Articolo 162 - CODICE CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 111/1995Depositata il 06/04/1995
Non puo' ritenersi ondivaga la motivazione dell'ordinanza di rimessione che - pur accennando ad altre possibili interpretazioni riscontrate in dottrina e in giurisprudenza - individui senza perplessita' la norma da applicare in quella risultante dall'interpretazione della Cassazione e della prevalente dottrina e in relazione ad essa sollevi la questione di legittimita' costituzionale. (Ammissibilita' - sotto il detto profilo - della questione di costituzionalita' in riferimento agli artt. 3 e 29 Cost. del combinato disposto degli artt. 162, ultimo comma, 2647 e 2915 cod. civ., "nella parte in cui non prevedono che, per i fondi patrimoniali costituiti sui beni immobili a mezzo di convenzione matrimoniale , l'opponibilita' ai terzi sia determinata dalla trascrizione dell'atto sui registri immobiliari anziche' dalla annotazione a margine dell'atto di matrimonio"). red.: L.I. rev.: S.P.
Norme citate
- codice civile-Art. 2647
- codice civile-Art. 162, comma 4
- codice civile-Art. 2915
Pronuncia 111/1995Depositata il 06/04/1995
Per aversi questione di costituzionalita' e non di mera interpretazione, e' sufficiente che il giudice 'a quo' riconduca alla disposizione contestata una interpretazione non implausibile della quale ritenga di dover fare applicazione e sulla quale egli nutra dubbi non arbitrari o pretestuosi di conformita' a determinate norme costituzionali, e non per chiedere alla Corte soltanto di avallare altre ipotesi interpretative. (Ammissibilita' - sotto il detto profilo - della questione di costituzionalita' - in riferimento agli artt. 3 e 29 Cost. - dell'art. 2647 e 2915 cod. civ., "nella parte in cui non prevedono che, per i fondi patrimoniali costituiti sui beni immobili a mezzo di convenzione matrimoniale, l'opponibilita' ai terzi sia determinata dalla trascrizione dell'atto sui registri immobiliari anziche' dalla annotazione a margine dell'atto di matrimonio".) - v. S. nn. 58/1995, 463/94, 103/1993, 436/1992 , 274/1991 ed altre. red.: L.I. rev.: S.P.
Norme citate
- codice civile-Art. 2647
- codice civile-Art. 162, comma 4
- codice civile-Art. 2915
Parametri costituzionali
Pronuncia 111/1995Depositata il 06/04/1995
Il rispetto della discrezionalita' delle scelte legislative e il diffuso auspicio, in dottrina, di una riforma legislativa che renda piu' semplice e sicuro il sistema di pubblicita' in materia di regime patrimoniale della famiglia non possono esonerare la Corte dal valutare se il sistema attualmente vigente presenti aspetti di incostituzionalita' e se l'intervento manipolativo invocato dal giudice 'a quo' sia l'unico costituzionalmente accettabile. (Ammissibilita' - sotto il detto profilo - della questione di costituzionalita` - in riferimento agli artt. 3 e 29 Cost. - del combinato disposto degli artt. 162, ultimo comma, 2647 e 2915 cod. civ., "nella parte in cui non prevedono che, per i fondi patrimoniali costituiti sui beni immobili a mezzo di convenzione matrimoniale, l'opponibilita' ai terzi sia determinata dalla trascrizione dell'atto sui registri immobiliari, anziche' dalla annotazione a margine dell'atto di matrimonio"). red.: L.I. rev.: S.P.
Norme citate
- codice civile-Art. 2915
- codice civile-Art. 162, comma 4
- codice civile-Art. 2647
Pronuncia 111/1995Depositata il 06/04/1995
Secondo l'orientamento interpretativo della Cassazione, la costituzione del fondo patrimoniale su beni immobili a mezzo di convenzione matrimoniale e' opponibile ai terzi creditori a condizione che sia stata annotata a margine dell'atto di matrimonio (art. 162, ultimo comma, cod. civ.), non valendo a tal fine - dopo la riforma del diritto di famiglia -la trascrizione sui registri immobiliari ('ex' artt. 2647 e 2915 cod. civ.), che deve considerarsi una semplice pubblicita'- notizia. Tale soluzione interpretativa - mentre esclude che il sistema pubblicitario del fondo patrimoniale sia lesivo della certezza del diritto e, percio', affetto da irragionevolezza - comporta un onere di doppia ricerca (sui ricorsi di stato civile, oltreche' su quelli immobiliari) che non puo' dirsi eccessivamente gravoso, onde non risultano violati gli artt. 3 e 29 Cost. (quest'ultimo non utilmente invocato, in quanto posto essenzialmente a tutela degli aspetti etico-sociali della famiglia). Conseguentemente deve anche escludersi che l'unica soluzione conforme a costituzione sia quella - invocata dal giudice 'a quo' - di far dipendere dalla trascrizione, anziche' dall'annotazione, l'opponibilita' del vincolo patrimoniale ai terzi creditori. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' del combinato disposto degli artt. 162, ultimo comma, 2647 e 2915 cod. civ., in riferimento agli artt. 3 e 29 Cost.). - sull'onere di doppia ricerca connesso al sistema di pubblicita' del regime patrimoniale della famiglia, v. S. n. 311/1988. red.: L.I. rev.: S.P.
Norme citate
- codice civile-Art. 2915
- codice civile-Art. 162, comma 4
- codice civile-Art. 2647
Parametri costituzionali
Pronuncia 385/1988Depositata il 31/03/1988
Ai fini dell'art. 3 Cost., e' oggettiva ed evidente la diversita' esistente tra il caso di una convenzione matrimoniale modificativa del regime patrimoniale legale della famiglia, gia' contrattualmente stabilito dai coniugi e l'ipotesi di una prima convenzione matrimoniale. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 162, comma terzo, cod. civ., nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della L. 10 aprile 1981, n. 142, denunziato - in relazione all'art. 3, comma primo, Cost. - nella parte in cui non dispone che, per le convenzioni matrimoniali con le quali venga istituito il regime di separazione dei beni in luogo del preesistente regime di comunione, sia necessaria l'autorizzazione del giudice).
Norme citate
- codice civile-Art. 162, comma 3
- legge-Art.
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.