Articolo 499 - CODICE PROCEDURA CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 202/2011Depositata il 06/07/2011
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 499, primo comma, cod. proc. civ. - sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui non riconosce la possibilità di intervenire nella esecuzione, in assenza di titolo esecutivo o sequestro o pegno, a soggetti diversi dagli imprenditori - va dichiarato inammissibile, in quanto tardivo, l'atto di costituzione dei creditori dipendenti del Comune di Pozzuoli. In senso conforme v., di recente, le sentenze n. 288 e n. 303 del 2010.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 499, comma 1
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 3
- Costituzione-Art. 24
- Costituzione-Art. 111
- norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)-Art. 3
Pronuncia 202/2011Depositata il 06/07/2011
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 499, primo comma, cod. proc. civ., sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui non riconosce la possibilità di intervenire nella esecuzione, in assenza di titolo esecutivo o sequestro o pegno, a soggetti diversi dagli imprenditori. Nell'ordinanza di rimessione, infatti, il giudice a quo - oltre a non dare conto del fatto che i creditori intervenuti, nella specie, avevano ottenuto un decreto ingiuntivo - non richiama né i commi successivi del medesimo art. 499 - i quali disciplinano il procedimento con riferimento alla possibilità di riconoscimento o disconoscimento dei crediti per i quali hanno avuto luogo interventi senza titolo esecutivo - né l'art. 510 cod. proc. civ. il quale, nel regolare la fase della distribuzione della somma ricavata dalla procedura esecutiva, dispone, ai commi secondo e terzo, l'accantonamento delle somme che spetterebbero ai creditori intervenuti privi di titolo esecutivo, i cui crediti non siano stati in tutto o in parte riconosciuti dal debitore; tali lacune rendono incompleta la motivazione sulla rilevanza della questione. Sulla manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale priva di adeguata motivazione sulla rilevanza v., tra le più recenti, le ordinanze n. 126, n. 171 e n. 177 del 2011.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 499, comma 1
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.