Pronuncia 177/2022
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Giuliano AMATO; Giudici : Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 269, primo comma, del codice civile promosso dalla Corte d'appello di Salerno, sezione civile, nel procedimento vertente tra D. D.A. e G. S. e altri, con ordinanza dell'11 marzo 2021, iscritta al n. 205 del registro ordinanze 2021 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52, prima serie speciale, dell'anno 2021. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udita nella camera di consiglio dell'8 giugno 2022 la Giudice relatrice Emanuela Navarretta; deliberato nella camera di consiglio dell'8 giugno 2022.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 269, primo comma, del codice civile sollevate - in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 29, 30, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, agli artt. 7 e 8 della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176, nonché all'art. 24, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007 -, dalla Corte di appello di Salerno, sezione civile, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2022. F.to: Giuliano AMATO, Presidente Emanuela NAVARRETTA, Redattrice Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 14 luglio 2022. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA
Relatore: Emanuela Navarretta
Data deposito:
Tipologia: S
Presidente: AMATO
Massime
Diritti inviolabili o fondamentali - Tutela - Diritti attinenti allo status ed alla identità biologica (in particolare: ai legami familiari del minore) - Divieto di oneri gravosi, in violazione, anche, del giusto processo e del diritto di difesa. (Classif. 081004).
Parametri costituzionali
Filiazione - In genere - Azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità - Possibilità di agire in contrasto con lo status di figlio in cui la persona si trova - Esclusione, stante la necessità di esperire i rimedi volti a rimuovere lo status già attribuito - In subordine: possibilità di ottenere una pronuncia condizionata al successivo esercizio dell'azione di disconoscimento - Esclusione - Denunciata violazione, anche sul piano convenzionale e internazionale, della identità personale, del principio di uguaglianza, dei diritto alla tutela dei propri diritti, del principio del giusto processo e di parità delle parti - Richiesta di intervento additivo di carattere eccessivamente manipolativo, genericità e ambiguità del petitum - Inammissibilità delle questioni - Rinvio a un possibile intervento di sistema del legislatore. (Classif. 105001).
Norme citate
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 2
- Costituzione-Art. 3
- Costituzione-Art. 24
- Costituzione-Art. 29
- Costituzione-Art. 30
- Costituzione-Art. 111
- Costituzione-Art. 117
- Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali-Art. 8
- Convenzione sui diritti del fanciullo-Art. 7
- Convenzione sui diritti del fanciullo-Art. 8
- Carta dei diritti fondamentali U.E.-Art. 24