Articolo 123 - CODICE CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 58/1967Depositata il 05/05/1967
Se non e' contestabile che l'art. 30, ultimo comma, della Costituzione ha inteso innovare alla precedente normazione in materia di riconoscimento della paternita' naturale nel senso di meglio assicurare la tutela giuridica e sociale dei figli nati fuori del matrimonio, e correlativamente di estendere i casi di ricerca della paternita', e' altresi' indubbio che la portata di tale norma si arresta al punto in cui la protezione della prole naturale si palesi incompatibile con i diritti della famiglia legittima. Pertanto, l'apposizione di un termine come quello stabilito dall'art. 271, cod. civ., entro il quale sia da esperire l'azione di riconoscimento, non puo' ritenersi sottratta al potere conferito al legislatore dallo stesso ultimo comma dell'articolo citato di determinare i limiti entro cui contenere la ricerca della paternita'. Cio' anche in considerazione del fatto che il termine previsto dalla norma impugnata non appare incongruo per quanto riguarda la sua misura. E' conseguentemente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 271 cod. civ., per violazione degli artt. 3 e 30 Cost.
Norme citate
- codice civile (disposizioni di attuazione del)-Art. 123, comma 1
- codice civile-Art. 123, comma 2
- codice civile (disposizioni di attuazione del)-Art. 271
Parametri costituzionali
Pronuncia 7/1963Depositata il 16/02/1963
Il Codice civile vigente ha esteso i casi in cui e' ammesso il riconoscimento dei figli illegittimi, allargando, nel contempo, anche i limiti per la proponibilita' dell'azione relativa alle indagini sulla paternita' (artt. 269 e 278 c.c.). Le disposizioni transitorie (art. 122) hanno attribuito piena retroattivita' alle norme relative al riconoscimento disponendo inoltre, che gli atti di riconoscimento posti in essere nel vigore della precedente legislazione sono da ritenersi consolidati nei casi preveduti dalla successiva. Da cio' deriva che le provvidenze stabilite nel codice vigente a favore della filiazione illegittima assumono rilevanza tale da rendere necessaria senza restrizioni l'efficacia retroattiva delle innovazioni stesse. Pertanto, la limitazione circa le indagini sulla paternita', operata in via transitoria dall'art. 123, primo comma, si pone in contrasto sia con gli intendimenti che il legislatore aveva espressamente delineato di perseguire, sia con i principi previsti nel primo comma dell'art. 3 Cost..
Norme citate
- codice civile-Art. 123, comma 1
Parametri costituzionali
Pronuncia 7/1963Depositata il 16/02/1963
Sono costituzionalmente illegittime, in riferimento agli artt. 3 e 30 Cost., le norme contenute nel primo comma dell'art. 123 delle disposizioni transitorie del codice civile, le quali, riguardo ai figli illegittimi nati anteriormente al 1x luglio 1939, data di entrata in vigore del Primo libro del codice civile, consentono una disparita'***************************** **************legittimi nati posteriormente alla data predetta, ammettendo le indagini per la dichiarazione giudiziale della paternita' soltanto nelle ipotesi prevedute nell'art. 189 del codice civile del 1865 e non in tutti i casi nei quali le indagini stesse sono prevedute dall'art. 269 del codice vigente. A norma dell'art. 27 nella parte della legge 11 marzo 1953, n. 87, alla dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 123, 1x comma, delle disposizioni transitorie del Codice civile, consegue l'illegittimita' altresi' del 2x comma dello stesso art. 123 (secondo il quale i figli naturali adulterini e incestuosi, nati anteriormente al 1x luglio 1939 e non legittimati a richiedere la dichiarazione giudiziale di paternita', hanno diritto agli alimenti ai sensi dell'art. 279 c.c.) e dell'art. 136, secondo comma, delle disposizioni transitorie (secondo cui i soggetti in questione hanno diritto di conseguire in sede di successione un assegno vitalizio).
Norme citate
- codice civile-Art. 136, comma 2
- codice civile-Art. 123, comma 1
- codice civile-Art. 123, comma 2
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.