Articolo 269 - CODICE PROCEDURA CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 127/2004Depositata il 20/04/2004
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell?art. 269, secondo comma, del codice di procedura civile, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, concernente la mancata previsione della fissazione di un termine perentorio per la chiamata in causa del terzo ad opera del convenuto. L?ordinanza di rimessione, infatti, è carente del requisito della rilevanza, essendo intervenuta la decadenza del convenuto dal potere di chiamare in causa terzi. - V. sentenza citata n. 117/2003.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 269, comma 2
Parametri costituzionali
Pronuncia 117/2003Depositata il 10/04/2003
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell?art. 269, secondo comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la fissazione di un termine perentorio per la notifica della citazione al terzo chiamato in causa dal convenuto. La questione di costituzionalità concernente la natura, ordinatoria o perentoria, del termine di cui alla norma impugnata è, infatti, del tutto priva di rilevanza, dal momento che nei giudizi 'a quibus' il termine per proporre l?istanza di proroga era già scaduto ed i convenuti erano pertanto decaduti dal relativo potere.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 269, comma 2
Parametri costituzionali
Pronuncia 241/2001Depositata il 06/07/2001
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 269, secondo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede la fissazione di un termine perentorio entro il quale il convenuto deve notificare la citazione al terzo chiamato in causa. Infatti, risulta chiaramente dall'ordinanza di rimessione che la fattispecie concreta concerne la chiamata in causa ad opera di terzo e non dell'originario convenuto, sicché la norma applicabile deve individuarsi nell'art. 271 del codice di procedura civile e, conseguentemente, la questione sollevata con riferimento all'art. 269 risulta priva di rilevanza nel giudizio 'a quo'. M. F.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 269, comma 2
Parametri costituzionali
Pronuncia 468/1998Depositata il 30/12/1998
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nei confronti dell'art. 269, secondo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui, riguardo alla chiamata in causa del terzo da parte del convenuto, non prevede un termine perentorio entro il quale il convenuto debba notificare la citazione. Nel caso di specie, infatti, a quanto risulta dall'ordinanza di rimessione e dagli atti, il convenuto, nel citarli in giudizio, ha assegnato ai chiamati in causa un termine a comparire inferiore a quello prescritto dall'art. 163-bis cod. proc. civ., il che, ai sensi dell'art. 164 cod. proc. civ., anche se per la chiamata in causa, nell'ipotesi 'de qua', fosse previsto il termine perentorio che si vorrebbe introdotto, comporterebbe comunque la nullita' della citazione, con conseguente irrilevanza del promosso incidente nel giudizio di provenienza. red.: S. Pomodoro
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 269, comma 2
Parametri costituzionali
Pronuncia 461/1997Depositata il 30/12/1997
Manifesta infondatezza della questione, non potendosi configurare la prospettata violazione del principio di eguaglianza, in quanto le fattispecie di rinvio della prima udienza di comparizione considerate nel quarto e nel quinto comma dell'art. 168-'bis' cod. proc. civ. non sono riconducibili ad una 'ratio' comune e non puo' dirsi irragionevole la previsione di una deroga alla disciplina del termine di costituzione in giudizio del convenuto. Deve altresi' escludersi l'asserita lesione del diritto di difesa, poiche', come la Corte ha piu' volte affermato, <<la garanzia del diritto di difesa non puo' implicare che sia illegittimo imporre all'esercizio di facolta' o poteri limitazioni temporali, al fine di accelerazione del corso della giustizia>> (ordinanza n. 900 del 1988). - Cfr., pure, S. n. 471/1992, in cui si sottolinea che <<la imposizione di una disciplina generale relativa alla costituzione del convenuto risponde ad evidenti ragioni di certezza, nelle quali si individua quello specifico interesse pubblico che giustifica l'adozione da parte del legislatore di limitazioni temporali immutabili e irreversibili nell'esercizio di facolta' e di poteri processuali>>. red.: G. Leo
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 167, comma 2
- codice di procedura civile-Art. 269, comma 2
- codice di procedura civile-Art. 166
- codice di procedura civile-Art. 167, comma 3
- codice di procedura civile-Art. 171, comma 2
Parametri costituzionali
Pronuncia 80/1997Depositata il 03/04/1997
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 269, secondo comma, cod. proc. civ., impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che la chiamata in causa di un terzo ad opera del convenuto sia autorizzata dal giudice istruttore, al pari della medesima istanza formulata dall'attore o dai terzi gia' chiamati, poiche' la comparazione tra le diverse facolta' processuali accordate alle parti del giudizio deve essere compiuta, conformemente al principio di ragionevolezza, con riferimento ad uno stesso momento processuale che e' da individuarsi, nella fattispecie in esame, nell'atto in cui ciascuna parte espone introduttivamente le proprie ragioni, allorche' tanto all'attore, che puo' liberamente scegliere i soggetti da convenire in giudizio, tanto al convenuto, cui e' riconosciuta la facolta' di chiamare in causa qualsivoglia terzo, al quale ritenga comune la causa o dal quale pretenda di essere garantito, vengono riconosciuti gli stessi poteri, mentre invece la domanda dell'attore di chiamare un terzo in causa, in quanto si colloca in una fase successiva, nella quale il 'thema decidendum' e' definito, non irragionevolmente, e' sottoposto al controllo del giudice sotto il profilo dell'utilita' processuale e della tempestivita' della richiesta. red.: F. Mangano
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 269, comma 2
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.