Articolo 50-quater - CODICE PROCEDURA CIVILE
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(Inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale).
Le disposizioni di cui agli articoli 50-bis e 50-ter non si considerano attinenti alla costituzione del giudice. Alla nullita' derivante dalla loro inosservanza si applica l'articolo 161, primo comma.(88)((90))
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