Articolo 269 - CODICE CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Corte di appello di Salerno in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 29, 30, 111 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8 CEDU, agli artt. 7 e 8 della Convenzione sui diritti del fanciullo, nonché all'art. 24, comma 2, CDFUE - dell'art. 269, primo comma, cod. civ., che esclude la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità in contrasto con lo status di figlio in cui la persona si trova e, in subordine, nella parte in cui esclude la possibilità di ottenere una pronuncia condizionata al successivo esercizio dell'azione di disconoscimento. Entrambe le questioni si risolvono nella richiesta di una pronuncia additiva di carattere eccessivamente manipolativo, poiché mirano da un lato alla rimozione della condizione del giudizio demolitivo del precedente status , per la quale sarebbe necessaria una riforma di sistema idonea a farsi carico di molteplici profili; dall'altro all'inversione dell'ordine di proposizione delle azioni fissato dal codice e all'introduzione nella materia processuale di un istituto che non trova una esplicita base normativa, quale la sentenza condizionata. Inoltre, la stessa formulazione del petitum principale è generica e ambigua, in quanto l'ordinanza non chiarisce, una volta superata la necessità del giudizio demolitivo, in conseguenza dell'accoglimento delle questioni di legittimità costituzionale, quale effetto avrebbe una sentenza di dichiarazione giudiziale di paternità o maternità sul preesistente stato di filiazione, comprovato dal relativo titolo. Spetta, dunque, al legislatore, nella sua discrezionalità, valutare, alla luce dell'evoluzione delle tecniche di accertamento della filiazione, come un intervento di sistema possa tenere conto di tutti gli interessi coinvolti, senza comprimere in maniera sproporzionata diritti di rango costituzionale e assicurando una complessiva coerenza alla disciplina delle azioni di stato. ( Precedenti: S. 143/2022 - mass. 44998; S. 101/2022 - mass. 44890; S. 100/2022 - mass. 44722; S. 22/2022 - mass. 44588; S. 151/2021 - mass. 44081; S. 33/2021 - mass. 43636; S. 32/2021 - mass. 43621; S. 80/2020 - mass. 42556; S. 47/2020 - mass. 42301; S. 239/2019 - mass. 41414; S. 237/2019 - mass. 41255; S. 23/2013 - mass. 36919 ).
E' manifestamente inammissibile, in quanto prospettata in maniera ancipite, la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 269, comma 2, cod. civ. e 118 cod. proc. civ., sollevata con riferimento agli artt. 2, 3, 13, 30 e 32 Cost.. - S. n. 350/1997; O. nn. 222/1995 e 48/1996. red.: S. Di Palma
In base al terzo e quarto comma dell'art. 30 della Costituzione la ricerca della paternita' e' una forma fondamentale di tutela giuridica dei figli nati fuori del matrimonio, ma la legge ordinaria, nel disciplinare la materia, deve porre limiti relativamente alla compatibilita' con i diritti della famiglia legittima e alla esigenza di salvaguardare i fondamentali diritti della persona, anch'essi costituzionalmente garantiti, dai pericoli di una persecuzione in giudizio temeraria e vessatoria.