Articolo 82 - CODICE PROCEDURA CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 405/2007Depositata il 30/11/2007
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 82 e 91 c.p.c., censurati, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui - secondo il «diritto vivente costituito dalla costante giurisprudenza di legittimità» - dispongono che le spese di lite vanno comunque poste a carico della parte soccombente e non del difensore, anche quando, la soccombenza è ascrivibile esclusivamente alla intempestiva proposizione dell'appello da parte dell'avvocato, in violazione dell'obbligo di normale diligenza professionale. Invero, non è irragionevole la scelta del legislatore di mantenere separato il piano sostanziale del mandato alla lite, regolato dalle norme civilistiche del mandato, da quello strettamente processuale della soccombenza, funzionale alle esigenze proprie del giudizio, nel quale confluiscono aspetti pubblicistici riguardanti anche l'esigenza di assicurare la difesa tecnica e di garantire una equilibrata posizione delle parti in lite. Inoltre, non può essere evocato come tertium comparationis l'art. 94 cod. proc. civ., in quanto esso concerne l'istituto - del tutto distinto dalla rappresentanza tecnica - della "parte in senso formale", che assume la qualità di parte per rappresentare quella "sostanziale" o per integrarne la capacità, così come è del tutto privo di fondamento il richiamo dell'art. 24 Cost., in ordine alla dedotta violazione del diritto di difesa della parte, essendo sempre fatto salvo il diritto di questa di agire in separata sede nei confronti del difensore negligente, in base alle regole della responsabilità professionale. - In merito alla discrezionalità del legislatore nella materia processuale purché sia salvaguardato il limite della ragionevolezza, v., citata, ordinanza n. 383/1987.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 82
- codice di procedura civile-Art. 91
Parametri costituzionali
Pronuncia 381/2002Depositata il 23/07/2002
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 82, secondo e terzo comma, del codice di procedura civile, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non consente al laureato in giurisprudenza, privo del titolo di avvocato, di difendersi personalmente in giudizio nei casi in cui il suo interesse sia confliggente con quello dell'intera categoria degli avvocati. E' infatti del tutto ipotetica una situazione di conflitto tra l'interesse dell'avvocato e quello della parte assistita, stante la facoltà di questa di scegliere un difensore di un altro ordine, cosicché risulta eliminato anche il conflitto del primo rispetto all'intera categoria degli avvocati. Inoltre, la possibilità di difendersi del laureato che è anche avvocato, e che può esercitare la professione - secondo una scelta consentita al legislatore - subordinatamente al superamento di un esame di abilitazione, non crea disparità di trattamento tra tale soggetto e il semplice laureato in giurisprudenza, essendo le due situazioni profondamente diverse tra loro.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 82, comma 3
- codice di procedura civile-Art. 82, comma 2
Parametri costituzionali
Pronuncia 75/1999Depositata il 18/03/1999
E' manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3, 24, comma 2, e 33, comma 5, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 82, comma 3, del cod. proc. civ., come sostituito dall'art. 20 della legge 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace), dell'art. 47 della medesima legge 21 novembre 1991, n. 374 e dell'art. 8 del r.d.l. 27 novembre 1993, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), in quanto analoghi dubbi di costituzionalita' (sollevati dallo stesso giudice rimettente) sono stati gia' dichiarati non fondati (sent. n. 5 del 1999) e non sono stati proposti profili o argomenti diversi ed ulteriori rispetto a quelli gia' esaminati. - S. nn. 77/1964, 127/1985, 29/1990, 456/1993 e 5/1999.
Norme citate
- legge-Art. 20
- codice di procedura civile-Art. 82, comma 3
- legge-Art. 47
- regio decreto legge-Art. 8
Parametri costituzionali
Pronuncia 5/1999Depositata il 21/01/1999
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 33, quinto comma, Cost., la questione di legittimita' costituzionale della norma - art. 8 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, recante l'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore (mentre le altre due disposizioni parimenti denunciate dal rimettente - l'art. 82, terzo comma, del codice di procedura civile, come sostituito dall'art. 20 della legge 21 novembre 1991, n. 374 e l'art. 47 della medesima legge 21 novembre 1991, n. 374 - non disciplinano la situazione denunciata) - che consente ai praticanti avvocati, dopo un anno dalla iscrizione nell'apposito registro speciale tenuto dal Consiglio dell'ordine degli avvocati, di essere ammessi ad esercitare il patrocinio, per un periodo non superiore a sei anni, davanti alle preture del distretto, giacche' essa non configura una deroga alla regola dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale, ma consente una attivita', soggetta al controllo dell'ordine professionale, compresa nell'ambito della pratica forense e che si giustifica nei limiti in cui essa sia preordinata agli esami di abilitazione, ne' lede il diritto di difesa, posto che la parte che conferisce il mandato ad un praticante avvocato si avvale della difesa tecnica di un soggetto che, sulla base di determinati requisiti, e' stato, sia pure temporaneamente, ammesso al patrocinio; ed in quanto la configurazione del patrocinio, per un tempo determinato e per questioni di limitata competenza, come elemento della pratica professionale forense, esclude la denunciata violazione del principio costituzionale di eguaglianza, sia perche' non puo' essere effettuato utilmente il raffronto con le discipline di altre professioni, peraltro neppure specificate nell'ordinanza di rimessione, prendendo in esame uno solo degli elementi che caratterizzano le attivita' preordinate all'accesso alla professione, sia perche' sono prive di fondamento le situazioni denunciate in relazione al patrocinio dei praticanti avvocati dinanzi al giudice unico, patrocinio al quale essi continueranno ad essere ammessi limitatamente ai procedimenti in precedenza attribuiti alla competenza del pretore. - Cfr., sul patrocinio dinanzi al pretore, sent. nn. 202/1987 e 127/1985. red.: S. Evangelista
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 82, comma 3
- legge-Art. 20
- legge-Art. 1
- regio decreto legge-Art. 8
- legge-Art. 10
- decreto legislativo-Art.
- decreto del Presidente della Repubblica-Art.
- legge-Art. 47
Parametri costituzionali
Pronuncia 188/1997Depositata il 18/06/1997
Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell'art. 82, terzo comma, del cod. proc. pen., cosi' come sostituito dall'art. 20 della l. 21 novembre 1991, n. 374, in quanto basata su un erroneo presupposto interpretativo, giacche', contrariamente a quanto ritiene il giudice rimettente, il praticante procuratore abilitato al patrocinio davanti alla pretura e' legittimato a difendere anche davanti al giudice di pace, applicandosi anche a tale giudizio l'art. 8, r.d. 27 novembre 1933, n. 1578, in continuita', tra l'altro, con quanto in precedenza previsto per la rappresentanza e la difesa dinanzi al giudice conciliatore, cui la nuova figura si e' sostituita. red.: F. Mangano
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 82, comma 3
Parametri costituzionali
Pronuncia 61/1996Depositata il 28/02/1996
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 3, 4 e 24 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 (conv., con modificazioni, nella l. 22 gennaio 1934, n. 36), il quale prevede che i procuratori legali possano esercitare la professione esclusivamente davanti agli uffici giudiziari del distretto di Corte d'appello in cui e' compreso l'ordine circondariale al quale sono assegnati (oltre che davanti al Tribunale amministrativo regionale competente nel medesimo distretto), in quanto - posto che la garanzia del diritto al lavoro (art. 4 Cost.) non deve essere intesa nel senso che non sia consentito al legislatore ordinario di regolarne l'esercizio, e considerato che i limiti territoriali alla competenza dei procuratori legali assicurano una piu' razionale disciplina del diritto di difesa - non puo' ravvisarsi alcun contrasto con il principio di eguaglianza per la presunta differente disciplina dettata per la competenza territoriale degli avvocati o procuratori di un altro Stato della Comunita' europea e dei procuratori italiani, data la non omogeneita' delle situazioni poste a confronto. Invero, nella fattispecie, la comparazione va posta non con l'ipotesi di avvocato comunitario temporaneamente esercente in Italia, svincolato dalla territorialita', ma con quella, diversa ed in rapporto di reciproca esclusione con la prima, di avvocato comunitario stabilmente esercente in Italia in base al c.d. <<diritto di stabilimento>>, soggetto alla disciplina nazionale, che comprende, tra l'altro, il principio della territorialita' e l'obbligo della iscrizione in apposito albo in Italia. Ne consegue, altresi', la non fondatezza, in riferimento ai medesimi parametri costituzionali, delle censure relative all'art. 82, terzo comma, cod. proc. civ., essendo le stesse prive di valenza autonoma. - S. nn. 54/1977 e 54/1966. red.: G. Leo
Norme citate
- regio decreto legge-Art. 5
- codice di procedura civile-Art. 82, comma 3
- legge-Art.
Parametri costituzionali
Pronuncia 58/1979Depositata il 04/07/1979
Il termine di trenta giorni per proporre opposizione alla dichiarazione di adottabilita` del minore, pronunciata dal Tribunale per i minorenni, e` congruo anche per i non abbienti, perche` l'ammissione al gratuito patrocinio e` disposta dal Presidente del Tribunale per i minorenni con procedura di rapido svolgimento; ne` sussiste disparita` di trattamento tra abbienti e non abbienti (i quali ultimi avrebbero in concreto un termine piu` breve dovendo ricorrere al gratuito patrocinio), in quanto alla diversita` di situazioni tra abbienza e non abbienza l'art. 24, terzo comma, Cost. appresta appunto il rimedo del ricorso al gratuito patrocinio, per cui non sarebbe giustificabile la previsione di termini soggettivamente differenziati. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 314/12, primo comma, cod. civ. in relazione all'art. 82, ultimo comma, c.p.c.). - cfr. S.n. 57/1979.
Norme citate
- codice civile-Art. 314/12, comma 1
- codice di procedura civile-Art. 82
Parametri costituzionali
Pronuncia 57/1979Depositata il 04/07/1979
Il termine di trenta giorni per proporre opposizione alla dichiarazione di adottabilita` del minore, pronunciata dal Tribunale per i minorenni, e` ragionevole e congruo, sia sotto un profilo generale, sia con riferimento al particolare interesse tutelato: cio` vale anche per i non abbienti in quanto l'ammissione al gratuito patrocinio consiste in una procedura particolarmente semplificata, espletabile in pochissimi giorni. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 24 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 314/12, primo comma, cod. civ., in relazione agli artt. 82, ultimo comma, c.p.c., 25 e 29 r.d. 30 dicembre 1923, n. 3282 e 9 r.d. 20 settembre 1934 n. 1579).
Norme citate
- codice civile-Art. 314/12, comma 1
- codice di procedura civile-Art. 82
- regio decreto-Art. 29
- regio decreto-Art. 25
- regio decreto-Art. 9
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.