Articolo 230 - CODICE CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 419/1993Depositata il 25/11/1993
La diversa disciplina adottata, con la legge regionale siciliana n. 55 del 1984, nel passaggio tra il vecchio sistema di esattorie in concessione ed il nuovo sistema nel quale il servizio di riscossione delle imposte dirette e' stato affidato alla SO.GE.SI s.p.a., con l'assicurare la possibilita' di assunzione, presso tale societa', agli imprenditori gia' titolari delle esattorie concessionarie in carica alla data del 31 dicembre 1984 (art. 5) ed ai lavoratori dipendenti delle medesime esattorie iscritti al fondo di previdenza degli impiegati esattoriali alla data del 31 dicembre 1983 (art. 6), e non, invece, ai partecipanti alle imprese esattoriali costituite in forma di impresa familiare ai sensi dell'art. 230-bis cod. civ., corrisponde a situazioni obiettivamente differenziate il cui apprezzamento e' riservato alla discrezionalita' del legislatore. Date le peculiarita' proprie dell'impresa familiare, infatti, i compartecipi della stessa non possono essere equiparati ne' ai titolari, ne' ai lavoratori dipendenti, delle esattorie. E d'altra parte le norme della legge della Regione Sicilia - che in materia ha competenza di tipo concorrente - risultano conformi ai principi nel d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 (v. specialmente gli artt. 122 e 123) istitutivo, in attuazione della delega conferita con la legge 4 ottobre 1986, n. 657, del servizio di riscossione dei tributi dello Stato. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 5 e 6 della legge regionale siciliana 21 agosto 1984, n. 55, 'in parte qua').
Norme citate
- codice civile-Art. 230 BIS
- legge della Regione siciliana-Art. 5
- legge della Regione siciliana-Art. 6
Parametri costituzionali
Pronuncia 419/1993Depositata il 25/11/1993
L'art. 4 Cost. non offre una garanzia costituzionale in ordine alla conservazione del posto di lavoro, ove siano intervenuti mutamenti nelle situazioni, giuridiche ed economiche, su cui il rapporto di lavoro risulti fondato. Non sono percio' in contrasto con tale principio le norme della legge regionale siciliana n. 55 del 1984, che nella fase di passaggio tra il vecchio sistema di esattorie in concessione ed il nuovo sistema nel quale il servizio di riscossione delle imposte dirette e' stato affidato alla SO.GE.SI s.p.a., non hanno assicurato la possibilita' di assunzione, a domanda, presso tale societa' - riconosciuta ad altre categorie di soggetti - ai partecipanti alle imprese esattoriali costituite in forma di impresa familiare ai sensi dell'art. 230-bis cod. civ.. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 4 Cost., della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 5 e 6 della legge regionale siciliana 21 agosto 1984, n. 55, 'in parte qua'). - V. massima precedente.
Norme citate
- legge della Regione siciliana-Art. 5
- codice civile-Art. 230 BIS
- legge della Regione siciliana-Art. 6
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.