Articolo 254 - CODICE CIVILE
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Forma del riconoscimento.
Il riconoscimento del figlio ((nato fuori del matrimonio)) e' fatto nell'atto di nascita, oppure con una apposita dichiarazione, posteriore alla nascita o al concepimento, davanti ad un ufficiale dello stato civile o in un atto pubblico o in un testamento, qualunque sia la forma di questo. (111) (112a)
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154)).
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