Indice12345678910111213141515-bis161718192021222324252626-bis2728293030-bis313233343536373839404142434445464748495050-bis50-ter50-quater515253545556575858-bis5960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127127-bis127-ter128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159159160161162163163-bis164165166167168168-bis169170171171-bis171-ter172173174175176177178179180181182183183-bis183-ter183-quater184184-bis185185-bis186186-bis186-ter186-quater187188189190190-bis191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257257-bis258259260261262263264265266267268269270271272273274274-bis275275-bis276277278279280281281-bis281-ter281-quater281-quinquies281-sexies281-septies281-octies281-nonies281-decies281-undecies281-duodecies281-terdecies282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348348-bis348-ter349349-bis350350-bis351352353354355356357358359360360-bis361362363363-bis364365366366-bis367368369370371371-bis372373374375376377378379380380-bis380-bis380-ter381382383384385386387388389390391391-bis391-ter391-quater392393394395396397398399400401402403404405406407408409410410-bis411412412-bis412-ter412-quater413414415416417417-bis418419420420-bis421422423424425426427428429430431432433434435436436-bis437438439440441441-bis441-ter441-quater442443444445445-bis446447447-bis448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-ter474475476477478479480481482483484485486487488489490491492492-bis493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521521-bis522523524525526527528529530531532533534534-bis534-ter535536537538539540540-bis541542543544545546547548549550551551-bis552553554555556557558559560561562563564565566567568568-bis569569-bis570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590590-bis591591-bis591-ter592593594595596597598599600601602603604605606607608608-bis609610611612613614614-bis615616617618618-bis619620621622623624624-bis625626627628629630631631-bis632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669669-bis669-ter669-quater669-quinquies669-sexies669-septies669-octies669-novies669-decies669-undecies669-duodecies669-terdecies669-quaterdecies670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696696-bis697698699700701702702-bis702-ter702-quater703704705706707708709709-bis709-ter710711712713714715716717718719720720-bis721722723724725726727728729730731732733734735736736-bis737738739740741742742-bis743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791791-bis792793794795796797798799800801802803804805806807808808-bis808-ter808-quater808-quinquies809810811812813813-bis813-ter814815816816-bis816-bisuno816-ter816-quater816-quinquies816-sexies816-septies817817-bis818818-bis818-ter819819-bis819-ter819-quater820821822823824824-bis825826827828829830831832833834835836837838838-bis838-ter838-quater838-quinquies839840840-bis840-ter840-quater840-quinquies840-sexies840-septies840-octies840-novies840-decies840-undecies840-duodecies840-terdecies840-quaterdecies840-quinquiesdecies840-sexiesdecies

Articolo 269 - CODICE PROCEDURA CIVILE

. (Chiamata di un terzo in causa). Alla chiamata di un terzo nel processo a norma dell'articolo 106, la parte provvede mediante citazione a comparire nell'udienza fissata dal giudice istruttore ai sensi del presente articolo, osservati i termini dell'articolo 163-bis. Il convenuto che intenda chiamare un terzo in causa deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di risposta e contestualmente chiedere al giudice istruttore lo spostamento della prima udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell'articolo 163-bis. Il giudice istruttore, nel termine previsto dall'articolo 171-bis, provvede con decreto a fissare la data della nuova udienza. Il decreto e' comunicato dal cancelliere alle parti costituite. La citazione e' notificata al terzo a cura del convenuto. (171) ((173)) Ove, a seguito delle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta, sia sorto l'interesse dell'attore a chiamare in causa un terzo, l'attore deve, a pena di decadenza, chiederne l'autorizzazione al giudice istruttore nella memoria di cui all'articolo 171-ter, primo comma, numero 1. Il giudice istruttore, se concede l'autorizzazione, fissa una nuova udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell'articolo 163-bis. La citazione e' notificata al terzo a cura dell'attore entro il termine perentorio stabilito dal giudice. (171) ((173)) La parte che chiama in causa il terzo deve depositare la citazione notificata entro il termine previsto dall'articolo 165, e il terzo deve costituirsi a norma dell'articolo 166. Nell'ipotesi prevista dal terzo comma restano ferme per le parti le preclusioni maturate anteriormente alla chiamata in causa del terzo e i termini indicati dall'articolo 171-ter decorrono nuovamente rispetto all'udienza fissata per la citazione del terzo. (116) (171) ((173)) (67) (72)
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Massime della Corte Costituzionale

Trovate 6 massime

Pronuncia 127/2004Depositata il 20/04/2004

Processo civile - Chiamata in causa di terzo ad opera del convenuto - Termine perentorio per la notificazione della citazione al terzo - Mancata previsione - Prospettata disparità di trattamento tra le parti, violazione del principio di ragionevole durata del giudizio e del diritto di difesa dell?attore - Difetto di rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell?art. 269, secondo comma, del codice di procedura civile, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, concernente la mancata previsione della fissazione di un termine perentorio per la chiamata in causa del terzo ad opera del convenuto. L?ordinanza di rimessione, infatti, è carente del requisito della rilevanza, essendo intervenuta la decadenza del convenuto dal potere di chiamare in causa terzi. - V. sentenza citata n. 117/2003.

Norme citate

  • codice di procedura civile-Art. 269, comma 2

Pronuncia 117/2003Depositata il 10/04/2003

Processo civile - Chiamata in causa di terzo da parte del convenuto - Mancanza di un termine perentorio per la notifica dell?atto al terzo - Lamentata disparità di trattamento tra attore e convenuto, violazione del diritto di difesa dell?attore, del principio di parità delle parti e del principio di ragionevole durata del processo - Difetto di rilevanza della questione per avvenuta decadenza dei convenuti dal potere di citazione - Manifesta inammissibilità.

Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell?art. 269, secondo comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la fissazione di un termine perentorio per la notifica della citazione al terzo chiamato in causa dal convenuto. La questione di costituzionalità concernente la natura, ordinatoria o perentoria, del termine di cui alla norma impugnata è, infatti, del tutto priva di rilevanza, dal momento che nei giudizi 'a quibus' il termine per proporre l?istanza di proroga era già scaduto ed i convenuti erano pertanto decaduti dal relativo potere.

Norme citate

  • codice di procedura civile-Art. 269, comma 2

Pronuncia 241/2001Depositata il 06/07/2001

Processo civile - Chiamata in causa del terzo - Fissazione di un termine non perentorio al convenuto per la citazione del terzo - Lamentata disparità di trattamento tra attore (tenuto al rispetto del termine fissato dal giudice) e convenuto (cui è consentito di reiterare la richiesta di differimento dell'udienza), e prospettato contrasto con il principio della ragionevole durata del giudizio e del diritto di difesa dell'attore - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.

Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 269, secondo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede la fissazione di un termine perentorio entro il quale il convenuto deve notificare la citazione al terzo chiamato in causa. Infatti, risulta chiaramente dall'ordinanza di rimessione che la fattispecie concreta concerne la chiamata in causa ad opera di terzo e non dell'originario convenuto, sicché la norma applicabile deve individuarsi nell'art. 271 del codice di procedura civile e, conseguentemente, la questione sollevata con riferimento all'art. 269 risulta priva di rilevanza nel giudizio 'a quo'. M. F.

Norme citate

  • codice di procedura civile-Art. 269, comma 2

Pronuncia 468/1998Depositata il 30/12/1998

ORD. 468/98. PROCESSO CIVILE - CHIAMATA IN CAUSA DI TERZI DA PARTE DEL CONVENUTO - NECESSITA' DI NOTIFICARE LA CITAZIONE ENTRO UN TERMINE PERENTORIO, SICCOME E' STABILITO PER LA CHIAMATA IN CAUSA DEL TERZO DA PARTE DELL'ATTORE - MANCATA PREVISIONE - LAMENTATA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA LE PARTI, CON VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - ININFLUENZA SULL'ESITO DEL PROCESSO DI PROVENIENZA, PER EVENTI IN ESSO INTERCORSI, DELLA EVENTUALE INTRODUZIONE, NELL'ORDINAMENTO, DEL RICHIESTO TERMINE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE PER DIFETTO DI RILEVANZA.

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nei confronti dell'art. 269, secondo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui, riguardo alla chiamata in causa del terzo da parte del convenuto, non prevede un termine perentorio entro il quale il convenuto debba notificare la citazione. Nel caso di specie, infatti, a quanto risulta dall'ordinanza di rimessione e dagli atti, il convenuto, nel citarli in giudizio, ha assegnato ai chiamati in causa un termine a comparire inferiore a quello prescritto dall'art. 163-bis cod. proc. civ., il che, ai sensi dell'art. 164 cod. proc. civ., anche se per la chiamata in causa, nell'ipotesi 'de qua', fosse previsto il termine perentorio che si vorrebbe introdotto, comporterebbe comunque la nullita' della citazione, con conseguente irrilevanza del promosso incidente nel giudizio di provenienza. red.: S. Pomodoro

Norme citate

  • codice di procedura civile-Art. 269, comma 2

Pronuncia 461/1997Depositata il 30/12/1997

ORD. 461/97. PROCESSO CIVILE - UDIENZA DI PRIMA COMPARIZIONE - RINVIO D'UFFICIO - COSTITUZIONE DEL CONVENUTO VENTI GIORNI PRIMA DI TALE UDIENZA - MANCATA PREVISIONE - DEDOTTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ASSERITA LESIONE ALTRESI' DEL DIRITTO DI DIFESA - IMPOSSIBILITA' DI RICONDURRE LE FATTISPECIE DI CUI AL QUARTO ED AL QUINTO COMMA DELL'ART. 168-'BIS' COD. PROC. CIV. AD UNA 'RATIO' COMUNE - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Manifesta infondatezza della questione, non potendosi configurare la prospettata violazione del principio di eguaglianza, in quanto le fattispecie di rinvio della prima udienza di comparizione considerate nel quarto e nel quinto comma dell'art. 168-'bis' cod. proc. civ. non sono riconducibili ad una 'ratio' comune e non puo' dirsi irragionevole la previsione di una deroga alla disciplina del termine di costituzione in giudizio del convenuto. Deve altresi' escludersi l'asserita lesione del diritto di difesa, poiche', come la Corte ha piu' volte affermato, <<la garanzia del diritto di difesa non puo' implicare che sia illegittimo imporre all'esercizio di facolta' o poteri limitazioni temporali, al fine di accelerazione del corso della giustizia>> (ordinanza n. 900 del 1988). - Cfr., pure, S. n. 471/1992, in cui si sottolinea che <<la imposizione di una disciplina generale relativa alla costituzione del convenuto risponde ad evidenti ragioni di certezza, nelle quali si individua quello specifico interesse pubblico che giustifica l'adozione da parte del legislatore di limitazioni temporali immutabili e irreversibili nell'esercizio di facolta' e di poteri processuali>>. red.: G. Leo

Pronuncia 80/1997Depositata il 03/04/1997

SENT. 80/97. PROCEDIMENTO CIVILE - CHIAMATA IN CAUSA DEL TERZO - FACOLTA' DEL CONVENUTO - OMESSA PREVISIONE DI UN POTERE AUTORIZZATORIO DEL GIUDICE ISTRUTTORE ANALOGAMENTE A QUANTO PREVISTO PER LA CHIAMATA IN CAUSA RICHIESTA DALL'ATTORE - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 24 COST. - COMPARAZIONE DELLE FACOLTA' PROCESSUALI DELLE PARTI - RIFERIMENTO ALLO STESSO MOMENTO PROCESSUALE - ATTO INTRODUTTIVO DEL GIUDIZIO - RIFERIBILITA' DELLA CHIAMATA IN CAUSA DEL TERZO AD OPERA DELL'ATTORE AD UN MOMENTO SUCCESSIVO ALLA DELIMITAZIONE DEL 'THEMA DECIDENDUM' - NON IRRAGIONEVOLEZZA DELLA PREVISIONE DI UN POTERE AUTORIZZATORIO DEL GIUDICE ISTRUTTORE - NON FONDATEZZA.

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 269, secondo comma, cod. proc. civ., impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che la chiamata in causa di un terzo ad opera del convenuto sia autorizzata dal giudice istruttore, al pari della medesima istanza formulata dall'attore o dai terzi gia' chiamati, poiche' la comparazione tra le diverse facolta' processuali accordate alle parti del giudizio deve essere compiuta, conformemente al principio di ragionevolezza, con riferimento ad uno stesso momento processuale che e' da individuarsi, nella fattispecie in esame, nell'atto in cui ciascuna parte espone introduttivamente le proprie ragioni, allorche' tanto all'attore, che puo' liberamente scegliere i soggetti da convenire in giudizio, tanto al convenuto, cui e' riconosciuta la facolta' di chiamare in causa qualsivoglia terzo, al quale ritenga comune la causa o dal quale pretenda di essere garantito, vengono riconosciuti gli stessi poteri, mentre invece la domanda dell'attore di chiamare un terzo in causa, in quanto si colloca in una fase successiva, nella quale il 'thema decidendum' e' definito, non irragionevolmente, e' sottoposto al controllo del giudice sotto il profilo dell'utilita' processuale e della tempestivita' della richiesta. red.: F. Mangano

Norme citate

  • codice di procedura civile-Art. 269, comma 2

Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.