONGA IL COMPIMENTO DI ATTI RELATIVI AD UN DETERMINATO CULTO DA PARTE SIA DEGLI ESTRANEI CHE DEGLI APPARTENENTI AL CULTO.

La liberta' religiosa, garantita dall'art. 19 Cost., non deve essere interpretata soltanto come liberta' di professione religiosa e di culto in ogni sua forma e senza altro limite che non sia quello del buon costume, ma va intesa anche come liberta' da ogni coercizione che imponga il compimento di atti di culto propri di questa o quella confessione a persone che non siano - e persino a quelle che siano - della confessione alla quale l'atto di culto appartiene.

Norme citate

  • codice di procedura civile-Art. 251

Parametri costituzionali

Pronuncia 85/1963Depositata il 08/06/1963

SENT. 85/63 D. LIBERTA' RELIGIOSA - COD. PROC. CIVILE, ART. 251 - OBBLIGO DEL TESTIMONE DI PRESTARE GIURAMENTO SECONDO UNA CERTA FORMULA - NON IMPONE UN ATTO DI CULTO - SUO CARATTERE E CONSEGUENZE - VIOLAZIONE DELL'ART. 19 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

L'art. 251 Cod. proc. civ., che impone ai testimoni l'obbligo - sanzionato penalmente dall'art. 366, secondo comma, cod. pen. - di giurare secondo una certa formula, non contrasta con l'art. 19 Cost. perche' non ferisce la liberta' religiosa da tale articolo garantita, sia che questa si intenda come liberta' di professione religiosa e di culto in ogni sua forma e senza altro limite che non sia quello del buon costume, sia che la si consideri come liberta' da ogni coercizione che imponga il compimento di atti di culto propri di una determinata confessione. La formula contenuta nell'art. 251 cod. proc. civ., infatti, ha il carattere di richiamo a generali valori religiosi che non possono essere ascritti ad una particolare "denominazione" o "confessione", sicche' non interviene nell'ordine proprio delle religioni professate, ma resta nell'"ordine" statale, indipendente e sovrano.

Norme citate

  • codice di procedura civile-Art. 251

Parametri costituzionali

Pronuncia 85/1963Depositata il 08/06/1963

SENT. 85/63 E. LIBERTA' RELIGIOSA - COSTITUZIONE, ART. 19 - POSSIBILITA' PER LO STATO DI IMPORRE SENZA VIOLAZIONE DELLA LIBERTA' RELIGIOSA OBBLIGHI CUI I DESTINATARI NON POSSONO SOTTRARSI ASSUMENDO CHE SONO VIETATI DALLA LORO FEDE RELIGIOSA - OBBLIGO DEL GIURAMENTO - SUO FONDAMENTO NELL'ART. 54, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE.

La liberta' religiosa, quale e' stata definita dalla costituzione, non puo' essere intesa in guisa da contrastare e soverchiare l'ordinamento giuridico dello Stato, tutte le volte in cui questo imponga ai cittadini obblighi che, senza violare la detta liberta', si assumano vietati dalla fede religiosa nei destinatari della norma. Cio' vale tanto piu' quando, come avviene nel caso dell'obbligo di prestare giuramento imposto dall'art. 251 cod. proc. civ. ai testimoni, trattasi di obbligo che ha la sua ultima fonte in un precetto costituzionale, qual'e' quello contenuto nel secondo comma dell'art. 54 cost., che stabilisce: "i cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi previsti dalla legge".

Norme citate

  • codice di procedura civile-Art. 251

Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.