Articolo 118 - CODICE PROCEDURA CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
Manifesta inammissibilita' - per evidente carenza di motivazione in ordine alla rilevanza - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 118 cod. proc. civ. impugnato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che, in caso di rifiuto del terzo a consentire l'ispezione di cose in suo possesso ordinata dal giudice, quest'ultimo possa disporre l'ispezione coattivamente. L.T.
E' manifestamente inammissibile, in quanto prospettata in maniera ancipite, la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 269, comma 2, cod. civ. e 118 cod. proc. civ., sollevata con riferimento agli artt. 2, 3, 13, 30 e 32 Cost.. - S. n. 350/1997; O. nn. 222/1995 e 48/1996. red.: S. Di Palma