Articolo 2109 - CODICE CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 616/1987Depositata il 30/12/1987
Il periodo di malattia, insorta durante le ferie, non puo' essere conteggiato nel congedo annuale retribuito in quanto sarebbe frustrato il principio della effettiva fruizione delle ferie stesse sancito dall'art. 36, comma terzo, della Costituzione il quale comporta il diritto del lavoratore ad un congruo periodo di riposo al fine di ritemprare le energie psicofisiche usurate dal lavoro e partecipare piu' incisivamente alla vita familiare e culturale, finalita' cui e' interessato lo stesso datore di lavoro in vista di un maggior apporto di risultati all'attivita' d'impresa; ne' valgono, in senso contrario e nonostante la necessita' di un intervento del legislatore per la adozione di una disciplina di dettaglio, la sottrazione al controllo del datore di lavoro delle modalita' di fruizione delle ferie, la eventuale sovrapposizione di due cause di sospensione dell'attivita' di lavoro e la necessita' di considerare l'entita' della malattia e di effettuare i relativi controlli. Pertanto e' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 36, comma terzo, Cost., l'art. 2109 cod. civ. nella parte in cui non prevede che la malattia insorta durante il periodo feriale ne sospenda il decorso.
Norme citate
- codice civile-Art. 2109
Parametri costituzionali
Pronuncia 189/1980Depositata il 22/12/1980
Il diritto alle ferie annuali retribuite e` garantito dall'art. 36, ultimo comma, Cost. ad ogni lavoratore senza distinzione di sorta e quindi il periodo di riposo, seppur ragguagliato ad un anno, ben puo` essere frazionato e riconosciuto in proporzione alla quantita` di lavoro effettivamente prestata dal lavoratore presso l'imprenditore che procede al suo licenziamento anche prima che sia maturato un anno di ininterrotto servizio. E' percio' illegittimo costituzionalmente, per violazione degli artt. 3 e 36, ultimo comma, Cost., l'art. 2109 c.c. nella parte in cui non prevede il diritto a ferie retribuite anche per il lavoratore assunto in prova in caso di recesso dal contratto durante il periodo di prova medesimo. - cfr. S. n. 66/63
Norme citate
- codice civile-Art. 2109
Parametri costituzionali
Pronuncia 16/1969Depositata il 17/02/1969
Anche quando venga dichiarata l'illegittimita' costituzionale di una disposizione di legge che enuncia un dato principio in linea generale, non si puo' non provvedere separatamente in ordine alle altre disposizioni di legge che, pur se applicative di quel principio, abbiano nel sistema una propria individualita' ed una propria giuridica esistenza (applicazione in tema di questione concernente l'art. 2243 c.c. in relazione alla gia' risolta questione in tema di art. 2109 c.c.).
Norme citate
- codice civile-Art. 2243
- codice civile-Art. 2109
Pronuncia 66/1963Depositata il 10/05/1963
Contrasta con l'art. 36 della Costituzione l'art. 2109 del c.c. che pone il decorso di un anno di ininterrotto servizio a presupposto del diritto del lavoratore ad un periodo di ferie annuali retribuite: invero l'art. 36 vuole che le ferie siano godute entro l'anno e non dopo un anno di lavoro (come invece prescrive il Codice). Il diritto del lavoratore alle ferie annuali soddisfa allo scopo di proteggerne le energie psico-fisiche, e la ragione della sua affermazione sussiste pur quando non si sia completato un anno di lavoro: potrebbe, in tal caso, ammettersi un bisogno minore ma non escludersi del tutto che la necessita' esista. Puo' altresi' ammettersi che spetti all'imprenditore la scelta del tempo in cui le ferie debbono essere date, nel contemperamento delle esigenze dell'impresa e degli interessi del lavoratore, non mai che a quest'ultimo si neghi del tutto il riposo garantitogli dalla Costituzione.
Norme citate
- codice civile-Art. 2109, comma 2
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.