Indice12345678910111213141515-bis161718192021222324252626-bis2728293030-bis313233343536373839404142434445464748495050-bis50-ter50-quater515253545556575858-bis5960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127127-bis127-ter128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159159160161162163163-bis164165166167168168-bis169170171171-bis171-ter172173174175176177178179180181182183183-bis183-ter183-quater184184-bis185185-bis186186-bis186-ter186-quater187188189190190-bis191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257257-bis258259260261262263264265266267268269270271272273274274-bis275275-bis276277278279280281281-bis281-ter281-quater281-quinquies281-sexies281-septies281-octies281-nonies281-decies281-undecies281-duodecies281-terdecies282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348348-bis348-ter349349-bis350350-bis351352353354355356357358359360360-bis361362363363-bis364365366366-bis367368369370371371-bis372373374375376377378379380380-bis380-bis380-ter381382383384385386387388389390391391-bis391-ter391-quater392393394395396397398399400401402403404405406407408409410410-bis411412412-bis412-ter412-quater413414415416417417-bis418419420420-bis421422423424425426427428429430431432433434435436436-bis437438439440441441-bis441-ter441-quater442443444445445-bis446447447-bis448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-ter474475476477478479480481482483484485486487488489490491492492-bis493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521521-bis522523524525526527528529530531532533534534-bis534-ter535536537538539540540-bis541542543544545546547548549550551551-bis552553554555556557558559560561562563564565566567568568-bis569569-bis570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590590-bis591591-bis591-ter592593594595596597598599600601602603604605606607608608-bis609610611612613614614-bis615616617618618-bis619620621622623624624-bis625626627628629630631631-bis632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669669-bis669-ter669-quater669-quinquies669-sexies669-septies669-octies669-novies669-decies669-undecies669-duodecies669-terdecies669-quaterdecies670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696696-bis697698699700701702702-bis702-ter702-quater703704705706707708709709-bis709-ter710711712713714715716717718719720720-bis721722723724725726727728729730731732733734735736736-bis737738739740741742742-bis743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791791-bis792793794795796797798799800801802803804805806807808808-bis808-ter808-quater808-quinquies809810811812813813-bis813-ter814815816816-bis816-bis816-ter816-quater816-quinquies816-sexies816-septies817817-bis818818-bis818-ter819819-bis819-ter819-quater820821822823824824-bis825826827828829830831832833834835836837838838-bis838-ter838-quater838-quinquies839840840-bis840-ter840-quater840-quinquies840-sexies840-septies840-octies840-novies840-decies840-undecies840-duodecies840-terdecies840-quaterdecies840-quinquiesdecies840-sexiesdecies

Articolo 163 - CODICE PROCEDURA CIVILE

. (Contenuto della citazione). La domanda si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa. Il presidente del tribunale stabilisce al principio dell'anno giudiziario, con decreto approvato dal primo presidente della corte di appello, i giorni della settimana e le ore delle udienze destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti. L'atto di citazione deve contenere: 1° l'indicazione del tribunale davanti al quale la domanda e' proposta; 2° il nome, il cognome, la residenza e il codice fiscale dell'attore, il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora ((nonche' l'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi)) del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono. Se attore o convenuto e' una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato, la citazione deve contenere la denominazione o la ditta, con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio; ((178)) 3° la determinazione della cosa oggetto della domanda; 3-bis) l'indicazione, nei casi in cui la domanda e' soggetta a condizione di procedibilita', dell'assolvimento degli oneri previsti per il suo superamento; (171) (173) 4° l'esposizione in modo chiaro e specifico dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni; (171) (173) 5° l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e in particolare dei documenti che offre in comunicazione; 6° il nome e il cognome del procuratore e l'indicazione della procura, qualora questa sia stata gia' rilasciata; 7) l'indicazione del giorno dell'udienza di comparizione; l'invito al convenuto a costituirsi nel termine di settanta giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'articolo 166 e a comparire, nell'udienza indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi dell'articolo 168-bis, con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167, che la difesa tecnica mediante avvocato e' obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, puo' presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. (171) (173) L'atto di citazione, sottoscritto a norma dell'art. 125, e' consegnato dalla parte o dal procuratore all'ufficiale giudiziario, il quale lo notifica a norma degli articoli 137 e seguenti.
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Massime della Corte Costituzionale

Trovate 6 massime

Pronuncia 389/2005Depositata il 14/10/2005

ORD. 389/05. ESECUZIONE FORZATA (IN GENERE) - OPPOSIZIONE DI TERZO ALL?ESECUZIONE - RICORSO INTRODUTTIVO - CONTENUTO - INVITO AL CONVENUTO A COSTITUIRSI VENTI GIORNI PRIMA DELL?UDIENZA FISSATA DAL GIUDICE DELL?ESECUZIONE, O AL PIÙ TARDI ALLA STESSA UDIENZA, CON AVVERTIMENTO CHE LA COSTITUZIONE OLTRE I SUDDETTI TERMINI IMPLICA LE DECADENZE DI CUI ALL?ART. 167 COD. PROC. CIV. - MANCATA PREVISIONE A PENA DI NULLITÀ - IRRAGIONEVOLE DISPARITÀ DI TRATTAMENTO RISPETTO AI PROCEDIMENTI DI COGNIZIONE ORDINARIA INTRODOTTI CON CITAZIONE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - QUESTIONE SOLLEVATA SULLA BASE DI UN ERRONEO E APODITTICO PRESUPPOSTO INTERPRETATIVO - INSUSSISTENZA DI UN VINCOLO PER IL LEGISLATORE A CONFORMARE IN MODO UGUALE PROCEDIMENTI DIFFERENTI - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Non è fondata, in riferimento all?art. 3 della Costituzione, la questione do legittimità costituzionale degli articoli: a) 619 cod. proc. civ., nella parte in cui non dispone che il ricorso introduttivo dell'opposizione di terzo all'esecuzione debba contenere, a pena di nullità, «l'invito all'opposto» a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza fissata dal giudice dell'esecuzione con pedissequo decreto, ovvero, al più tardi, in tale udienza, con l'avvertimento che la costituzione oltre tali termini implica le decadenze di cui all'art. 167 cod. proc. civ.; b) 163, numero 7, cod. proc. civ., nella parte in cui non dispone che il suddetto ricorso debba contenere l'invito e l'avvertimento in questione; c) 164, primo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui non dispone la nullità del ricorso ex art. 619 cod. proc. civ., carente dell'avvertimento medesimo; d) nonché del combinato disposto degli artt. 166 e 167, secondo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui non dispongono che nel giudizio di opposizione ex art. 619 cod. proc. civ. l'opposto debba, a pena di decadenza, proporre le eventuali domande riconvenzionali nella comparsa di risposta, da depositarsi almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata dal giudice dell'esecuzione, o al più tardi nella stessa udienza. La questione è infatti sollevata sulla base di una premessa apodittica ed erronea ? quella secondo cui nel processo al quale dà luogo l?opposizione di terzo all?esecuzione, in forza dell'applicabilità all'udienza davanti al giudice dell'esecuzione, fissata a norma dell'art. 619, dell'art. 183 cod. proc. civ., sancita dall'art. 185 disp. att. cod. proc. civ., sarebbero applicabili sia il termine decadenziale di cui all'art. 167, secondo comma, per la proponibilità della domanda riconvenzionale, sia, prima ancora, la norma (art. 163, numero 7, in relazione all'art. 164 cod. proc. civ.) secondo la quale il convenuto deve essere avvertito dall'attore in opposizione dell'esistenza di detto termine ? in quanto, da un lato, risulta totalmente omessa ogni considerazione della peculiarità dell?udienza che si svolge davanti ad un giudice individuato dal legislatore esclusivamente in ragione della sua qualità di giudice dell'esecuzione, e pertanto del tutto a prescindere dall'eventualità che egli sia competente per il merito dell'opposizione; dall?altro, il rinvio contenuto nell'art. 185 disp. att. all'art. 183 del codice non può essere inteso altrimenti che come materiale?recettizio, e cioè come rinvio al contenuto sostanziale di una norma che, all'epoca, prevedeva esclusivamente la facoltà di ?modificare le domande, eccezioni e conclusioni precedentemente formulate?, e pertanto una facoltà necessariamente esercitabile soltanto dal ricorrente in opposizione, mentre la circostanza che una norma (art. 163, numero 7) preveda la necessità dell'avviso al convenuto, a pena di nullità (art. 164), dell'esistenza di un termine decadenziale non comporta certamente che debba ritenersi costituzionalmente dovuta identica, o analoga, disciplina anche relativamente a procedimenti diversamente strutturati, quando l'omessa previsione di quell'avviso non renda la diversa disciplina manifestamente irragionevole.

Parametri costituzionali

Pronuncia 46/2002Depositata il 06/03/2002

Esecuzione forzata - Opposizione di terzo - Ricorso introduttivo - Invito all?opposto a costituirsi, con avvertimento della decadenza in caso di costituzione oltre i termini, ovvero nullità del ricorso carente di tale avvertimento; ed eventuali domande riconvenzionali dell?opposto - Mancata previsione - Prospettata, irragionevole, disparità di trattamento rispetto ai procedimenti di cognizione ordinaria - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza - Manifesta inammissibilità.

Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 619, 163 [terzo comma] n. 7, 164, primo comma, e del "combinato disposto" degli artt. 166 e 167, secondo comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui: a) non prevedono, a pena di nullità, che il ricorso introduttivo del procedimento di opposizione di terzo all'esecuzione debba contenere - come la citazione introduttiva del procedimento di cognizione ordinaria - l'invito all'opposto a costitursi nei termini e l'avvertimento sulle conseguenti decadenze; b) non dispongono che l'opposto debba, a pena di decadenza, proporre le eventuali domande riconvenzionali nella comparsa di risposta. Infatti il rimettente non chiarisce se sussistano le condizioni per l'esame della domanda riconvenzionale - cui si correlano l'eccezione di intempestività e la conseguente questione di legittimità costituzionale - e ciò si risolve in un difetto di motivazione sulla rilevanza.

Parametri costituzionali

Pronuncia 27/2000Depositata il 04/02/2000

Processo civile - Appello - Citazione e costituzione delle parti - Errore incolpevole dell'appellante - Possibilità che la costituzione in giudizio degli eredi dell'appellato determini sanatoria 'ex tunc' della citazione in appello - Mancata previsione - Assenza di una soluzione costituzionalmente obbligata - Possibile ricorso a un'interpretazione adeguatrice della norma - Manifesta inammissibilità.

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 163, comma terzo, n. 2, 164, comma secondo (nel testo anteriore alla riforma del 1990) e 359 c.p.c., sollevata con riferimento all'art. 24 Cost. (laddove le disposizioni impugnate non consentirebbero rimedio all'errore incolpevole dell'appellante, che ha ritenuto ancora in vita l'appellato al momento della notifica dell'impugnazione e non prevedono che la costituzione in giudizio degli eredi determini la sanatoria 'ex tunc' della citazione in appello), in quanto non e' possibile nella specie operare la 'reductio ad legitimitatem' delle norme impugnate in termini univoci e costituzionalmente obbligati, essendo astrattamente configurabili piu' 'itinera' - la cui scelta spetta al legislatore - tutti ugualmente idonei a porre rimedio alla dedotta incostituzionalita', sulla base del canone ermeneutico che impone al giudice adottare un'interpretazione della norma conforme a Costituzione.

Norme citate

Parametri costituzionali

Pronuncia 146/1998Depositata il 23/04/1998

ORD. 146/98. LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE - CONTROVERSIE - PAGAMENTO DI UNA SOMMA DI DENARO A TITOLO DI INDENNITA' DI FINE RAPPORTO - GIUDIZIO RELATIVO - <<AVVERTIMENTO AL CONVENUTO A COSTITUIRSI ALMENO DIECI GIORNI PRIMA DELL'UDIENZA DI DISCUSSIONE>> - MANCATA PREVISIONE - DEDOTTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E CONSEGUENTE LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - QUESTIONE VOLUTAMENTE ANCIPITE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.

Manifesta inammissibilita' della questione in quanto - posto che il giudice rimettente prospetta quesiti plurimi, ponendo tra gli stessi un legame irrisolto di alternativita', senza un collegamento di subordinazione logica che consentirebbe la delibazione della questione subordinata in caso di rigetto di quella che la precede - la stessa risulta volutamente ancipite. - Cfr., 'ex plurimis', O. nn. 325/1994 e 73/1995. - V., inoltre, S. n. 188/1995. red.: G. Leo

Pronuncia 138/1975Depositata il 11/06/1975

SENT. 138/75 A. PROCESSO CIVILE - COMPARIZIONE IN GIUDIZIO - TERMINI - COD. PROC. CIV., ART. 163 BIS - MISURA DEL TERMINE - PERSONE DI CUI E' IGNOTA LA RESIDENZA, IL DOMICILIO O LA DIMORA (ART. 143) - TERMINE PIU' BREVE RISPETTO A QUELLO PREVISTO PER LE PERSONE RESIDENTI ALL'ESTERO (ART. 142) - FONDAMENTO DELLE DUE FATTISPECIE - OBIETTIVA DIVERSITA' DI SITUAZIONI - NON E' VIOLATO IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

La misura dei termini di notificazione della citazione, di cui all'art. 163 bis c.p.c., in relazione all'art. 143 dello stesso codice, concernente le persone delle quali sono ignoti la residenza, il domicilio o la dimora, prevista in misura piu' ristretta di quella fissata dallo stesso art. 163 bis in relazione all'art. 142 c.p.c., per le persone residenti all'estero, e' espressione dell'esigenza di contemperare il fine dell'istituto della notificazione con quello della certezza degli atti processuali. Detto contemperamento e' perseguito con la previsione di una forma sostitutiva dell'effettiva comunicazione dell'atto, da effettuare in luoghi opportunamente individuati dalla legge, e con la fissazione di termini correlativi ragguagliati alla distanza dei luoghi medesimi. Invece, per quanto riguarda la notificazione alle persone residenti all'estero, la disciplina come sopra disposta ha di mira un sistema che adegui le modalita' di comunicazione dell'atto alla situazione concreta del luogo dove effettivamente si trova la persona da citare, predisponendo, fra l'altro, termini effettivamente commisurati alla distanza. Il legislatore ha pertanto regolato diversamente situazioni non identiche tenendo ragionevolmente conto delle rispettive peculiarita', e deve pertanto escludersi la violazione del principio di eguaglianza, che si verifica solo quando sia riscontrabile una irrazionale differenza di trattamento fra situazioni omogenee.

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Pronuncia 138/1975Depositata il 11/06/1975

SENT. 138/75 B. DIRITTO DI DIFESA - TERMINI - CONGRUITA' - CRITERIO - CONTEMPERAMENTO DI INTERESSI DIVERSI - TERMINI DI PRECLUSIONE O DI DECADENZA - ESTREMA DIFFICOLTA' DI ESERCIZIO - LESIONE DEL DIRITTO - FATTISPECIE - COD. PROC. CIV., ART. 163 BIS - TERMINI PER LA COMPARIZIONE IN GIUDIZIO - DIVERSITA' A SECONDA DELLA DIVERSA SITUAZIONE OBIETTIVA - RAZIONALITA' - NON E' VIOLATO L'ART. 24 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

La congruita' di un termine deve essere valutata tanto in rapporto all'interesse del soggetto che ha l'onere di compiere un certo atto per salvaguardare i propri diritti quanto in rapporto alla funzione assegnata all'istituto nel sistema dell'intero ordinamento, si' che la lesione del diritto di difesa si ha solo quando l'irrazionalita' del termine di preclusione o di decadenza renda meramente apparente o estremamente difficile la possibilita' del suo esercizio. Nel fissare i termini di notificazione della citazione di cui all'art. 163 bis c.p.c. nelle diverse misure indicate per le persone di cui sono ignoti la residenza, il domicilio o la dimora in giorni trenta, quaranta o sessanta, a seconda della distanza del luogo dell'avvenuta notificazione, e per le persone di cui e' nota la residenza all'estero in giorni novanta o centottanta, il legislatore ha operato una valutazione degli elementi obiettivi in funzione della osservanza di indefettibili esigenze processuali, mentre si deve escludere, in relazione a tali elementi, che la misura fissata sia irrazionale nel senso suddetto. E' pertanto da escludere ogni ulteriore sindacabilita' in questa sede della congruita' del termini in questione, affidata, concorrendone le citate condizioni, al discrezionale apprezzamento del legislatore, ed e' conseguentemente infondata la questione di legittimita' del citato art. 163 bis c.p.c. sollevata in relazione all'art. 24 Cost..

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Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.