Pronuncia 66/1963

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2109, secondo comma, del Codice civile, promosso con ordinanza emessa il 10 febbraio 1962 dal Pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra Mole' Domenico e la Società "Caprice Recording Company ", iscritta al n. 84 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 152 del 16 giugno 1962. Visto l'atto di costituzione in giudizio di Mole' Domenico; udita nell'udienza pubblica del 6 marzo 1963 la relazione del Giudice Michele Fragali; udito l'avv. Giuseppe Di Stefano, per Mole' Domenico.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 2109, secondo comma, del Codice civile, limitatamente all'inciso "dopo un anno di ininterrotto servizio", in riferimento all'art. 36, terzo comma, della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1963. GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.

Relatore: Michele Fragali

Data deposito: Fri May 10 1963 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: AMBROSINI

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Massime

SENT. 66/63. LAVORO - FERIE ANNUALI - COD. CIV., ART. 2109: RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALLE FERIE "DOPO UN ANNO DI ININTERROTTO SERVIZIO" - VIOLAZIONE DELL'ART. 36, TERZO COMMA, COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. LAVORO - FERIE ANNUALI - COSTITUZIONE, ART. 36, TERZO COMMA - INTERPRETAZIONE.

Contrasta con l'art. 36 della Costituzione l'art. 2109 del c.c. che pone il decorso di un anno di ininterrotto servizio a presupposto del diritto del lavoratore ad un periodo di ferie annuali retribuite: invero l'art. 36 vuole che le ferie siano godute entro l'anno e non dopo un anno di lavoro (come invece prescrive il Codice). Il diritto del lavoratore alle ferie annuali soddisfa allo scopo di proteggerne le energie psico-fisiche, e la ragione della sua affermazione sussiste pur quando non si sia completato un anno di lavoro: potrebbe, in tal caso, ammettersi un bisogno minore ma non escludersi del tutto che la necessita' esista. Puo' altresi' ammettersi che spetti all'imprenditore la scelta del tempo in cui le ferie debbono essere date, nel contemperamento delle esigenze dell'impresa e degli interessi del lavoratore, non mai che a quest'ultimo si neghi del tutto il riposo garantitogli dalla Costituzione.

Parametri costituzionali