Articolo 509 - CODICE PROCEDURA CIVILE
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(Composizione della somma ricavata).
La somma da distribuire e' formata da quanto proviene a titolo di prezzo o conguaglio delle cose vendute o assegnate, di rendita o provento delle cose pignorate, di multa e risarcimento di danno da parte dell'aggiudicatario.
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Massime della Corte Costituzionale
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Pronuncia 328/1988Depositata il 17/03/1988
ORD. 328/88. DECRETO PENALE - NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 171, ULTIMI DUE COMMI, COD. PROC. PEN. - OPPOSIZIONE - PROPOSIZIONE - LEGITTIMAZIONE DEL DIFENSORE - MANCATA PREVISIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - COD. PROC. PEN., ART. 509. - COST., ART. 24.
E' manifestamente inammissibile, in quanto implica l'esercizio di scelte discrezionali, riservate al legislatore, la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 509 cod. proc. pen., de- nunziato - per violazione dell'art. 24 Cost. - nella parte in cui non prevede la "legittimazione del difensore ad opporre il decreto di condanna ... nell'ipotesi in cui la notifica del decreto avvenga nei modi e nelle forme di cui all'art. 171, ultimi due commi", per esserne diventata impossibile l'effettua- zione "nel domicilio dichiarato o eletto o determinato a norma del primo capoverso" dello stesso articolo.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 509
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.