Articolo 163 - CODICE PROCEDURA CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 389/2005Depositata il 14/10/2005
Non è fondata, in riferimento all?art. 3 della Costituzione, la questione do legittimità costituzionale degli articoli: a) 619 cod. proc. civ., nella parte in cui non dispone che il ricorso introduttivo dell'opposizione di terzo all'esecuzione debba contenere, a pena di nullità, «l'invito all'opposto» a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza fissata dal giudice dell'esecuzione con pedissequo decreto, ovvero, al più tardi, in tale udienza, con l'avvertimento che la costituzione oltre tali termini implica le decadenze di cui all'art. 167 cod. proc. civ.; b) 163, numero 7, cod. proc. civ., nella parte in cui non dispone che il suddetto ricorso debba contenere l'invito e l'avvertimento in questione; c) 164, primo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui non dispone la nullità del ricorso ex art. 619 cod. proc. civ., carente dell'avvertimento medesimo; d) nonché del combinato disposto degli artt. 166 e 167, secondo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui non dispongono che nel giudizio di opposizione ex art. 619 cod. proc. civ. l'opposto debba, a pena di decadenza, proporre le eventuali domande riconvenzionali nella comparsa di risposta, da depositarsi almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata dal giudice dell'esecuzione, o al più tardi nella stessa udienza. La questione è infatti sollevata sulla base di una premessa apodittica ed erronea ? quella secondo cui nel processo al quale dà luogo l?opposizione di terzo all?esecuzione, in forza dell'applicabilità all'udienza davanti al giudice dell'esecuzione, fissata a norma dell'art. 619, dell'art. 183 cod. proc. civ., sancita dall'art. 185 disp. att. cod. proc. civ., sarebbero applicabili sia il termine decadenziale di cui all'art. 167, secondo comma, per la proponibilità della domanda riconvenzionale, sia, prima ancora, la norma (art. 163, numero 7, in relazione all'art. 164 cod. proc. civ.) secondo la quale il convenuto deve essere avvertito dall'attore in opposizione dell'esistenza di detto termine ? in quanto, da un lato, risulta totalmente omessa ogni considerazione della peculiarità dell?udienza che si svolge davanti ad un giudice individuato dal legislatore esclusivamente in ragione della sua qualità di giudice dell'esecuzione, e pertanto del tutto a prescindere dall'eventualità che egli sia competente per il merito dell'opposizione; dall?altro, il rinvio contenuto nell'art. 185 disp. att. all'art. 183 del codice non può essere inteso altrimenti che come materiale?recettizio, e cioè come rinvio al contenuto sostanziale di una norma che, all'epoca, prevedeva esclusivamente la facoltà di ?modificare le domande, eccezioni e conclusioni precedentemente formulate?, e pertanto una facoltà necessariamente esercitabile soltanto dal ricorrente in opposizione, mentre la circostanza che una norma (art. 163, numero 7) preveda la necessità dell'avviso al convenuto, a pena di nullità (art. 164), dell'esistenza di un termine decadenziale non comporta certamente che debba ritenersi costituzionalmente dovuta identica, o analoga, disciplina anche relativamente a procedimenti diversamente strutturati, quando l'omessa previsione di quell'avviso non renda la diversa disciplina manifestamente irragionevole.
Norme citate
Parametri costituzionali
Pronuncia 46/2002Depositata il 06/03/2002
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 619, 163 [terzo comma] n. 7, 164, primo comma, e del "combinato disposto" degli artt. 166 e 167, secondo comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui: a) non prevedono, a pena di nullità, che il ricorso introduttivo del procedimento di opposizione di terzo all'esecuzione debba contenere - come la citazione introduttiva del procedimento di cognizione ordinaria - l'invito all'opposto a costitursi nei termini e l'avvertimento sulle conseguenti decadenze; b) non dispongono che l'opposto debba, a pena di decadenza, proporre le eventuali domande riconvenzionali nella comparsa di risposta. Infatti il rimettente non chiarisce se sussistano le condizioni per l'esame della domanda riconvenzionale - cui si correlano l'eccezione di intempestività e la conseguente questione di legittimità costituzionale - e ciò si risolve in un difetto di motivazione sulla rilevanza.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 167, comma 2
- codice di procedura civile-Art. 163, comma 3
- codice di procedura civile-Art. 166
- codice di procedura civile-Art. 619
- codice di procedura civile-Art. 164, comma 1
Parametri costituzionali
Pronuncia 27/2000Depositata il 04/02/2000
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 163, comma terzo, n. 2, 164, comma secondo (nel testo anteriore alla riforma del 1990) e 359 c.p.c., sollevata con riferimento all'art. 24 Cost. (laddove le disposizioni impugnate non consentirebbero rimedio all'errore incolpevole dell'appellante, che ha ritenuto ancora in vita l'appellato al momento della notifica dell'impugnazione e non prevedono che la costituzione in giudizio degli eredi determini la sanatoria 'ex tunc' della citazione in appello), in quanto non e' possibile nella specie operare la 'reductio ad legitimitatem' delle norme impugnate in termini univoci e costituzionalmente obbligati, essendo astrattamente configurabili piu' 'itinera' - la cui scelta spetta al legislatore - tutti ugualmente idonei a porre rimedio alla dedotta incostituzionalita', sulla base del canone ermeneutico che impone al giudice adottare un'interpretazione della norma conforme a Costituzione.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 164, comma 2
- codice di procedura civile-Art. 359
- codice di procedura civile-Art. 163, comma 3
Parametri costituzionali
Pronuncia 146/1998Depositata il 23/04/1998
Manifesta inammissibilita' della questione in quanto - posto che il giudice rimettente prospetta quesiti plurimi, ponendo tra gli stessi un legame irrisolto di alternativita', senza un collegamento di subordinazione logica che consentirebbe la delibazione della questione subordinata in caso di rigetto di quella che la precede - la stessa risulta volutamente ancipite. - Cfr., 'ex plurimis', O. nn. 325/1994 e 73/1995. - V., inoltre, S. n. 188/1995. red.: G. Leo
Norme citate
Parametri costituzionali
Pronuncia 138/1975Depositata il 11/06/1975
La misura dei termini di notificazione della citazione, di cui all'art. 163 bis c.p.c., in relazione all'art. 143 dello stesso codice, concernente le persone delle quali sono ignoti la residenza, il domicilio o la dimora, prevista in misura piu' ristretta di quella fissata dallo stesso art. 163 bis in relazione all'art. 142 c.p.c., per le persone residenti all'estero, e' espressione dell'esigenza di contemperare il fine dell'istituto della notificazione con quello della certezza degli atti processuali. Detto contemperamento e' perseguito con la previsione di una forma sostitutiva dell'effettiva comunicazione dell'atto, da effettuare in luoghi opportunamente individuati dalla legge, e con la fissazione di termini correlativi ragguagliati alla distanza dei luoghi medesimi. Invece, per quanto riguarda la notificazione alle persone residenti all'estero, la disciplina come sopra disposta ha di mira un sistema che adegui le modalita' di comunicazione dell'atto alla situazione concreta del luogo dove effettivamente si trova la persona da citare, predisponendo, fra l'altro, termini effettivamente commisurati alla distanza. Il legislatore ha pertanto regolato diversamente situazioni non identiche tenendo ragionevolmente conto delle rispettive peculiarita', e deve pertanto escludersi la violazione del principio di eguaglianza, che si verifica solo quando sia riscontrabile una irrazionale differenza di trattamento fra situazioni omogenee.
Norme citate
Parametri costituzionali
Pronuncia 138/1975Depositata il 11/06/1975
La congruita' di un termine deve essere valutata tanto in rapporto all'interesse del soggetto che ha l'onere di compiere un certo atto per salvaguardare i propri diritti quanto in rapporto alla funzione assegnata all'istituto nel sistema dell'intero ordinamento, si' che la lesione del diritto di difesa si ha solo quando l'irrazionalita' del termine di preclusione o di decadenza renda meramente apparente o estremamente difficile la possibilita' del suo esercizio. Nel fissare i termini di notificazione della citazione di cui all'art. 163 bis c.p.c. nelle diverse misure indicate per le persone di cui sono ignoti la residenza, il domicilio o la dimora in giorni trenta, quaranta o sessanta, a seconda della distanza del luogo dell'avvenuta notificazione, e per le persone di cui e' nota la residenza all'estero in giorni novanta o centottanta, il legislatore ha operato una valutazione degli elementi obiettivi in funzione della osservanza di indefettibili esigenze processuali, mentre si deve escludere, in relazione a tali elementi, che la misura fissata sia irrazionale nel senso suddetto. E' pertanto da escludere ogni ulteriore sindacabilita' in questa sede della congruita' del termini in questione, affidata, concorrendone le citate condizioni, al discrezionale apprezzamento del legislatore, ed e' conseguentemente infondata la questione di legittimita' del citato art. 163 bis c.p.c. sollevata in relazione all'art. 24 Cost..
Norme citate
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.