Pronuncia 58/1967
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI, Giudici,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 271, primo comma, del Codice civile, promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 28 maggio 1965 dal Tribunale di Torino nel procedimento civile vertente tra Ginepro Pugno Giorgio e Pugno Evasio e Pia, iscritta al n. 206 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 326 del 31 dicembre 1965; 2) ordinanza emessa l'8 novembre 1965 dal Tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra Cappellacci Maria Nicoletta, Colasanti Ricci Giulio Mario e Marini Maria ved. Ricci, iscritta al n. 36 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 105 del 30 aprile 1966. Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri e di costituzione di Ginepro Pugno Giorgio, Pugno Evasio e Pia, Cappellacci Maria Nicoletta, Colasanti Ricci Giulio Mario e Marini Maria ved. Ricci; udita nell'udienza pubblica del 15 marzo 1967 la relazione del Giudice Costantino Mortati. uditi gli avvocati Gioacchino Magrone, per la Cappellacci, Cesco Nigro, per il Colasanti Ricci e la Marini, Jacopo Durandi, per i Pugno, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Gastone Dallari, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE disposta la riunione dei due giudizi, dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale, proposte dal Tribunale di Roma con ordinanza 8 novembre 1965 e dal Tribunale di Torino con ordinanza 28 maggio 1965, dell'art. 271 del Codice civile, in riferimento agli artt. 3 e 30 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 aprile 1967. GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI.
Relatore: Costantino Mortati
Data deposito: Fri May 05 1967 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: AMBROSINI
Massime
SENT. 58/67 A. EGUAGLIANZA - AZIONE DI RICONOSCIMENTO DELLA PATERNITA' NATURALE - INCOSTITUZIONALITA' DELLA NORMA CHE LIMITA I CASI IN CUI TALE AZIONE POTEVA ESSERE ESPERITA DAI NATI ANTERIORMENTE AL 1 LUGLIO 1939 - CONSEGUENZE DEL TERMINE DI DECADENZA DELL'AZIONE - INSUSSISTENZA DI UNA INGIUSTIFICATA DISCRIMINAZIONE A DANNO DEI NATI ANTERIORMENTE AL 1 LUGLIO 1939.
SENT. 58/67 B. FILIAZIONE NATURALE - RICERCA DELLA PATERNITA' - NORMA CHE STABILISCE UN TERMINE DI DECADENZA PER LA RELATIVA AZIONE - CONGRUITA' DEL TERMINE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - INFONDATEZZA.
Norme citate
- codice civile (disposizioni di attuazione del)-Art. 123, comma 1
- codice civile-Art. 123, comma 2
- codice civile (disposizioni di attuazione del)-Art. 271