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Articolo 269 - CODICE CIVILE

. Dichiarazione giudiziale di paternita' e maternita'. La paternita' e la maternita' ((...)) possono essere giudizialmente dichiarate nei casi in cui il riconoscimento e' ammesso. La prova della paternita' e della maternita' puo' essere data con ogni mezzo. La maternita' e' dimostrata provando la identita' di colui che si pretende essere figlio e di colui che fu partorito dalla donna, la quale si assume essere madre. La sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra la madre e il preteso padre all'epoca del concepimento non costituiscono prova della paternita' ((...)).
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Massime della Corte Costituzionale

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